Presidente Settimj – Relatore D’Ascola
Pm Leccisi – Ricorrente Dore
Svolgimento del processo
Il giudice di pace di Roma con ordinanza resa l’8/10 maggio 2006 dichiarava inammissibile per tardività il ricorso presentato dall’avv. Sebastiana Dore avverso la cartella esattoriale n. 09720050220483351 emessa – all’Esattoria di Roma per mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie dovute al Comune di Roma per violazioni del codice della Strada. Rilevava che la cartella era stata notificata il 25 gennaio 2006 e che il ricorso era stato depositato in cancelleria il 6 marzo 2006.
L’avv. Dore ha proposto ricorso per cassazione con atto del 5 febbraio 2007, notificato all’ente locale e alla Gerit spa.
Dopo aver dedotto che l’opposizione era stata inoltrata a mezzo posta con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 23 febbraio, 2006 e quindi entro i trenta giorni dalla notifica, ha formulato il quesito ex art. 366 bis c.p.c., chiedendo che sia affermato il principio di diritto secondo il quale la data utile al fine di valutare la tempestività dell’opposizione entro il termine perentorio di trenta giorni ex art. 22 L. 689/81 è quella apposta dall’ufficio postale al momento della spedizione del plico. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Il giudice relatore, ravvisati i presupposti per la decisone in camera di consiglio, ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato. Come ha esattamente rilevato parte ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che:
“in tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a seguito della sentenza n. 98 del 2004 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 22 della predetta legge, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale al fine del deposito del ricorso in opposizione avverso l’ordinanza – ingiunzione, va escluso che possa essere dichiarato inammissibile un ricorso perché pervenuto con tale mezzo e non consegnato personalmente dal ricorrente in cancelleria”.
La Corte Costituzionale ha ritenuto che la struttura processuale assai semplificata – evidentemente intesa a rendere il più possibile agevole l’accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia – che caratterizza il procedimento di opposizione all’ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, unitamente all’esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all’esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, rendono palesemente incongrua, nonché, in taluni casi, eccessivamente onerosa la previsione del necessario accesso dell’opponente (o del suo procuratore) alla cancelleria del giudice competente al fine di depositare personalmente il ricorso, con esclusione della possibilità di utilizzo,a tale scopo, del servizio postale; mentre le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all’instaurazione del rapporto processuale, possono essere allo stesso modo garantite attraverso l’utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto ad analoghi fini dal codice di rito.
Inoltre è noto che, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale costituisce principio generale che, quando sia consentito servirsi del servizio postale ed il ricorrente opti per tale forma di notificazione, per la verifica della tempestività del ricorso (e delle impugnazioni) deve aversi riguardo non alla data di arrivo, bensì a quella di spedizione (cass 27067/06) e più in generale qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata per il richiedente (Cass 2261/07) con la consegna al soggetto che procede alla notificazione (V. SU 10216/06).
Pertanto, poiché l’atto di opposizione alla cartella esattoriale era stato avviato alla notifica a mezzo posta il 23 febbraio 2006, il ricorso risultava tempestivo.
Va aggiunto che anche per altra via emerge la erroneità della pronuncia impugnata. L’istante aveva infatti dedotto che la cartella costituiva il primo atto con cui era venuta a conoscenza della sanzione, in quanto era nulla la notificazione del verbale di accertamento asseritamente notificatole. In tal caso (v. Cass. 5871/07) l’opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, va proposta nel termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 204 bis cod. strada, e non in quello di trenta giorni di cui all’articolo 22 legge 24 novembre 1981 n. 689, avendo contenuto recuperatorio nel caso in cui alla parte non sia stato notificato il verbale di contestazione o l’ordinanza ingiunzione (Cass 17312/07; Cass 25635/07).
L’opposizione era quindi in ogni caso da considerare tempestiva.
Segue da quanto esposto l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace di Roma, per l’applicazione del seguente principio di diritto: “Qualora venga proposta opposizione a cartella esattoriale emessa per il pagamento di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, con cui si deduca l’illegittimità di tale atto per omessa notifica del verbale di contestazione dell’infrazione, fermo che la natura recuperatoria dell’opposizione ne consente in tal caso la proposizione nel termine di sessanta giorni stabilito dall’articolo 204 bis cod. strada, per la verifica della tempestività della notificazione di essa eseguita a mezzo posta deve aversi riguardo non alla data di arrivo in cancelleria del plico notificato, bensì a quella di spedizione”.
Il giudice di rinvio provvederà sulle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Roma.