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Succede spesso che per il comando di polizia risulti perfezionata la notifica di una multa senza che il destinatario sia stato effettivamente portato a conoscenza del verbale. Le ragioni possono essere svariate e dipendere dalla responsabilità di ognuno dei soggetti coinvolti nel procedimento di notifica:
- Per un banale errore del comando di polizia il verbale potrebbe essere stato inviato ad un indirizzo sbagliato;
- Diversamente, l’errore potrebbe essere imputabile al “postino” (che avrebbe ad esempio potuto dimenticare di inserire nella buca delle lettere l’avviso di giacenza della raccomandata);
- In ultima ipotesi, potrebbe trattarsi di una semplice dimenticanza del destinatario della multa.
In tutti questi casi può, quindi, succedere di ricevere un sollecito di pagamento per una multa che si ritiene non essere mai stato notificata.
Cos’è il sollecito di pagamento
Il sollecito di pagamento è un atto informale con cui il comando di polizia, ovvero l’organo che ha emesso il verbale, informa il cittadino che sono ormai decorsi i termini per beneficiare del pagamento in misura ridotta e lo invita a saldare quanto dovuto, con l’avviso che in caso di ulteriore ritardo si procederà all’escussione coattiva del credito (mediante la trasmissione del ruolo esattoriale ad Agenzia delle Entrate Riscossione, che provvederà alla notifica della cartella esattoriale).
Il sollecito di pagamento rappresenta, pertanto, un semplice invito al pagamento, ma non è una vera è propria ingiunzione. Ciò sta a significare che, nella redazione del sollecito, il comando di polizia non dovrà rispettare alcuna particolare forma sacramentale e che, in ogni caso, contro il preavviso non sarà possibile presentare ricorso.
Cosa fare?
Cosa fare, quindi, quando si riceve un sollecito di pagamento per una multa mai ricevuta?
In primo luogo, il consiglio più ovvio è di dare una rispolverata alla vecchia corrispondenza e di fare quanto possibile per esser certi che la multa davvero non ci sia mai stata notificata. In alternativa, se non c’è altro modo per risolvere l’arcano, allora si potrà chiedere all’organo di polizia che ha emesso il sollecito di poter visionare copia della relata di notifica del verbale (a cui il sollecito si riferisce). In base a quel che emergerà dalla disamina della notifica sarà poi possibile decidere il da farsi: qualora la multa risultasse correttamente notificata, evidentemente non ci sarà altro fare se non (amaramente) pagare la sanzione, così da evitare ulteriori inutili aggravi. Nel caso opposto, qualora esaminando la relata dovessi scorgere un vizio di notifica, allora potrai chiedere, mediante un istanza in autotutela, che il comando di polizia, prendendo atto dell’errore, provveda d’ufficio ad archiviare verbale e relativo sollecito.
L’istanza in autotutela
Come per il sollecito, anche per l’istanza in autotutela non vi sono particolari formalità da rispettare: siamo in un campo stragiudiziale, in cui tutto è rimesso alla buona volontà delle parti. È possibile, inoltre, che il comando di polizia in questione disponga già di un modulino o un prestampato da poter semplicemente compilare. Nel redigere la tua istanza, cerca comunque di soffermarti su questioni di carattere giuridico e di documentare le tue affermazioni. Evita, quindi, di dilungarti su questioni personali o di chiedere semplicemente atti di clemenza, ma soffermati sulle argomentazioni che renderebbero a tuo avviso nulla la notifica della multa. Se ad esempio dovessi rilevare che la multa ti sia stata notificata presso il tuo precedente indirizzo di residenza (a causa magari di un tardivo aggiornamento dei dati contenuti nel PRA, a te non imputabile) potrebbe essere opportuno allegare all’istanza una copia del tuo certificato di residenza storico, da cui potrà emergere che alla data del tentativo di notifica avevi già trasferito altrove la tua residenza.
Non dare per scontato che l’istanza venga accolta, anzi metti in conto che potrebbero finanche non risponderti e procedere ugualmente dando incarico ad Agenzia delle Entrate di procedere. Anche la loro eventuale mancata risposta, infatti, non produrrà alcun rilevante effetto giuridico.