Cassazione Sent. n. 27414/2009

Corte di Cassazione Civile, sezione seconda – Sentenza n. 27414 del 28/12/2009
Circolazione stradale – Art. 41, 45, 146, 200 e 201 del Codice della Strada – Semaforo rosso rilevato con apparecchiatura “photored” – L’assenza non occasionale di agenti operanti rende nulla l’infrazione rilevata con l’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico che constata l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che N. G. ha proposto opposizione avverso l’accertamento della violazione dell’art. 146, comma 3, del codice della strada, rilevata dalla Polizia municipale del Comune di Fagnano Olona in base a documentazione fotografica;

che, nella resistenza del Comune, il Giudice di pace di Busto Arsizio, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 27 giugno 2005, ha annullato il verbale opposto, sul rilievo che l’accertamento, effettuato in maniera non conforme alle disposizioni ministeriali, non poteva essere utilizzato quale prova della violazione contestata;

che, in particolare, il primo giudice ha premesso che, in base al decreto ministeriale che ha approvato il documentatore fotografico di infrazioni commesse da veicoli ad intersezioni regolate da semaforo, occorre che siano scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, “di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova al centro dell’intersezione controllata”;

che, tanto premesso, il Giudice di pace ha osservato che, dalle fotografie prodotte dal Comune, non risulta che l’auto sanzionata sia stata fotografata all’atto del superamento della linea d’arresto, ma subito dopo il superamento di detta linea;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, sulla base di due motivi;

che l’intimata non ha resistito con controricorso;

che, in prossimità della camera di consiglio, il Comune ha depositato una memoria illustrativa.

Considerato che il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione all’art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 marzo 2004, prot. n. 1129, a firma del direttore generale ing. Sergio Dondolini, che approva il dispositivo “FTR – Dcumentatore fotografico di infrazione” della ditta Eltraff S.r.l., nel punto in cui prevede che “sono scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea di arresto”, nonché vizio di motivazione;

che il secondo mezzo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio;

che – a prescindere dalla interpretazione da dare al decreto ministeriale 18 marzo 2004, con cui è stato approvato il documentatore fotografico di infrazione, in ordine allo scatto del fotogramma all’atto del superamento della linea di arresto – occorre rilevare che dagli atti di causa risulta pacificamente che nessun accertatore era presente sul posto e nessun agente era impegnato nel funzionamento dell’apparecchio fotodocumentatore;

che questa Corte – con indirizzo costante (Sez. II, 11 aprile 2006, n. 8465; Sez. II, 11 gennaio 2008, n. 558) – ha precisato che, in tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica. Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto. D’altra parte, l’istituzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre  nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative;

che, pertanto, alla luce di questo orientamento, che il Collegio condivide ed al quale intende dare continuità, corretta la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., il ricorso deve essere rigettato;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta  il ricorso.

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