In tanti casi alla multa si sommano spese procedurali che il contribuente non è in grado di prevedere e, quindi, involontariamente di pagare. Succede soprattutto per le spese di notifica, quando l’automobilista abbia pagato il preavviso di accertamento in seguito ad un divieto di sosta (ignorando il verbale successivamente notificato per le medesima infrazione), oppure quando la multa sia lasciata in giacenza e venga inviato il relativo avviso mediante raccomandata. In un caso o nell’altro (ma sono solo due esempi, di una casistica molto più ampia e variegata), il mancato pagamento delle spese procedurali, anche per pochi spiccioli, comporterà l’emissione della cartella esattoriale per recuperare l’intero importo raddoppiato.
È così che tre euro non pagati possono centuplicasi.
A questa prassi si è finalmente opposta la Cassazione in occasione della recente sentenza n. 9507/14. Il procedimento logico seguito dai Giudici parte dal necessario presupposto di distinguere nettamente la sanzione dalle spese procedurali sostenute dalla pubblica amministrazione per riscuoterla. Pertanto, qualora non sia integralmente versato l’importo relativo alla sanzione, essa legittimamente e dolorosamente raddoppierà, come previsto dalla legge. Viceversa, qualora non siano versate spese accessorie, esse non dovranno incidere minimamente sulla sanzione e non dovranno procurarne il raddoppio.Con la sentenza n. 9507/14 la Cassazione pone, quindi, il punto su una questione molto controversa e lungamente dibattuta, cristallizzando un principio di cui d’ora in avanti i contribuenti potranno invocare l’applicazione, in tutti i numerosi casi in cui l’escussione non si fondi sulla sanzione comminata nel titolo esecutivo (ovvero nel verbale), ma sulle spese accessorie per la sua notifica.
A questa prassi si è finalmente opposta la Cassazione in occasione della recente sentenza n. 9507/14. Il procedimento logico seguito dai Giudici parte dal necessario presupposto di distinguere nettamente la sanzione dalle spese procedurali sostenute dalla pubblica amministrazione per riscuoterla. Pertanto, qualora non sia integralmente versato l’importo relativo alla sanzione, essa legittimamente e dolorosamente raddoppierà, come previsto dalla legge. Viceversa, qualora non siano versate spese accessorie, esse non dovranno incidere minimamente sulla sanzione e non dovranno procurarne il raddoppio.Con la sentenza n. 9507/14 la Cassazione pone, quindi, il punto su una questione molto controversa e lungamente dibattuta, cristallizzando un principio di cui d’ora in avanti i contribuenti potranno invocare l’applicazione, in tutti i numerosi casi in cui l’escussione non si fondi sulla sanzione comminata nel titolo esecutivo (ovvero nel verbale), ma sulle spese accessorie per la sua notifica.