La Corte di Cassazione ritiene illegittima la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma aveva rigettato un precedente ricorso. La Cassazione accoglie le doglianze del ricorrente, riguardanti in particolare la non esatta individuazione della norma che avrebbe potuto consentire all’amministrazione l’omessa contestazione immediata dell’infrazione, e l’omessa valutazione in sentenza da parte del giudice di primo grado di altre eccezioni sollevate in ricorso.
Cassazione Sezione seconda civile
>sentenza 5 luglio-7 dicembre 2006, n. 26311
Presidente Corona – Relatore Ebner Pm Pivetti
Ricorrente D. E. – Controricorrente Comune di Roma Svolgimento del processo
1. Il Comune di Roma notificava in data 9 gennaio 2003 a D. E. Carlo un verbale di accertamento di violazione dell’articolo 7 comma 1 D.Lgs 285/92, con richiesta di pagamento della somma di euro 32; per avere il D. E., in data 4 settembre 2002, alle ore 12.10, in Via Marcantonio Colonna, direzione Via Lepanto, circolato sulla corsia riservata ai mezzi pubblici.
L’opposizione proposta dal D. E. avverso tale provvedimento veniva rigettata dal GdP di Roma con sentenza 2953/03, depositata il 26 giugno 2003: sul rilievo, per un verso, della tempestività della notificazione del verbale di contravvenzione nel termine di 150 giorni fissato dal CdS; e, per altro verso, che l’omessa contestazione immediata della violazione era da ritenersi giustificata, ai sensi dell’articolo 384 del Regolamento di esecuzione al Cds, in quanto l’organo accertatore si trovava su un mezzo pubblico di trasporto.
2. Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione il D. E., con atto notificato il 30 ottobre 2003, sostenuto da due mezzi di doglianza.
L’intimato Comune di Roma resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 384 Dpr 495/92.
Il primo giudice non avrebbe tenuto conto che la motivazione contenuta nel verbale di accertamento circa la non immediata contestazione della violazione per la “esigenza di non intralciare il servizio pubblico di trasporto” non era in logico collegamento con la previsione contenuta nell’articolo 384 lettera d), richiamato dal GdP – laddove prevede tra i casi di non immediata contestazione la circostanza che l’agente accertatore si trovi a bordo di un mezzo pubblico di trasporto – poiché una tale situazione non risultava dal verbale di contestazione dell’infrazione.
2.2. Con un secondo motivo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il GdP omesso di motivare in ordine alla impossibilità della contestazione immediata della violazione, nonostante che con l’opposizione fosse stato evidenziato che una tale immediata contestazione era invece possibile.
3. I motivi di doglianza – che, per la loro connessione, vanno esaminati congiuntamente – sono fondati.
In primo luogo è dato realmente rilevare una contraddizione fra le ragioni addotte dall’organo accertatore circa la mancata contestazione immediata dell’infrazione (per non intralciare il servizio pubblico di trasporto) e la norma ritenuta dal GdP giustificatrice della non contestazione immediata (articolo 384 lettera d) Reg. Es. al CdS), essendo ivi previsto il diverso caso in cui il funzionario accertatore si trovi a bordo di un mezzo pubblico di trasporto.
Tuttavia, di tale circostanza, nei telegrafici motivi della decisione, non vi è alcun riscontro. In ogni caso, poi, dal ricorso in opposizione – che questa Corte esamina, dolendosi il D. E. del mancato esame, da parte del primo Giudice, di circostanze di fatto aventi rilevanza decisiva, prospettate nell’atto introduttivo del giudizio – si ricava che effettivamente il D. E. ebbe a dedurre che un ciclomotore di ridotto ingombro non poteva mai intralciare il traffico, essendo bene il conducente in grado di accostarsi al margine della carreggiata, anche per la mancanza in luoghi di cordoli che potessero intralciare la manovra e in considerazione dello scarso traffico esistente in luogo per via dell’ora (ore 12.10) in cui sarebbe avvenuta l’infrazione contestata.
Orbene, tali deduzioni difensive non solo non risultano essere state oggetto di alcuna doverosa critica valutazione ma non risultano neppure prese in considerazione dal giudicante.
4. Alla stregua dei rilievi che precedono il ricorso deve essere accolto e va cassata la sentenza impugnata: con rinvio – occorrendo ai fini del decidere accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità – ad altro giudice dell’Ufficio del GdP di Roma, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altro giudice dell’Ufficio del GdP di Roma.