Il CdS spiega come fare ricorso?

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Il Codice della Strada (CdS) italiano prevede la possibilità di presentare ricorso contro una multa, fornendo precise indicazioni su come e quando è possibile farlo. Chi riceve una multa per infrazione al CdS, infatti, ha diritto a contestarla, purché vengano rispettate le norme e le tempistiche stabilite dalla legge. Vediamo, articolo per articolo, come il Codice della Strada disciplina la procedura di ricorso.

Art. 203 CdS – Ricorso al Prefetto

L’articolo 203 del Codice della Strada regola la presentazione del ricorso al Prefetto, una delle due principali modalità per contestare una multa. Questo articolo fornisce indicazioni chiare su come e quando procedere.

Ecco i punti principali:

Chi può presentare ricorso: Il ricorso può essere presentato dal trasgressore o dal proprietario del veicolo, se differente dalla persona che ha commesso l’infrazione.

Termine per il ricorso: Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data in cui è stata notificata la multa. Questo termine è perentorio, quindi il mancato rispetto comporta la decadenza del diritto di presentare il ricorso.

Dove presentare il ricorso: Può essere inviato direttamente alla Prefettura competente oppure tramite l’ufficio che ha emesso la multa, come la Polizia Municipale o altri corpi accertatori.

Come presentare il ricorso: Il ricorso deve essere presentato in forma scritta e deve contenere i motivi della contestazione. È importante allegare copia del verbale contestato e ogni documento utile a sostenere la propria tesi (ad esempio foto, testimonianze, ecc.).

Esito del ricorso: Il Prefetto ha 180 giorni (o 210 giorni se il ricorso è stato inviato tramite l’organo accertatore) per decidere. Se non risponde entro questi termini, il ricorso si considera accolto automaticamente.

Art. 204 CdS – Esito del Ricorso e Sanzioni

L’articolo 204 del Codice della Strada descrive le conseguenze dell’esito del ricorso al Prefetto. Qui vengono delineati i passaggi successivi alla decisione del Prefetto:

Accoglimento del ricorso: Se il Prefetto ritiene fondati i motivi del ricorrente, la sanzione viene annullata, e la multa non deve essere pagata. L’interessato riceve una comunicazione ufficiale in cui si attesta l’annullamento del verbale.

Rigetto del ricorso: Se il Prefetto decide di rigettare il ricorso, il trasgressore sarà tenuto a pagare la sanzione, che potrebbe essere raddoppiata rispetto all’importo originario della multa. Anche in questo caso, l’interessato riceverà una notifica ufficiale con il dettaglio dell’importo da pagare.

Art. 204-bis CdS – Ricorso al Giudice di Pace

In alternativa al ricorso al Prefetto, l’articolo 204-bis del Codice della Strada consente di presentare ricorso al Giudice di Pace. Questa modalità offre un’opzione più formale e articolata rispetto al ricorso al Prefetto. Vediamo i dettagli:

Termine per il ricorso: Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notifica della multa o, se è stato precedentemente rigettato un ricorso al Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Prefetto.

Dove presentare il ricorso: Il ricorso va presentato presso il Giudice di Pace competente per il territorio in cui è avvenuta l’infrazione.

Come presentare il ricorso: La procedura richiede la presentazione di una memoria scritta in cui si espongono i motivi della contestazione. Il ricorrente deve anche pagare un contributo unificato, una sorta di tassa per accedere al procedimento giudiziario.

Udienza: A differenza del ricorso al Prefetto, il procedimento davanti al Giudice di Pace prevede un’udienza in cui le parti, cioè il ricorrente e l’ente che ha emesso il verbale, possono esporre le proprie ragioni. Il Giudice di Pace esamina i fatti e decide se accogliere o rigettare il ricorso.

Art. 201 CdS – Termini di Notifica della Multa

Per contestare una multa, è importante che essa sia stata notificata correttamente. L’articolo 201 del Codice della Strada stabilisce le regole sulla notifica dei verbali di accertamento.

Termine di notifica: Il verbale deve essere notificato entro 90 giorni dall’infrazione, se il trasgressore non è stato fermato sul posto. Se il verbale viene notificato oltre questo termine, è possibile contestarlo per nullità.

Modalità di notifica: La notifica può essere effettuata tramite posta raccomandata, a mano da un ufficiale giudiziario o tramite PEC (posta elettronica certificata) se il trasgressore è titolare di una PEC.

Art. 202 CdS – Pagamento della Multa e Riduzione del 30%

Infine, l’articolo 202 del Codice della Strada introduce un’opzione alternativa al ricorso: il pagamento ridotto. Se si paga la multa entro 5 giorni dalla notifica, si ha diritto a una riduzione del 30% sull’importo. Tuttavia, se si sceglie di pagare, non sarà più possibile presentare ricorso, poiché il pagamento equivale ad accettare la sanzione.

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