Autovelox posizionato su una strada con una sola carreggiata

eccesso di velocità

A tutti è noto che le strade si dividono in diverse tipologie, in base alla loro larghezza, posizionamento, uso e limite di velocità previsto.

Tale differenziazione comporta delle conseguenze non indifferenti e basate sulle previsioni del Codice della Strada.

La distinzione operata dal legislatore, infatti, è analitica e prevede delle caratteristiche minime che ogni tipo di via deve avere per rientrare nella propria categoria.

L’art. 2 del Cds rubricato “Definizione e classificazione delle strade” prevede i seguenti tipi: A – Autostrade; B – Strade extraurbane principali; C – Strade extraurbane secondarie; D – Strade urbane di scorrimento; E – Strade urbane di quartiere; E-bis – Strade urbane ciclabili; F – Strade locali; F-bis. Itinerari ciclopedonali.

Per ognuna sono poi evidenziati i requisiti minimi previsti dalla norma.

Quello di cui oggi ci occupiamo sono le conseguenze che possono presentarsi in caso di sanzione irrogata da un autovelox posto su una via che non presenta le caratteristiche previste dal Codice.

Gli autovelox e la legittimità del loro posizionamento

I dispositivi di rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente possono essere installati soltanto a seguito di provvedimento prefettizio che individui l’elenco delle tratte lungo le quali è possibile collocarli, come da previsione dell’art. 4 D.L. n. 121 del 2002.

Detto provvedimento deve sempre fare riferimento e rinviare alla classificazione e ai requisiti definiti dall’art. 2 CdS ai commi n. 2 e 3, senza margini di discrezionalità.

Il corollario delle previsioni richiamate è che in mancanza delle caratteristiche minime richieste per la strada su cui viene irrogata la sanzione, questa sarà annullabile perché emanata da un autovelox installato illegittimamente, pur in presenza di provvedimento prefettizio.

La sentenza della Corte di Cassazione n 5078/2023

Nello specifico con la recentissima sentenza della Cassazione civile sez. II del 17/02/2023, n.5078, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno di una multa emessa da un dispositivo di rilevamento della velocità proprio partendo dalla qualificazione della tratta su cui lo stesso era posizionato.

La questione era, infatti, relativa alla previsione di cui all’art. 4 D.L. n. 121 del 2002, per il quale il decreto prefettizio può prevedere l’installazione di autovelox o macchinari di controllo soltanto sulle strade individuate dall’art. 2 comma 2 CdS, con esclusione delle categorie A e B (autostrade e strade extraurbane principali).

Ciò significa che qualunque installazione prevista su un tratto che non rientri nelle qualificazioni di cui alle lettere C, D, E e F risulterà irregolare.

Nel caso di specie la Corte ha infatti ritenuto che fosse necessaria l’esistenza delle caratteristiche minime per la configurazione di una strada urbana come “a scorrimento veloce” per rendere legittimo il posizionamento dell’apparecchio fisso di rilevazione elettronica della velocità”.

La via in questione presentava una doppia striscia continua di separazione, senza alcun ulteriore spartitraffico tra le corsie al fine di renderle indipendenti.

Il Giudice di legittimità ha ritenuto che questo mezzo non potrebbe mai essere utilizzato per separare due carreggiate, intendendosi per carreggiata l’intera sezione stradale percorribile dai veicoli, anche in opposte direzioni.

Ha poi proseguito ricordando che la doppia striscia continua è finalizzata soltanto alla separazione dei sensi di marcia e che l’assenza di ulteriori elementi di divisione non è sufficiente a qualificare la strada come a scorrimento veloce, poiché costituita da una sola carreggiata.

In base alla definizione del comma 2 art. 2 Cds lett. D, la tratta infatti avrebbe dovuto avere corsie indipendenti o comunque separate da spartitraffico per essere qualificata come strada urbana di scorrimento.

Conseguentemente la Corte ha ritenuto che il posizionamento dell’autovelox fosse illegittimo in quanto effettuato su un tratto non rientrante nella categoria di cui sopra, accogliendo il ricorso presentato.

A cosa occorre prestare attenzione

A fronte di queste premesse, il guidatore che riceve una sanzione non dovrà soltanto fare capo alle circostanze e alle ragioni di merito per le quali viene irrogata la multa.

Si rivelerà sempre necessario analizzare l’ordinanza prefettizia di individuazione delle vie su cui si dispone l’installazione dei dispositivi di rilevamento della velocità.

Il provvedimento infatti non ha carattere discrezionale e la norma di cui all’art. 4 D.L. 121/2002 prevede che l’elenco delle strade su cui viene previsto il posizionamento degli autovelox può essere predisposto esclusivamente per le categorie previste dall’art. 2 comma 2 del  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285 (Il Codice della Strada).

V’è di più, l’ufficio prefettizio dovrà stilare l’elenco “tenendo conto del  tasso  di  incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali  non  è  possibile  il  fermo  di  un  veicolo  senza   recare pregiudizio alla sicurezza della  circolazione,  alla  fluidità  del traffico o all’incolumità  degli  agenti  operanti  e  dei  soggetti controllati.”

Anche per questi motivi il Giudice di legittimità ha posto l’accento sulla mancanza delle caratteristiche della strada sulla base delle norme richiamate.

La possibilità che una contestazione venga effettuata in forma non immediata infatti deve avere delle precise ragioni di opportunità, che non sussistono su una via che non sia a scorrimento veloce, risultando possibile il fermo del veicolo con contestazione diretta.

Lo staff di Ricorsi.net è a disposizione per ogni valutazione del caso, segnalando prontamente la presenza irregolarità negli atti che precedono il posizionamento dei macchinari di rilevamento della velocità.

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