Come è noto, quando si presenta ricorso contro una multa innanzi al Giudice di Pace, sarà successivamente necessario presenziare all’udienza che sarà fissata dal giudice. L’eventuale assenza del ricorrente o del suo difensore è generalmente intesa come implicita rinuncia all’opposizione. Capita, tuttavia, che l’assenza sia da imputare a momentanei e giustificabili impedimenti e non al volontario proposito di abbandonare l’azione.
In tali ipotesi sarà onere della parte dare prova del proprio legittimo impedimento.
In tali ipotesi sarà onere della parte dare prova del proprio legittimo impedimento.
Il legittimo impedimento a comparire in udienza, infatti, cosi come regolato dall’art. 23, comma 5, Legge 689 del 1981, deve essere adeguatamente provato al fine di evitare la convalida del provvedimento impugnato per assenza del ricorrente o di suo procuratore ritualmente nominato.È quanto ha affermato la Cassazione (Sent. 23 luglio 2015, n. 15543) confermando una sentenza di corte di appello nella quale il giudice adito aveva stabilito che la conferma dell’ordinanza ingiunzione impugnata trovava la propria ragion d’essere nella mancanza stessa da parte dell’opponente delle ragioni specifiche dell’impedimento a comparire in udienza e non del semplice ritardo a comunicare l’eventuale impedimento. Se infatti, al contrario, la richiesta di differimento dell’udienza fosse pervenuta anche al termine dell’udienza di convalida ma con motivazioni adeguate, la sentenza di convalida sarebbe stata assolutamente censurabile.
Il tribunale, in qualità di organo di appello, infatti lamentava la genericità dell’istanza di rinvio depositata dall’opponente e la conseguente impossibilità di riconoscimento di una oggettiva situazione di difficoltà alla comparizione in udienza.