Avviso di accertamento nullo se non è firmato

La Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, con una recente sentenza, stabilisce un’importante principio, individuando nuove irregolarità sistematicamente commesse da Equitalia nei procedimenti di riscossione.
Tale irregolarità ha ad oggetto l’assenza, sull’avviso di accertamento notificato al contribuente, della firma del direttore dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate. L’assenza della firma implica, quindi la nullità non solo dell’avviso di accertamento, ma anche dei successivi atti del procedimento di escussione coattiva, cartella esattoriale compresa.
L’atto potrebbe comunque conservare la sua regolarità qualora fosse firmato non dal direttore, ma da un suo delegato. Sarà utile in questo caso verificare l’esattezza della delega, richiedendone l’esibizione in sede di ricorso o di istanza di accesso agli atti. La delega va intesa, a pena di nullità, in senso stretto e ad essa non possono essere assimilati atti simili, né tanto meno dei semplici ordini di servizio.L’assenza della firma del direttore dell’ufficio territoriale o di un suo delegato comporta l’inesistenza dell’atto di accertamento e, per questo, il vizio investe anche tutti gli atti successivamente emessi, in quanto fondati su un accertamento giuridicamente inesistente.
Il caso concreto (simile a tanti altri per la prassi comunemente seguita dall’Agenzia delle Entrate) sottoposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone aveva ad oggetto un avviso di accertamento sottoscritto dal Capo Area Imprese, a ciò preposto mediante semplice atto di servizio del Direttore Provinciale. La portata innovativa della sentenza (CTP Frosinone, sent. n. 636 del 7.01.2015) è rappresentata, quindi, proprio dall’approfondimento di questo aspetto, ovvero dalla intrinseca differenza esistente tra la delega e l’atto di servizio: solo mediante delega può avvenire l’attribuzione di poteri di rappresentanza; l’ordine di servizio, viceversa, l’atto di servizio assolve alla più elementare funzione di ripartire i compiti tra il personale dell’ufficio. L’atto di servizio esaurisce, quindi, la propria funzione all’interno dell’ufficio e non è opponibile all’esterno, nei confronti del contribuente a cui continuerà a risultare essere stato notificato un avviso di accertamento sprovvisto di sottoscrizione.

Ti potrebbe interessare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *