Con sentenza n. 24622 del 3 dicembre 2015, la Corte di Cassazione puntualizza il concetto di circolazione stradale.
Nel caso di specie, a seguito del decesso causato da infortunio su lavoro a causa di errata manovra di un braccio meccanico installato su un autocarro (dinamica che aveva provocato il decesso di un operario rimasto folgorato a causa del contatto con il filo dell’alta tensione), gli eredi del lavorante deceduto proponevano azione di risarcimento danni nei confronti dell’impresa di assicurazione sulla circolazione stradale del mezzo da cantiere.
Nel caso di specie, a seguito del decesso causato da infortunio su lavoro a causa di errata manovra di un braccio meccanico installato su un autocarro (dinamica che aveva provocato il decesso di un operario rimasto folgorato a causa del contatto con il filo dell’alta tensione), gli eredi del lavorante deceduto proponevano azione di risarcimento danni nei confronti dell’impresa di assicurazione sulla circolazione stradale del mezzo da cantiere.
Il tribunale respinge la domanda processuale che però viene riformata in appello con sentenza che, considerando l’area interessata dal sinistro aperta al pubblico e quindi alla circolazione, accoglieva la domanda risarcitoria disponendo la liquidazione del danno nei limiti del massimale.
La Corte di Cassazione conferma la sentenza di appello ritenendola corretta in relazione agli accertamenti di fatto acquisiti in istruttoria.
La pronunzia è importante per la corretta formulazione del concetto di “circolazione” che deve ricomprendere anche l’ipotesi in cui un veicolo non sia in movimento ma comunque compia operazioni di movimentazione strumentale.In tale ottica il veicolo deve essere considerato in tutte le sue componenti e con tutte le sue caratteristiche, strutturali e funzionali, le quali ne consentono l’individuazione come tale ai sensi del Codice della Strada.
Del resto non si può prescindere dal fatto che la funzione della Responsabilità Civile Assicurativa (RCA) è proprio quella di garantire la maggior tutela possibile alle vittime della strada, purchè si configuri un nesso di causalità tra il fatto della “circolazione” e l’evento dannoso.
La Corte di Cassazione conferma la sentenza di appello ritenendola corretta in relazione agli accertamenti di fatto acquisiti in istruttoria.
La pronunzia è importante per la corretta formulazione del concetto di “circolazione” che deve ricomprendere anche l’ipotesi in cui un veicolo non sia in movimento ma comunque compia operazioni di movimentazione strumentale.In tale ottica il veicolo deve essere considerato in tutte le sue componenti e con tutte le sue caratteristiche, strutturali e funzionali, le quali ne consentono l’individuazione come tale ai sensi del Codice della Strada.
Del resto non si può prescindere dal fatto che la funzione della Responsabilità Civile Assicurativa (RCA) è proprio quella di garantire la maggior tutela possibile alle vittime della strada, purchè si configuri un nesso di causalità tra il fatto della “circolazione” e l’evento dannoso.