Torniamo a parlare di guida in stato d’ebbrezza ed in particolare di una recente sentenza della Cassazione (Cass. Sent. n. 4363 del 2015), che definitivamente chiude un possibile spiraglio alle opportunità di ricorso, fondate su presunte irregolarità del referto medico.
Nel caso di specie, infatti, il trasgressore aveva eccepito l’invalidità del referto medico inserito nel fascicolo d’ufficio, in quanto privo di sottoscrizione autografa. Tale invalidità, secondo la tesi sostenuta nel ricorso, avrebbe, quindi, portato alla nullità insanabile del conseguente verbale, poiché fondato su un documento da ritenersi giuridicamente inesistente.
Nel caso di specie, infatti, il trasgressore aveva eccepito l’invalidità del referto medico inserito nel fascicolo d’ufficio, in quanto privo di sottoscrizione autografa. Tale invalidità, secondo la tesi sostenuta nel ricorso, avrebbe, quindi, portato alla nullità insanabile del conseguente verbale, poiché fondato su un documento da ritenersi giuridicamente inesistente.
Sul punto la sentenza opera un interessante approfondimento sul valore processuale di un documento interamente cartaceo rispetto ad un uno integralmente “meccanizzato”, precisando, in applicazione dell’art. 2712 c.c., come una copia cartacea è sempre da riferirsi ad un documento, al contrario della riproduzione meccanica che è destinata ad avere ad oggetto una cosa o un fatto non documentale.Nel caso in esame si era sollevata l’inutilizzabilità della copia analogica di documento informatico quale fonte di conoscenza del tasso alcolico dell’imputato: si disconosceva, infatti, la “paternità” del documento in capo al medico estensore del documento poiché privo della sottoscrizione sua autografa.
Sul punto la Cassazione conferma quanto emerso già in sede di appello: ossia che il contenuto del documento andava considerato attendibile in quanto identificabile con l’autore del medesimo (il medico responsabile del servizio) e dunque l’assenza di sottoscrizione non era elemento sufficiente a determinare l’inesistenza di questa fonte di prova.