Autovelox, contestazione immediata e decreto prefettizio

In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità accertato mediante autovelox, l’omissione della contestazione immediata è consentita dall’art. 4, comma 4, DL 121 del 2002 convertito con Legge 168 del 2002, in tal modo, al fine di garantire il diritto di difesa dell’autore della violazione, è sufficiente che nel verbale di contestazione vengano richiamati gli estremi del decreto prefettizio – di cui non è necessaria l’allegazione – autorizzativo della contestazione differita, potendo il destinatario del verbale ottenere ogni informazione utile con l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa garantito dell’art. 22 legge 241 del 1990.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18144 del 16 settembre 2015 ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata con la quale il giudice di merito aveva confermato il rigetto dell’opposizione all’ordinanza prefettizia di ingiunzione irrogata al ricorrente per il superamento dei limiti di velocità rilevato con apparecchiatura autovelox. Circa le ragioni che avevano legittimamente impedito la contestazione immediata dell’infrazione al conducente del veicolo, specifica la Corte di Cassazione nella sentenza oggetto della presente riflessione, le stesse vanno rinvenute nella nota controdeduttiva prodotta dal Dirigente della Polizia Stradale, da cui rileva, in modo inequivocabile, la velocità riscontrata (115 km/h) dal veicolo al momento del transito dinanzi all’apparecchiatura elettronica di rilevamento, ed il luogo di accertamento: un cantiere autostradale che rendeva pressochè impossibile fermare il veicolo e quindi accertare su strada l’infrazione commessa.
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