Celeritas nella Galleria Giovanni XXIII

A Roma, in particolare nella zona nord, da qualche mese fioccano multe per eccesso di velocità ed il motivo è abbastanza noto: i dispositivi di rilevamento della velocità Celeritas EVO 1506 sono arrivati, in grande quantità, sulle strade della capitale. Sul nostro portale si è già parlato di questi strumenti digitali, capaci di rilevare la velocità media e dunque assimilati, almeno a livello di regolamentazione, ai tutor. Scopriamo insieme, quindi, dove si trovano esattamente i nuovi modelli, come funzionano e quali sono i profili di illegittimità che li interessano.

Cosa devi sapere sui celeritas romani

Dal 30 marzo 2023 sono stati attivati presso la Galleria Giovanni XXIII, lunga 2,9 km, otto dispositivi, modello Celeritas, quattro per ciascuna delle due carreggiate.

Riportiamo direttamente quanto è stato pubblicato sul sito del Comune di Roma:

Entra in funzione il sistema “Celeritas 1506” nella galleria Giovanni XXIII nel quadrante nord di Roma. Obiettivo: abbassare i limiti di velocità e aumentare la sicurezza.

Il tratto di strada interessato al controllo misura circa 3 chilometri e collega la Farnesina al Policlinico Gemelli. Il limite di velocità da non superare è di 70 chilometri orari.

 Il nuovo sistema ha avuto una fase di pre-esercizio, per fare tutte le opportune verifiche sulla sua funzionalità e monitorare la galleria per l’intera lunghezza in entrambe le direzioni.

 Il meccanismo del Celeritas è presente in tre tratte distinte della Galleria proprio per tenere conto delle svolte intermedie lungo il percorso. Lo strumento è in grado di misurare la velocità media di attraversamento dei veicoli dal punto di entrata a quello di uscita di ogni tratta, in modo da fare una valutazione puntuale della velocità mantenuta lungo il tragitto. Viene multato chi avrà tenuto un’andatura superiore ai 75 kmh (i 70 stabiliti come limite più i 5 di tolleranza disposti dalla legge). Il sistema Celeritas è attivo anche per i veicoli che accedono alla galleria dagli accessi intermedi”.

Per rendersi conto dell’importanza di questo tipo di intervento sulla sicurezza stradale, basti pensare che su alcuni giornali si legge che nei primi 4 giorni di funzionamento, i nuovi dispositivi hanno immortalato oltre 3.500 veicoli in violazione del Codice della Strada.

Un altro fatto da non sottovalutare, è che dalle dichiarazioni dell’Amministrazione sembrerebbe già tutto pronto per l’installazione di ulteriori dispositivi in altre zone di Roma.

Tutto sul modello Celeritas Evo 1506

Perché è così importante il modello scelto dall’Amministrazione romana per aumentare la sicurezza stradale e arricchire i propri bilanci?

Per rispondere a queste domande dobbiamo ricordare le caratteristiche principali del Celeritas Evo:

  • È un dispositivo in grado di rilevare la velocità media su un tratto di strada predeterminato in – opera in modo automatico.
  • Consente di rilevare la velocità delle macchine anche in modalità istantanea.
  • Funziona h 24.
  • Lavora su diversi sensi di marcia.

Profili di illegittimità del Celeritas Evo 1506:

Il Celeritas Evo 1506, abbiamo detto, è un sistema digitale di rilevazione della velocità media. Da questo punto vista, quindi, è assolutamente equiparabile al funzionamento dei tutor e, dal punto di vista della regolamentazione, dobbiamo considerare quanto stabilito in riferimento a questi dispositivi.

Vediamo, dunque, quali sono i profili di illegittimità che vanno considerati quando si riceve una multa per eccesso di velocità, rilevato con il sistema del Celeritas Evo 1506:

  1. Iniziamo da un aspetto che interessa di più gli autovelox, in realtà, ma che può interessare anche questo tipo di dispositivi: ricordiamo che è necessario il Decreto Prefettizio autorizzativo per la legittimità del rilevamento elettronico di velocità con contestazione differita per le violazioni commesse su strada extraurbana secondaria o sulle strade urbane di scorrimento e questo principio è stato ultimamente ribadito anche dalla Cassazione con sentenza numero 8690 del 28/03/2023.
  2. Segnaletica: in rispetto del principio del legittimo affidamento e della normativa sulla segnaletica, che dispone che gli avvisi sulla presenza di questi strumenti siano chiari e ben visibili, dovrebbe essere specificato anche se il dispositivo di rilevamento ha postazione fissa o mobile e se è in grado di rilevare la velocità media.
  3. Limite di tolleranza: per tutti i dispositivi che rilevano la velocità media, dovrebbe applicarsi il criterio progressivo previsto dall’articolo 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, in base al quale “alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”, invece che il limite di tolleranza del 5% previsto per gli autovelox. Alcuni Giudici di merito iniziano a considerare questa ipotesi.
  4. Controlli: infine, ricordate che i dispositivi di rilevazione della velocità, tutti, devono essere sottoposti all’omologazione, approvazione e taratura e che devono risultare le certificazioni di omologazione e taratura (per un approfondimento vi consigliamo il nostro articolo sulla taratura del tutor). Sul punto, si sono espresse sia la Corte Costituzionale che la Corte di Cassazione, quest’ultima con una recentissima sentenza, la numero 6579/2023, nella quale ha stabilito il principio di diritto in base al quale:

L’obbligo, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Corte cost. n. 113/15), di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura opera anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor”. In caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio spetta all’Amministrazione fornire la prova positiva dell’iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest’ultima fede privilegiata”.

Dunque, ricordate che è di fondamentale importanza, quando si riceve un verbale di contravvenzione, rivolgersi ad un legale esperto in materia, perché è possibile che manchi un dettaglio così rilevante da far annullare la multa come in questo caso.

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Martina Sola
Martina Sola
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