Autovelox: non basta il decreto di omologazione

Poniamo all’attenzione dei nostri lettori un caso piuttosto e frequente e dunque di particolare interesse, cominciando la nostra analisi della ricostruzione dei fatti di causa.Con un verbale di accertamento il Corpo della Polizia Municipale di Tappeto (PA) contestava all’odierno ricorrente la violazione dell’art. 141, comma 8, del Codice della Strada per aver violato il limite di velocità (stabilito in 50 Km/h).
Nel verbale era dato atto che l’accertamento era stato effettuato con l’apparecchio Autovelox Velomatic 512 regolarmente omologato.Il conducente del veicolo proponeva opposizione eccependo l’inattendibilità della misurazione effettuata con tale strumentazione.

Il Comune si costituiva in giudizio deducendo, in replica alla tesi dell’opponente, che la mancanza di taratura non determina l’inattendibilità dello strumento e che l’obbligo di taratura non è previsto.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione ritenendo che la mera attestazione dell’omologazione del misuratore non fosse sufficiente a certificarne il corretto funzionamento.

Il Comune proponeva appello ribadendo che il misuratore non doveva essere assoggettato a revisione periodica e che nessuna prova attestante un non corretto funzionamento dello strumento era stata fornita in merito.
Il Tribunale di Palermo – quale giudice di appello – rigettava l’appello rilevando al riguardo: che non era stato esibito e depositato nel giudizio di primo grado il certificato di omologazione; che era necessaria la taratura periodica dello strumento (cosi come prevista dalla Legge n. 273 del 1991); che lo strumento non era stato utilizzato nel rispetto delle modalità di installazione e di impiego.
Il Comune proponeva quindi ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ribadendo sostanzialmente che la mera attestazione dell’omologazione dell’autovelox, risultante dal verbale di contestazione, non costituisce prova sufficiente ed idonea per escludere il non corretto funzionamento dell’apparecchiatura ed inoltre che la taratura periodica non fosse necessaria per gli apparecchi preposti al rilevamento elettronico della velocità.

La Corte di Cassazione nel respingere le censure mosse dal Comune ricorrente statuisce come deve ritenersi affermato il principio che tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità).

Pertanto nella concreta fattispecie la contestata violazione dell’art. 141, comma 8, del Codice della Strada era conseguente ad accertamento effettuato da apparecchiature non debitamente tarate e, quindi, conseguentemente illegittima.

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