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La terminologia utilizzata dal Legislatore nelle norme del Codice della Strada spesso lascia spazio a diverse interpretazioni. Questo porta a un’applicazione variabile delle stesse norme in situazioni concrete, creando confusione sia per i cittadini che per gli operatori del diritto. Un esempio emblematico riguarda i termini “omologazione” e “approvazione” all’interno del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 495/1992).
Omologazione e Approvazione: Significato e Differenze
I termini “omologazione” e “approvazione” sono fondamentali quando si tratta di dispositivi di controllo del traffico, come i sistemi di rilevamento della velocità. L’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada distingue chiaramente tra questi due concetti. L’omologazione si riferisce alla verifica della conformità di un dispositivo alle prescrizioni tecniche stabilite dal regolamento, mentre l’approvazione riguarda quei dispositivi per cui non esistono specifiche tecniche definite, ma che possono comunque essere utilizzati seguendo una procedura meno stringente.
Questa distinzione è cruciale quando si tratta di determinare la validità dei dispositivi di rilevamento per l’accertamento delle infrazioni stradali. L’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada stabilisce che, per la determinazione del rispetto dei limiti di velocità, sono valide solo le apparecchiature “debitamente omologate”.
Ambiguità nella Terminologia e Conseguenze Pratiche
Tuttavia, in diverse disposizioni del Codice della Strada, i termini “omologazione” e “approvazione” vengono spesso utilizzati in modo intercambiabile, generando incertezza sulla loro equivalenza. Le circolari ministeriali, come quella del MIT n. 8176 del 11 novembre 2020, sostengono che le due procedure siano sostanzialmente equivalenti. Secondo queste circolari, l’unica differenza risiede nella presenza o meno di norme tecniche specifiche per la funzione svolta dal dispositivo di rilevamento.
Nonostante questa posizione ministeriale, la giurisprudenza prevalente sostiene una netta differenza tra le due procedure. Le sentenze dei tribunali, tra cui quella del Tribunale di Avellino n. 1029/2023 e del Giudice di Pace di Borgo Valsugana n. 43/2023, hanno ribadito che solo le apparecchiature omologate possono essere utilizzate per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, mentre quelle semplicemente approvate non garantiscono lo stesso livello di affidabilità e non possono essere considerate valide ai fini probatori.
Giurisprudenza e Applicazioni Pratiche
Il Giudice di Pace di Borgo Valsugana, nella sentenza n. 43/2023, ha annullato un verbale di contestazione di eccesso di velocità rilevato tramite un dispositivo Telelaser, poiché non era stata fornita prova che il dispositivo fosse stato omologato. Il giudice ha sottolineato che l’omologazione è una procedura che richiede una verifica dettagliata della conformità del dispositivo alle norme vigenti, mentre l’approvazione è meno rigorosa e non garantisce la stessa affidabilità del dispositivo di rilevamento.
Conclusioni
In base all’orientamento giurisprudenziale prevalente, è evidente che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere omologate per poter essere utilizzate legittimamente per l’accertamento delle infrazioni. Ogni diversa procedura, come la semplice approvazione, è considerata insufficiente e illegittima, poiché non garantisce la certezza dei rilevamenti richiesta dalla normativa.
Questa distinzione tra omologazione e approvazione è di fondamentale importanza per garantire il rispetto dei diritti degli automobilisti e la correttezza delle procedure di rilevamento delle infrazioni stradali. L’omologazione, quindi, rappresenta una garanzia di conformità e affidabilità, a tutela della sicurezza stradale e del diritto di difesa dei cittadini.