Anche oggi possiamo raccontare di aver abbattuto un nuovo autovelox. È stata la volta di quello di Gallipoli, sulla SS 101 al km 35,5 in direzione Lecce.
Procediamo per gradi.
Contro il verbale avevamo in primo tempo presentato ricorso innanzi al Prefetto di Lecce. La Prefettura di Lecce ha risposto entro i termini rigettando il ricorso. L’ordinanza di rigetto, tuttavia, conteneva motivazioni raffazzonate e poco congruenti con le eccezioni da noi sollevate. Evidenziando il vizio di motivazione, abbiamo per questo ritenuto necessario impugnare l’ordinanza prefettizia, innanzi al Giudice di Pace di Gallipoli.
Tra le numerose doglianze in virtù delle quali abbiamo chiesto l’annullamento del verbale, abbiamo nel nostro ricorso in particolare richiesto che, ottemperando al proprio onere probatorio, il Comando di Polizia Municipale di Gallipoli dimostrasse che fossero stati correttamente apposti i segnali relativi al preavviso della postazione di controllo.
Per saperne di più circa l’onere della prova e l’obbligo di presegnalazione dell’autovelox, consigliamo di legger questa guida sulle multe per eccesso di velocità.
Venendo alla sentenza, il Giudice di Pace di Gallipoli ha constatato la contumacia della Prefettura di Gallipoli, in quanto non costituitasi in giudizio, e ritenendo non assolto l’onere della prova circa gli elementi costituitivi della pretesa sanzionatoria, ha annullato i provvedimenti oggetto di opposizione.
Ecco il testo integrale della sentenza
GIUDICE DI PACE DI GALLIPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Gallipoli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 497/2020 R.G.
TRA S. P. , Via …., 15, (TO) – opponente
CONTRO
PREFETTURA DI LECCE, rappresentata e difesa come in atti. – opposto
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 132 cpc e 118 disp att. Cpc come modificati dalla L. 18 giugno 2009 n. 69 viene omesso lo svolgimento del processo. Il procedimento è stato trattato in assenza delle parti mediante il deposito di note scritte, tenuto conto del decreto del decreto del Presidente del Tribunale di Lecce del 11.09.2020. A seguito della verifica della rituale notifica dei decreto di fissazione dell’odierna udienza del 14.12.2020 e del deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione della sentenza depositata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il procedimento de quo attiene all’opposizione proposta dal ricorrente avverso l’ord.-ing. Prot. n. **/2020 emessa dalla Prefettura di Lecce con la quale è stato rigettato il ricorso proposto avverso il verbale di contestazione n.V////2019, elevato dalla Polizia Municipale di Gallipoli che contestava al conducente del veicolo tg. ***, la violazione dell’art. 142 CDS, rilevata a mezzo di apparecchiatura “Velornatic 512”, perché il conducente del detto automezzo il superava i limiti di velocità sulla SS 101, direzione Lecce. Il ricorrente, trai vari motivi di opposizione, eccepiva la nullità del provvedimento impugnato per l’omessa e insufficiente segnaletica preventiva agli automobilisti della presenza degli apparecchi autovelox e dei verbalizzanti; concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato. La Prefettura di Lecce non si costituiva in giudizio e va dichiarata contumace. In tema di sanzioni amministrative l’opposizione dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. è posto a carico dell’Amministrazione la quale è tenuta a fornire la prova della condotta illecita (Cfr. Ca.ss. Sez. Un. n. 20930/2009), Orbene, nel caso de quo, l’Ente opposto non ha fornito alcun elemento probatorio al fine di dare, eventualmente, riscontro negativo ai motivi specifici di opposizione dedotti dal ricorrente ed in particolare alla eccepita assenza di informazione della presenza dell’apparecchiatura sul tratto di strada percorso; a tal scopo, infatti, deve affermarsi che “In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata “autovelox”, l’art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, cono. in 1. n. 168 del 2002 – per cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti -non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con conseguente nullità della sanzione eventualmente irrogata in violazione di tale previsione—(Cass. 15899/2016 – Cass. n. 7419/2009 ). Il regime processuale innanzi individuato comporta necessariamente che, ove l’amministrazione opposta non adempia l’onere di dimostrare compiutamente l’esistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto che legittimano l’intero iter procedimentale del proprio operato e che consentano di dimostrare il verificarsi dei fatti costitutivi della violazione attribuita al ricorrente, l’opposizione proposta da quest’ultimo deve essere accolta, perché non vi sono prove sufficienti della sua responsabilità, con conseguente annullamento del verbale impugnato e di ogni altro atto da esso dipendente. L’accoglimento dell’opposizione per i motivi esposti e la mancata comparizione del ricorrente, induce questo Giudice a ritenere la sussistenza di giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Gallipoli definitivamente decidendo sulla domanda proposta da S. P. nei confronti della Prefettura di Lecce, così provvede: 1. accoglie l’opposizione avverso ord.-ing. N. **/2020 e annulla il provvedimento impugnato; 2. compensa le spese.
Gallipoli, 14.12.2020
Il Giudice di Pace
Una risposta
Egregio Avv. Russo sono già alla terza multa per pochi km/h in più. Percorro tutti i giorni la strada per lavoro e l’autovelox in tre occasioni mi ha multata. La prima per 1 km/h in più e ho fatto ricorso. Dopo ho ricevuto un’altra multa per 4 km/h in più e l’ho pagata. Ora devo ritirare la terza multa. Come devo fare e se posso fare qualcosa? È possibile ogni volta prendo una multa anche stando attenta e certamente non posso ricordare di essermi distratta proprio quel giorno superando di poco il limite … Come posso sapere se e’ omologato bene? Non avendo nessun foto o altro come posso essere certa di aver fatto un infrazione? E soprattutto come devo fare ricorso se posso ?