Cassazione Sent. n. 21634/2009

Corte Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 21634/2009

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 21634 del 12/10/2009
Circolazione stradale – Artt. 142 e 201 del Codice della Strada – Autovelox – Efficacia della segnalazione della postazione – Nella preventiva informazione agli automobilisti, prevista dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, va riconosciuto un presupposto di validità dell’accertamento dell’illecito.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Novara ha accolto l’opposizione proposta dalla sig.ra C. G. all’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Novara per violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8. Ha infatti ritenuto la nullità dell’accertamento, eseguito mediante dispositivo “autovelox” ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4 (conv., con modif., in L. 1 agosto 2002, n. 168), in quanto della presenza del predetto dispositivo non era stata data informazione agli automobilisti, come previsto, al comma 1, richiamato art. 4.

L’Ufficio Territoriale del Governo di Novara ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di censura, cui non ha resistito l’intimata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), e D.L. n. 121 del 2002, art. 4, cit., si lamenta che il Giudice di pace abbia ritenuto che l’informazione agli automobilisti dell’installazione dell'”autovelox” funga da condizione di legittimità dell’accertamento dell’illecito rilevato mediante quel dispositivo.

Si sostiene, invece, che l’obbligo di informazione è previsto dalla legge non in funzione del diritto di difesa del trasgressore, bensì per finalità di sicurezza pubblica, ossia per evitare il rischio di comportamenti di guida pericolosi (es., brusche frenate) determinati dall’effetto “sorpresa” per l’improvviso apparire del dispositivo.

La previsione avrebbe, in definitiva, “carattere meramente organizzativo e precauzionale” e non interferirebbe con la legittimità del procedimento sanzionatorio.

2. – Detta tesi non può essere condivisa e deve, invece, darsi continuità all’indirizzo già seguito dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze 24526/2006, 12833/2007 e 7419/2009, che hanno riconosciuto nella preventiva informazione agli automobilisti, prevista dal D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, cit., un presupposto di validità dell’accertamento dell’illecito.

Alle considerazioni qui svolte dall’amministrazione ricorrente deve infatti replicarsi che, per un verso, non soltanto la violazione di norme poste a presidio del diritto di difesa dell’incolpato, bensì di regola qualsiasi violazione di norma imperativa, determina la nullità dell’accertamento, e che, per altro verso, la ratio di sicurezza della circolazione, segnalata dalla ricorrente, lungi dall’escludere il carattere cogente della norma in questione, semmai lo rafforza.

3. – Il ricorso va pertanto respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

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