Cassazione Sent. n. 7744/2010

La notifica del verbale effettuata a mezzo posta, mediante consegna al portiere dello stabile, è nulla se la relata redatta dall’ufficiale postale non contenga l’indicazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – B. S. impugna la sentenza n. 51350 del 2005 del Giudice di Pace di (OMISSIS) con cui veniva rigettato il suo ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) e dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso altra cartella esattoriale.

L’odierno ricorso riguarda soltanto la pronuncia relativa alla cartella n. (OMISSIS). In particolare, tale cartella riguardava sei infrazioni al Codice della Strada per un importo complessivo di Euro 540,48.

Veniva dedotto come motivo di opposizione la mancata notifica dei verbali, effettuata a mezzo posta, ma senza seguire le previsioni di cui all’art. 139 c.p.c.. L’ufficiale postale avrebbe infatti effettuato la notifica del portiere, senza inviare successivamente alcun avviso e senza rispettare l’ordine delle ricerche imposto dalla predetta norma.

2. – Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione, ritenendo regolarmente eseguita la notifica dei verbali nel rispetto delle previsioni di legge. Riteneva a tal fine inconferente il richiamo all’art. 139 c.p.c., trattandosi di notifica col mezzo postale al quale tale norma non era applicabile.

3. – La ricorrente articola un unico motivo, l’amministrazione intimata resiste con controricorso.

4. – Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., all’udienza camerale la causa veniva rinviata alla pubblica udienza, nella quale le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.

5. – Il ricorso è fondato e va accolto.

Sussiste la denunciata nullità della notifica della cartella esattoriale eseguita a mezzo posta a mani del portiere.

Al riguardo, il Giudice di Pace non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in materia, condivisa da questo collegio, secondo la quale “è nulla la notifica (a mezzo posta) effettuata a mani del portiere dello stabile, allorquando la relazione dell’ufficiale postale non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento del destinatario o del rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l’atto in posizione preferenziale (persona di famiglia, addetta alla casa o al servilo)” (Cass. 2007 n. 6021, nonchè Cass. SU 2005 n. 8214; Cass. SU 2000 n. 1097).

6. – Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato nella parte in cui respinge l’opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS).

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, e, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), annulla la cartella in questione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato nella parte in cui respinge l’opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS).

Decidendo sul merito, in accoglimento dell’opposizione originariamente proposta avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS), annulla la cartella in questione.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 500,00 Euro per onorari e diritti e 100,00 per spese, oltre accessori di legge per il giudizio di merito e in 400 Euro per onorari e 200 Euro per spese, oltre accessori di legge.

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