Cassazione Sent. n. 22220/2009

Corte Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 22220/2009

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 22220 del 20/10/2009
Circolazione stradale – Artt. 204 e 204-bis del Codice della Strada – Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, che si svolge avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia, il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto dell’opposizione il rapporto sanzionatorio.

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Roma con sentenza del 16 novembre 2005 rigettava l’opposizione proposta da P. B. avverso il Prefetto di Roma per l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione n. (OMISSIS) relativa a infrazione al codice della strada.

Rilevava che non erano deducibili contro le ordinanze ingiunzione vizi di merito del provvedimento, ma solo “difetti di notifica degli atti presupposti”.

Respingeva il rilievo concernente la carenza di motivazione del provvedimento, perchè motivato per relationem.

Respingeva infine la denuncia di nullità per firma illeggibile dell’atto impugnato.

P. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 6 ottobre 2006, al quale la Prefettura ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale, discostandosi dalla scheda di valutazione, ha chiesto la trattazione in pubblica udienza.

Con il primo motivo di ricorso è lamentata violazione dell’art. 205 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, per avere il giudice di pace negato di esaminare il merito della domanda restringendo la cognizione sulle ordinanze ingiunzione del prefetto ai soli difetti di notifica degli atti presupposti.

Il ricorso sul punto è manifestamente fondato.

Il giudice di pace ha erroneamente assimilato l’ordinanza ingiunzione, che, ove emessa a seguito del ricorso amministrativo ex art. 203, è il provvedimento tipico contro cui si fanno valere le ragioni del trasgressore, alla cartella esattoriale, atto che presuppone l’esaurimento della vicenda di accertamento della sanzione anche a seguito di eventuali opposizioni.

Avverso la cartella esattoriale, l’opposizione, a meno che non abbia carattere recuperatorio, è possibile a critica limitata: il giudice di pace, mal leggendo la massima di Cass. 4006/2000, ha per contro ritenuto che anche avverso l’ordinanza ingiunzione siano precluse opposizioni per ragioni di merito.

Vero è invece che nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, che si svolge ex art. 204 C.d.S. avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia, il sindacato del giudice di merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto dell’opposizione il rapporto sanzionatorio (cfr. tra le tante Cass 21954/04; 15335/05 e SU 27180/07).

Proprio quest’ultima sentenza ha avuto modo di disattendere la tesi, oggetto del secondo motivo, secondo la quale la motivazione dell’ordinanza per relationem sarebbe viziata, sottolineando che la parte trova nel giudizio di opposizione lo spazio più ampio per far valere le proprie doglianze di merito “donde l’irrilevanza d’eventuali vizi del provvedimento per l’omessa valutazione delle deduzioni difensive prospettate dall’interessato”.

Inoltre, secondo la motivazione delle SU, la motivazione dell’atto da parte del prefetto ha la sola funzione di giustificare la parte dispositiva del provvedimento e di fornire gli elementi necessari ad un completo esercizio del diritto di difesa in sede d’impugnazione giurisdizionale, non anche quella di replicare alle deduzioni difensive dell’interessato.

Con l’ulteriore considerazione che l’obbligo di motivazione dell’ordinanza – ingiunzione in riferimento alle argomentazioni svolte dall’interessato con il ricorso in sede amministrativa ha diversa estensione e consistenza a seconda che vengano allegati fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l’accertamento dei presupposti costitutivi della violazione contestata o da eliminare dal fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità, oppure vengano contestati fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento: nel primo caso, infatti, l’obbligo di motivazione impone di prendere in esame tali allegazioni e di esporre le ragioni del loro mancato accoglimento; per contro, nei casi di contestazione dei fatti già esposti nel verbale, può ritenersi sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale, costituendo la motivazione per relationem una legittima modalità d’esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, conforme al principio di speditezza dell’azione amministrativa, ove l’autorità che adotta il provvedimento ritenga di far propri, ribadendoli, l’accertamento e le valutazioni operati nel corso del procedimento e risultanti da atti conosciuti, per l’avvenuta obbligatoria previa contestazione immediata o successiva notificazione del verbale, o conoscibili, mediante l’esercizio del diritto d’accesso, da parte dell’interessato (e pluribus, Cass. 16.1.07 n, 871, 30.5.05 n. 11351, 6.7.04 n. 12320, 27.6.02 n. 9363, 3.7.98 n. 65299).

Per il che, a maggior ragione, appare indispensabile la specificità del motivo, il che, hanno osservato le SU con argomentazione che si attaglia al caso in esame, comporta ove il ricorrente avesse inteso impugnare efficacemente la asserzione del Giudice a quo, non si deve limitare – come ha fatto – a ricordare la ratio della norma ed a prospettare una generica censura per difetto di motivazione, ma deve “specificare, in ragione del principio d’autosufficienza del ricorso, quali ragioni avesse addotto a propria difesa in sede amministrativa avverso la contestazione dell’illecito e con quali argomentazioni avesse dedotto con l’opposizione in sede giurisdizionale l’omessa valutazione di quelle ragioni da parte dell’Amministrazione e l’incidenza di tale omissione sull’illegittima adozione del provvedimento opposto”.

Nel caso in esame dunque all’accoglimento del primo motivo di ricorso si accompagna il rigetto del secondo, dedotto in guisa da non consentire l’esame sopraesposto.

Merita rigetto anche il terzo motivo, che attiene alla illeggibilità della firma del funzionario prefettizio, perchè mancherebbe la possibilità di sapere se colui che ha sottoscritto l’ordinanza aveva la qualifica di prefetto vicario.

Il ricorso non contraddice tuttavia l’affermazione della sentenza secondo la quale era presente l’indicazione a stampa sul documento del nominativo del soggetto responsabile dell’atto, il che ha soddisfatto ampiamente i requisiti richiesti dall’ordinamento.

La giurisprudenza di questa Corte insegna infatti che la carenza di sottoscrizione del provvedimento amministrativo, anche quando non sia adottato con strumenti informatici, non comporta invalidità dell’atto, se esso presenta, nel suo complesso, elementi idonei all’individuazione del soggetto da cui proviene.

La presenza del nome del funzionario e dell’Ufficio di appartenenza (che è incontroversa, discutendosi solo sulla carica di Vicario del sottoscrittore) escludono quindi ogni incertezza rilevante, (cfr Cass 18213/05; Cass. 4310/01).

Discende da quanto esposto l’accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto degli altri.

La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame al giudice di merito, giacchè, stando alla motivazione del provvedimento, l’opposizione verteva anche su altro motivo non esaminato dal primo giudicante.

In sede di rinvio saranno liquidate le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo motivo di ricorso e rigetta gli altri.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia ad altro giudice di pace di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

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