La Corte di Cassazione, con Sentenza 10454/2015, fa un balzo nel passato in materia di criteri valutativi dell’accertamento da sanzionare, restituendo credito alle percezioni degli agenti verbalizzanti, quali prove inconfutabili in materia di illecito stradale.
In altri termini, l’etilometro può non essere indispensabile, poiché ai rilievi tecnici dello strumento elettronico, può comunque adeguatamente supplire la semplice percezione sensoriale degli agenti accertatori. Riportando quanto già scritto dai giudici di Cassazione con la sentenza 10454/2015, per “accertare il reato di guida in stato di ebbrezza si può procedere con qualsiasi mezzo, anche sulla base dei sintomi dimostrati dal conducente al momento dello stop intimato dagli Agenti”.
In altri termini, l’etilometro può non essere indispensabile, poiché ai rilievi tecnici dello strumento elettronico, può comunque adeguatamente supplire la semplice percezione sensoriale degli agenti accertatori. Riportando quanto già scritto dai giudici di Cassazione con la sentenza 10454/2015, per “accertare il reato di guida in stato di ebbrezza si può procedere con qualsiasi mezzo, anche sulla base dei sintomi dimostrati dal conducente al momento dello stop intimato dagli Agenti”.
Solo per i casi più gravi – prosegue la sentenza – il giudice è tenuto a fornire una adeguata motivazione in ordine alla ritenuta affidabilità e autosufficienza dei sintomi di ubriachezza riscontrati a seguito dell’accertamento.
Non sono, quindi, da sottovalutare nella loro rilevanza giuridica le annotazioni solitamente utilizzate dagli agenti accertatori nel descrivere la sintomatologia superficialmente riscontrata nel conducente (ad esempio, l’alito vinoso, la copiosa salivazione, gli occhi arrossati, ecc.).Tali elementi possono essere sufficienti a suffragare presuntivamente l’ebbrezza e a rendere valido il susseguente verbale di accertamento, pur senza che venga eseguito accertamento tecnico mediante alcool test. Di contro, chiaramente, tali elementi presuntivi non consentiranno di quantificare l’esatta percentuale di alcool presente nel sangue e saranno, quindi, generalmente idonei a contestare solo l’ipotesi di illecito meno grave (ovvero quella rientrante nella fascia A).
Non sono, quindi, da sottovalutare nella loro rilevanza giuridica le annotazioni solitamente utilizzate dagli agenti accertatori nel descrivere la sintomatologia superficialmente riscontrata nel conducente (ad esempio, l’alito vinoso, la copiosa salivazione, gli occhi arrossati, ecc.).Tali elementi possono essere sufficienti a suffragare presuntivamente l’ebbrezza e a rendere valido il susseguente verbale di accertamento, pur senza che venga eseguito accertamento tecnico mediante alcool test. Di contro, chiaramente, tali elementi presuntivi non consentiranno di quantificare l’esatta percentuale di alcool presente nel sangue e saranno, quindi, generalmente idonei a contestare solo l’ipotesi di illecito meno grave (ovvero quella rientrante nella fascia A).
Qualora, viceversa, la condotta sia da collocare nelle fasce superiori, per fornire valore inconfutabile alle prove raccolte con la sola percezione dei verbalizzanti, il Giudice dovrà adeguatamente motivare la propria decisione, specificando in particolar modo perché tali elementi siano da considerarsi validi anche senza la conferma del riscontro oggettivo che può e deve dare l’etilometro.