Autovelox a Cadoneghe, irregolari

autovelox fisso

Gli Autovelox di Cadoneghe, posti sulla strada regionale 307, sono dispositivi che da subito hanno causato un numero spropositato di multe. Ovviamente, questo ha comportato anche una corposa attività legale, volta alla presentazione di ricorsi avverso tali contravvenzioni. Infatti, come è noto, molto spesso in presenza di così tante sanzioni, è possibile scovare profili di irregolarità dei dispositivi che le causano. Scopriamo, dunque, cosa è emerso dalla vicenda che ha come protagonisti questi strumenti di rilevazione della velocità.

La vicenda degli autovelox a Cadoneghe

I dispositivi di cui si tratta, come è chiaro, si trovano a Cadoneghe e sono stati installati sulla strada regionale 307. Nello specifico, noi ci siamo occupati di un verbale di contravvenzione avente ad oggetto l’autovelox sito all’altezza del  km 7+057, direzione Castelfranco Veneto, verso Padova.

Su tale strada il limite di velocità è pari a 50km/h e viene utilizzato il dispositivo Enves EVO MVD 1605, strumentazione in sede fissa.

Questi autovelox hanno attirato particolarmente l’attenzione, perché si sono resi protagonisti di una spiacevole vicenda giudiziaria. Infatti, i dispositivi, dalla loro attivazione, hanno causato più di 24.000 multe in un mese. L’ingiustizia di questo sistema ha addirittura portato qualcuno a far esplodere uno dei due rilevatori.

La questione, successivamente, è diventata ancora più grave, in quanto è stato notificato un avviso di garanzia dai carabinieri del capoluogo al capo della polizia locale e ad un altro agente. Questi, infatti, sono indagati per il reato di falso in atto pubblico, proprio in merito all’installazione dei dispositivi di cui si tratta.

In effetti, a seguito dell’indagine della Procura, è emersa l’irregolarità dell’installazione dei due autovelox. Secondo quanto rilevato, i due dispositivi attivati il 23 giugno 2023 non avrebbero dovuto essere utilizzati, poiché non sono stati tarati.

Sul punto, si ricorda che la taratura dei dispositivi finalizzati alla rilevazione della velocità è un requisito indispensabile per il loro legittimo utilizzo, come affermato sia dalla Corte Costituzionale che dalla Suprema Corte di Cassazione. Di seguito, infatti, si riportano i principi di diritto enunciati dai Giudici nelle loro sentenze più famose sul tema:

La Corte Costituzionale, con sentenza 113/2015 ha chiarito che:

“Appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. […]

Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura”.

 A sua volta, la Corte di Cassazione ha fatto proprio tale insegnamento e nella sentenza 6579 del 2023, ha stabilito che:

In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultima fede privilegiata”.

Dunque, appare evidente che, mancando il controllo della taratura per gli autovelox di Cadoneghe, ci sono gli estremi per impugnare le contravvenzioni ricevute a seguito della rilevazione di questi dispositivi.

Il dispositivo di rilevazione della velocità Enves EVO MVD 1605

Per capire quando è possibile impugnare una multa causata dal modello EnVES EVO MVD 1605, approfondiamo le sue caratteristiche. Questo è stato approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 1 Giugno 2020 n. 183, per la rilevazione di infrazioni relative al superamento dei limiti massimi di velocità e per la rilevazione e documentazione delle infrazioni semaforiche.

Sul sito della Traffic Thech vengono elencate le funzioni di tale apparecchio, tra le quali:

  • Il rilevamento della velocità in modalità non invasiva
  • Il funzionamento diurno e notturno
  • Il funzionamento bidirezionale, in avvicinamento e/o in allontanamento
  • Il rilevamento frontale con oscuramento automatico del parabrezza
  • Classificazione automatica dei veicoli in macro classi di veicoli (ad es. veicoli lunghi e corti) soggetti a differenti limiti massimi di velocità.

Come e perché opporsi ad una contravvenzione causata dal dispositivo EnVES MVD 1605:

Il dispositivo EnVES MVD 1605, dunque, funziona come un classico autovelox. Ne consegue che i motivi che possono legittimare un ricorso avverso la multa causata da questi dispositivi possono essere:

  • La mancata procedura di controllo richiesta dalla legge relativa ad omologazione, approvazione e taratura. Ovviamente, nel caso in esame, deve essere il primo motivo da evidenziare.
  • La mancata segnalazione del dispositivo, considerando il rispetto della distanza minima e la concreta idoneità del sistema utilizzato per avvisare della presenza di tale strumento di controllo.
  • L’utilizzo non idoneo dello strumento di rilevazione in base al decreto di omologazione.
  • La mancata menzione del numero di matricola dell’autovelox nel verbale di contravvenzione.
  • L’assenza dell’indicazione nel verbale del decreto prefettizio autorizzativo, necessario per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita per le violazioni commesse su strada extraurbana secondaria o sulle strade urbane di scorrimento.

Contro le sanzioni per aver violato il Codice della Strada è possibile:

  • Proporre ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale;
  • Presentare opposizione al Prefetto, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica del verbale.

Condizione necessaria per effettuare tale azione è non aver già provveduto al pagamento della multa. (Si rinvia ai nostri articoli per un approfondimento sul ricorso al Giudice di Pace e al Prefetto).

Ovviamente, trattandosi di una materia molto vasta ed essendo ogni situazione caratterizzata da elementi peculiari, si consiglia sempre di rivolgersi ad esperti del settore prima di procedere al pagamento di una contravvenzione. Solo dopo aver letto lo specifico verbale, infatti, sarà possibile stabilire con certezza se sussistono motivi legittimanti il ricorso e quale strada sia più conveniente percorrere.

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Una risposta

  1. Trovo eccessiva la cifra della multa da pagare oltre che assurda xche sono sicura di nn avere superato il limite

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