La Corte di Cassazione a Sezioni Unite dichiara la nullità del verbale di contestazione per sosta vietata in un’area di parcheggio a pagemento, nel caso in cui l’amministrazione non dimostri di aver predisposto nelle immediate vicinanze anche aree a parcheggio libero, così come previsto dall’art. 7, comma VIII, del Codice della Strada.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
SENTENZA 9 gennaio 2007, n. 116
(Presidente Carbone – Relatore Bonomo)
Con ricorso depositato il 30 novembre 2001 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Cagliari l’avv. G.S. per sé e per la moglie B.P. si opponeva all’intimazione di pagamento di alcune sanzioni applicate dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Quartu Sant’Elena per ripetute violazioni all’articolo 157 del codice della strada (parcheggio dell’autovettura di proprietà della Piras, utilizzata dal Satta, in zona a pagamento senza l’esposizione del tagliando attestante il pagamento delle somme dovute per la sosta). Il ricorrente chiedeva che venissero dichiarati nulli ed inefficaci tutti i verbali di accertamento e di contestazione notificatigli per manifesta nullità delle delibere della Giunta Municipale e delle ordinanze del Sindaco di Quartu adottate in materia di parcheggi a pagamento nel centro cittadino, nullità derivante dalla mancata previsione di adeguate aree destinate al libero parcheggio, come previsto dal comma 8 dell’articolo 7 del codice della strada.
Il Comune di Quartu Sant’Elena eccepiva l’incompetenza del giudice a deliberare in materia di dichiarazione di illegittimità di atti amministrativi, quali la istituzione di aree di parcheggio e, nel merito, sosteneva che la zona di parcheggio ‑ rientrava tra quelle ‑ definite. A) dall’articolo 2 del D.M. 144/68, emanato dal ministro dei Lavori Pubblici.
Con sentenza deliberata e depositata il 3 luglio 2002, il Giudice di Pace di Cagliari, in accoglimento del ricorso, dichiarava la nullità ed inefficacia di tutti i verbali di accertamento e contestazione per sosta vietata impugnati, dei quali ordinava la revoca, condannando il Comune di Quartu Sant’Elena al rimborso delle spese processuali.
Osservava il giudice di merito, in particolare:
a) che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto gli atti amministrativi erano esaminati solo incidentalmente;
b) che le delibere istitutive dei parcheggi a pagamento dovevano essere disapplicate per aver ignorato il disposto dell’articolo 9 della legge 317/67, non essendo stati previsti parcheggi liberi nelle immediate vicinanze dell’area interessata;
c) che erano inoltre state emanate ordinanze del Sindaco di Quartu Sant’Elena, istitutive di ulteriori parcheggi a pagamento, nel periodo dal 18 maggio 1994 al 2 marzo 2001, in nessuna delle quali era stato tenuto conto del dettato dell’articolo 8 del codice della strada (salvo che nell’ordinanza 110/94 che aveva previsto l’istituzione di un parcheggio libero in una zona lontanissima);
d) che l’assunto del Comune, secondo cui le strade e le piazze interessate rientravano nella zona definibile come A ai sensi dell’articolo 2 del D.M. dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 144, non poteva essere condiviso, in mancanza di riscontri documentali.
Avverso tale decisione il Comune di Quartu Sant’Elena ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
G.S. e M.P. hanno resistito con controricorso ed hanno depositato una memoria, pervenuta in cancelleria per posta il 9 giugno 2006.
All’udienza del 12 giugno 2006 il Collegio della Prima Sezione civile disponeva la remissione degli atti al Primo Presidente per eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
Motivi della decisione
1. Il controricorso è improcedibile, essendo stato depositato (mediante spedizione a mezzo posta effettuata il 27 gennaio 2003) oltre il termine di venti giorni dalla notificazione (avvenuta il 5 dicembre 2002), prescritto dall’articolo 370 c.p.c.
2. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 4, comma 1, lettera b) del D.p.r. 393/59, e succ. mod., nonché insufficiente, omessa e contraddittoria motivazione, lamentando che la sentenza impugnata non aveva considerato come il provvedimento erroneamente ritenuto affetto da vizi avesse inteso tutelare le esigenze dei servizi di sosta a pagamento, né che il pubblico interesse può (non) coincidere con l’interesse di uno o più soggetti senza che ciò valga ad incidere sull’aspetto pubblicistico dell’interesse tutelato con il provvedimento amministrativo.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia difetto di giurisdizione, nonché violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, terz’ultimo comma, della legge 689/81, nel suo coordinamento con gli artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Si sostiene che il giudice di pace, sebbene tenuto a limitare il proprio sindacato alla legittimità del provvedimento, ai soli fini della disapplicazione, aveva esteso la sua valutazione al merito, travalicando i limiti interni della propria competenza giurisdizionale, sia criticando la scelta operata dall’Amministrazione nel prendere in considerazione l’interesse pubblico del funzionamento dei servizi sia dichiarando l’opportunità di riservare un’area per la sosta di determinati autoveicoli.
4. Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, in base alle medesime considerazioni svolte con il motivo precedente, con riferimento alla parte della motivazione che contesta la corretta individuazione delle aree del centro storico da parte del Comune di Quartu S.E..
5. La questione di giurisdizione, che va esaminata preliminarmente, non è fondata.
La controversia ha per oggetto il pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme che regolano la sosta dei veicoli. La giurisdizione spetta al giudice ordinario essendo in contestazione il diritto del cittadino di non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ferma restando la possibilità per il giudice ordinario di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a base della pretesa sanzionatoria.
Tanto premesso, il ricorso non merita accoglimento.
Il Giudice di pace di Cagliari ha disapplicato le delibere della Giunta comunale e le ordinanze del Sindaco istitutive dei parcheggi a pagamento riguardanti le contestate infrazioni perché esse (delibere, n. 14‑69 del 1424/89 del 16.9.1991 e 621/94, nonché una serie di ordinanze del Sindaco comprese tra il periodo 18.5.1994 – 2.3.2001) non prevedevano la istituzione di parcheggi liberi né davano atto della preesistenza di tali parcheggi, in violazione dell’articolo 8 del codice della strada.
Evidentemente si voleva fare riferimento all’articolo 7, comma 8 del codice della strada secondo cui “Qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f) , su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’articolo 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato, nonché per quelle definite “A” dall’articolo 2 del decreto del ministro dei Lavori pubblici 1444/68 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
Il Giudice di pace ha osservato anche che solo l’ordinanza 110/94 aveva previsto l’istituzione di un parcheggio libero, ma questo era situato in zona lontanissima dall’area riguardante le contestate violazioni. Né poteva ritenersi, secondo il medesimo giudice, che l’obbligo di riservare un’adeguata area destinata a parcheggio libero non sussistesse con riferimento ai casi esaminati, in quanto i parcheggi rientravano nella zona definita “A” dall’articolo 2 del decreto del ministro del Lavoro (più esattamente, dei Lavori Pubblici) 2 aprile 1968, perché il Comune non aveva mai definito come tale l’area in questione né aveva prodotto documentazione da cui risultasse che strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale.
Osserva il Collegio che, in tal modo, il giudice di merito non ha esercitato un inammissibile controllo su scelte di merito rimesse all’esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, ma ha solo rilevato vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, consistenti nella violazione dell’obbligo di prevedere anche aree di parcheggio libero. Nel medesimo senso, con riferimento all’articolo 4, comma 8, del Cds approvato con D.P.R. 393/59, si sono già pronunciate queste Sezioni Unite, con la sentenza 6348/48, secondo cui, in ipotesi di irrogazione di sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo senza l’osservanza delle fasce orarie, fissate nella relativa zona da ordinanza del sindaco, il controllo del giudice ordinario nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza‑ingiunzione irrogativa della sanzione, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale del l’amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento medesimo (sia pure al limitato fine della sua disapplicazione) come quello consistente nella violazione dell’obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento.
Sul punto il ricorrente non ha formulato specifiche censure deducendo vizi di violazione di legge né ha lamentato difetto di motivazione in relazione al possesso in concreto, da parte delle aree interessate, dei caratteri necessari per rientrare nella zona definita “A” dell’articolo 2 citato.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’esito del ricorso e dell’improcedibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il controricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2006.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GEN 2007.