Cass. 3283/2015: ingiunzione di pagamento e giudice competente

Una recente pronuncia della Cassazione (n. 3283 del 18 febbraio 2015) chiarisce quale sia il giudice competente a trattare un ricorso in opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento relativa a sanzioni del codice della strada.
In base ad un principio, già confermato da precedenti sentenze (Cass. 21914 del 2014; 24753 del 2011; 6463 del 2011) l’opposizione alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie relativa a violazioni del codice della strada va trattata dal giudice di pace.
Discorso analogo se oggetto di opposizione è una cartella esattoriale che richiama sanzioni al codice della strada.

L’intimazione di pagamento, al pari della cartella esattoriale rappresenta un atto, emesso dall’agente della riscossione (Equitalia) con il quale viene dato avvio all’azione di riscossione coattiva.
Stabilito ciò, proseguono i giudici, cosi come nel caso in cui la riscossione riguardi tributi l’opposizione è ammissibile dinanzi alla Commissione Tributaria, in egual modo quando la riscossione coattiva riguardi multe per violazioni al codice stradale la tutela è garantita dal Giudice di Pace (in qualità di giudice ordinario).
Questo assunto vale sia nel caso in cui si intenda contestare una intimazione di pagamento sia quando si voglia contestare una Cartella Esattoriale. Quindi entrambe le impugnazioni sono di competenza del Giudice di Pace con lo strumento dell’opposizione all’esecuzione (regolato dall’art. 615 c.p.c.).

Tale assunto si basa sul principio che individua il giudice competente in materia di opposizioni esecutive e pre-esecutive (art. 6-7 del D.lgs. 150 del 2011) ossia il giudice di pace. L’individuazione di questo organo giurisdizionale non muta quando si avviano azioni avverso ingiunzioni di pagamento (che sono veri e propri atti pre – esecutivi) rispetto ad azioni avverso fermi amministrativi o iscrizioni ipotecarie (atti esecutivi) poiché in entrambi i casi si va a contestare il presunto diritto di riscossione vantato dal concessionario.

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