Malgrado la legge prescriva il contrario da ormai quasi quattro anni, non accenna a diminuire la moda seguita dai corpi di polizia municipale di nascondere gli autovelox dalla vista degli automobilisti, ponendoli fantasiosamente all’ombra di segnali stradali, insegne pubblicitarie, cespugli o arbusti.
Per sottolinearlo, ancora una volta, si è dovuta scomodare la Corte di Cassazione, che, con la recente sentenza n. 5997 del 14 marzo 2014, ha aggiunto inoltre un importante tassello a quel complesso mosaico di obblighi e prescrizioni a cui la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della sua attività sanzionatoria. Non solo infatti la postazione di controllo deve essere presegnalata, ma sullo stesso verbale di contestazione deve necessariamente essere indicato se l’autovelox è fisso o mobile, ovvero se la postazione è temporanea o permanente.
L’obbligo della presegnalazione è stato infatti inizialmente introdotto per le sole postazioni fisse e successivamente è stato esteso anche a quelle mobili. Pertanto, affinché si possa valutare il corretto adempimento agli obblighi di presegnalazione previsti dalla legge, è necessario che il verbale indichi specificamente quali siano state le modalità di accertamento seguite e, quindi, di conseguenza anche la natura della postazione.
Quel che è certo è che allo stato attuale, quasi nessun comune ha aggiornato la modulistica utilizzata per la redazione dei propri verbali contemplando anche questo elemento, così l’omessa indicazione del tipo di autovelox (se fisso o mobile), potrà rappresentare un importante spunto per sostenere la richiesta di annullamento della multa, in virtù del principio statuito dalla Cassazione.