Cass. 5396/2015: etilometro nullo senza avvocato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5396/15, ha fornito un interessante orientamento su una questione tecnicamente complessa: le operazioni da effettuarsi per accertare la guida in stato di ebbrezza tramite il test dell’etilometro.
Al riguardo i giudici affermano che “se l’interessato non viene avvertito che può farsi assistere da un legale, non solo l’accertamento si annulla, ma la nullità può essere fatta valere fino alla sentenza di primo grado”.
Si tratta di una circostanza affatto scontata, considerando che in molti casi il test viene effettuato nell’immediatezza di incidenti stradali o in fasi in cui i conducenti sanzionati non sono lucidi e calmi.
Quindi, omettere di avvisare il conducente del diritto di farsi assistere del proprio avvocato di fiducia in questo frangente può comportare la nullità dell’intero procedimento sanzionatorio. L’avvertimento obbligatorio della facoltà del conducente di avvalersi un legale infatti rientra nelle previsioni di cui all’art. 114 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale, proprio in ragione della rilevanza penale che può avere la guida in stato di ebbrezza.L’avvocato chiamato dal conducente del veicolo ha tempo sino alla deliberazione della sentenza di primo grado per sollevare questa eccezione e smontare quella che processualmente, in tema di guida in stato di ebbrezza, viene considerata spesso come “prova regina” ossia l’esito positivo dell’alcol test.
Interessante, infine, è la precisazione fornita dalla Cassazione sulla inapplicabilità di questo principio nel caso in cui il test venga effettuato col precursore, più semplice di quello con etilometro, e che non comporta direttamente sanzioni per guida in stato di ebbrezza.

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