In caso di ricorso devo comunicare i dati del conducente?

In caso di ricorso (sia esso presentato al prefetto che al giudice di pace) è sempre preferibile non effettuare la comunicazione dei dati, ma trasmettere un’informativa al fine di rendere noto al comando di polizia che il verbale è oggetto di contestazione. Tale informativa va inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al comando di polizia che ha emesso il verbale, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.
 

Puoi trovare un modello di informativa già pronta all’uso da copiare e utilizzare a questa pagina: comunicazione art 126-bis cds

Rispondere a questa in modo secco, con un si o con un no, non è possibile. Occorre prima soffermarsi su una breve premessa

Secondo logica

Secondo logica è per le meno contraddittorio comunicare i dati di un trasgressore, se, sollevando per l’appunto opposizione, il ricorrente sta contestando che una trasgressione sia mai avvenuta.

Immaginiamo di opporre una multa per sosta su stallo riservato a disabili, magari avvenuta a miglia di chilometri di distanza e notificata al destinatario sbagliato per un semplice errore di annotazione della targa da parte dell’agente accertatore. Che senso avrebbe, in pendenza di ricorso, pretendere dal ricorrente di Caltanissetta di effettuare la comunicazione dati per un’infrazione rilevata a Bolzano, pena l’ulteriore sanzione dell’art. 126bis del Codice della Strada?

Secondo la Corte di Cassazione

Secondo il più recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, la questione è un filo più sottile. Per dirla semplice, il verbale, se pende il ricorso, non è ancora un titolo esecutivo e da esso non possono discendere obblighi o sanzioni. Quindi, se hai presentato ricorso, così come non sei tenuto a pagare la sanzione, allo stesso modo non sei tenuto a comunicare i dati di chi era alla guida. La decurtazione dei punti, dovrà, infatti avvenire solo se e quando il verbale non sia stato opposto o il ricorso sia stato definitivamente rigettato.

Secondo alcuni comandi di polizia

Il diritto offre infinite possibilità interpretative e vi è chi abbia inteso la norma di cui discutiamo in senso diametralmente opposto. La stessa Corte di Cassazione, fino a qualche anno, in alcune pronunce, sosteneva la tesi contraria a quella espressa nel paragrafo precedente, ritenendo, quindi, che anche in pendenza di ricorso, il proprietario del veicolo fosse sempre e comunque tenuto a comunicare i dati del conducente. Inutile ripercorrere tutti i possibili orientamenti e le relative evoluzioni, così come è inutile domandarsi se i comandi di polizia aderiscano a qualche orientamento in particolare oppure operino esclusivamente secondo il criterio di vessare quanto più possibile i cittadini: il dato di fatto è che numerosi comandi di polizia, anche in pendenza di ricorso, emettono la multa per l’omessa comunicazione dei dati del conducente. Si tratta, anche in questo caso, di multe illegittime (ce ne mancavano!) contro le quali sarà necessario presentare un nuovo ricorso.

Secondo noi

Qui finalmente la nostra riposta al quesito iniziale. In pendenza di ricorso, la comunicazione dei dati non è dovuta, ma inviarla male non è, in quanto può essere utile a scongiurare il rischio che “per errore” il comando di polizia invii un nuovo verbale. Puoi decidere di non inviarla, sapendo di essere comunque dalla parte della ragione, ma devi mettere in conto che potrebbe arrivarti la seconda multa (per non aver comunicato i dati, appunto), contro la quale sarà necessario presentare un nuovo ricorso.

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