Per la Cassazione (Sent. 43448 del 2015) il mancato aggiornamento dell’orario interno dell’etilometro non pregiudica la regolarità delle operazioni di rilevamento, se le circostanze di tempo e di luogo sono regolarmente riportate sia nel verbale redatto dall’organo accertatore sia negli scontrini rilasciati dall’apparecchio debitamente sottoscritti dal conducente sanzionato.
Nel caso in esame a seguito di accertamento effettuato su strada, il conducente risultava positivo all’esame mediante alcoltest (all’esito risultava un tasso alcolemico pari a 2,62 grammi per litro).
Si lamentava dunque l’indeterminatezza delle circostanze addebitate al contravventore e la relativa inattendibilità dei risultati prodotti dall’apparecchiatura utilizzata.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione ritenendosi al contrario che, anche se l’orologio interno dell’apparecchio fosse sfasato e non correttamente regolato, l’esame alcolemico resta comunque valido ed attendibile.
La motivazione di tale assunto si basa sul fatto che l’orario dell’accertamento è stato esattamente annotato nel verbale di accertamento di violazione redatto dall’organo accertatore e che gli scontrini rilasciati al termine dell’alcoltest sono stati sottoscritti dal conducente e tale circostanza elimina ogni dubbio o incertezza in ordine alla certezza dei fatti contestati ed alle modalità di esecuzione del controllo ed alla genuinità della documentazione relativa al compimento delle indagini tossicologiche.
Si rileva inoltre che gli strumenti in uso alle Forze di Polizia sono omologati e generalmente muniti di un sistema di autodiagnosi idoneo a segnalare eventuali anomalie sulle quale non influisce la regolazione dell’orario. Tali strumenti procedono automaticamente alla verifica del buon funzionamento ad ogni misurazione, visualizzandone il risultato prima e dopo ogni esame che abbia portato ad un risultato superiore al valore consentito.
Pertanto, il fatto che l’apparecchio abbia regolarmente emesso gli scontrini utilizzati per documentare il tasso alcolemico riscontrato non consente di revocarne in dubbio il corretto funzionamento o di sospettare l’esistenza di anomalie, soprattutto in riferimento all’orario che non è in grado di falsare l’esito dell’esame.