Destinatario sconosciuto all’indirizzo, la multa è comunque nulla

notifica multa

Si è concluso con una sentenza di accoglimento il giudizio instaurato, grazie ad un nostro ricorso,
innanzi al Giudice di Pace di Alba, per impugnare una multa per eccesso di velocità ricevuta da
un nostro assistito. In particolar modo, è stata eccepita sia la tardività della notifica del verbale di
contravvenzione, sia la mancata prova del corretto funzionamento del rilevatore della velocità.
Approfondiamo di seguito quale motivo è stato accolto dal giudice ed in che modo il nostro operato
ha consentito un esito vittorioso.

Il fatto oggetto di giudizio

Il nostro assistito, il giorno 15 maggio 2021, percorreva la S.S. 231 di S. Vittoria, dove all’altezza
del KM 40+900, direzione Alba, era posizionata l’apparecchiatura di rilevazione della velocità
Eltraff Velomatic 512 D. Proprio questo dispositivo rilevava che il conducente procedeva ad una
velocità di 70 Km/h, nonostante il limite sulla strada fosse di 50 Km/h.
Sulla base dei semplici fatti, si può anticipare che le multe dovute al modello Eltraff, di solito,
sono impugnate per mancanza dei controlli di routine sul dispositivo, la mancata autorizzazione
mediante decreto prefettizio ad essere collocato sul tratto di strada specifico, l’inadeguata
segnalazione dell’apparecchio e la tardività della notifica del verbale.

L’ordinanza prefettizia

In primo luogo, abbiamo presentato ricorso alla prefettura di Cuneo, rilevando, tra le altre cose,
la tardività della notifica.
La prefettura, però, ha rigettato il nostro ricorso adducendo le seguenti motivazioni:

  1. In merito al termine di notifica, ha ritenuto che l’organo accertatore avesse agito regolarmente e secondo i tempi stabiliti dalla legge, in quanto aveva trasmesso per la prima volta il verbale di contestazione in data 17/06/2021, poi restituito al mittente in data 23/06/2021 con esito “destinatario sconosciuto all’indirizzo”. Solo successivamente, in data 31/08/2021, l’organo accertatore procedeva alla seconda notifica, stavolta al Comune di Guarene, ultima residenza nota del destinatario. Dunque, secondo l’organo giudicante, sarebbe avvenuto tutto secondo i termini previsti per le notifiche dall’articolo 201, comma 3, del Codice della Strada.
  2. Ha, inoltre, ritenuto chiaramente individuabile il luogo della violazione, nonostante la mancata indicazione del Comune;
  3. Ha valutato regolarmente effettuati e provati i controlli a cui devono essere sottoposti gli strumenti di rilevazione della velocità, ricordando anche che secondo la giurisprudenza prevalente omologazione ed approvazione si equivalgono;
  4. Per quanto riguarda la strada sulla quale è avvenuta l’infrazione, la SS n. 231, la prefettura ha rilevato che rientra tra le strade sulle quali è possibile procedere alla contestazione in differita, rientrando nel decreto prefettizio 0071007.
  5. Infine, l’organo giudicante ha ritenuto idonea la visibilità della strumentazione, la modalità di accertamento dell’infrazione ai fini del riconoscimento del veicolo e dei fatti e ha riscontrato tutti gli elementi prescritti dalla legge nel verbale.

Sulla base di tali motivi, la prefettura ordinava il pagamento della sanzione al ricorrente, nostro
assistito, in data 22 Aprile 2022.
Non ritenendo corretti i motivi della decisione e conseguentemente la condanna del nostro cliente,
abbiamo così deciso di procedere con ricorso al Giudice di Pace di Alba, rispettando il termine di
30 giorni dalla notifica dell’ordinanza prefettizia.

Le nostre richieste

L’atto da noi impugnato davanti al Giudice di Pace, dunque, era l’ordinanza prefettizia di
ingiunzione, sopra citata. Questa è un atto della pubblica amministrazione, con il quale si notifica
al soggetto la violazione commessa e la sanzione da pagare. È importante specificarlo perché, in
realtà, l’ordinanza viene emessa solo successivamente al decorso inutile del termine per il
pagamento (in misura ridotta) indicato nel verbale di accertamento. Questo significa che, se il
verbale di accertamento presenta degli elementi di illegittimità, anche l’ordinanza di ingiunzione
deve essere annullata. Dunque, è necessario in ogni caso analizzare con attenzione tutti gli atti
appena citati.
Durante l’analisi del fatto, considerando gli elementi del caso specifico, abbiamo rilevato due
motivi validi per impugnare l’ordinanza prefettizia che ingiungeva il pagamento della multa:

  1. La tardività della notifica del verbale
  2. La mancata prova del corretto funzionamento del dispositivo

Infatti, partendo dal primo motivo, è bene ricordare che la legge prevede che la multa, qualora non sia possibile la contestazione immediata da parte della polizia stradale, vada notificata al guidatore entro il termine massimo di 90 giorni dall’accertamento della violazione, considerando la data di spedizione del verbale. La mancata notifica nei termini legittima l’impugnazione della contravvenzione e può determinare la nullità  del verbale. Questo è un elemento rilevante nel nostro caso perché comporta anche la nullità dell’ordinanza di ingiunzione.

In merito alla prova del corretto funzionamento del dispositivo, invece, è bene ricordare che i dispositivi di rilevazione della velocità, tutti, devono essere sottoposti all’omologazione, approvazione e taratura. La stessa Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio di rilevazione della velocità, il giudice ha l’obbligo di accertare se effettivamente l’apparecchio è stato sottoposto alle regolari operazioni di verifica di funzionalità e taratura l’amministrazione deve presentare le relative certificazioni

Inoltre, abbiamo richiesto anche la provvisoria sospensione della sanzione e dell’ordinanza della prefettura, ciò per impedire che in pendenza del giudizio si maturi il raddoppio dell’importo previsto nel caso in cui si oltrepassi il termine per il pagamento della multa.

Infine, in via residuale, abbiamo richiesto di confermare l’importo iniziale della multa in caso di rigetto, per evitare che un’iniziativa legittima potesse addirittura peggiorare la situazione del nostro assistito.

Sottolineiamo questi aspetti dalla nostra strategia difensiva perché, seppure possono sembrare banali, mirano ad evitare conseguenze dannose per il soggetto ricorrente. 

La decisione del Giudice di Pace di Alba

Il Giudice di Pace di Alba accoglie il nostro ricorso proprio per l’eccepita tardività della notifica del verbale. 

Infatti, ricordando che l’articolo 201 del Codice della strada prevede un termine di 90 giorni dall’identificazione del soggetto, per la Pubblica Amministrazione, affinché proceda alla notificazione del verbale, si sofferma ad analizzare i fatti concretamente accaduti nel caso in esame.

In particolare, il giudice ricorda che la violazione è stata accertata il 15 maggio 2021 ed il verbale è stato trasmetto il 17 giugno 2021 per la notifica all’obbligato in solido e poi solo il 31 agosto 2021 è stato inviato al comune di residenza. Dunque, la notifica del verbale si è perfezionata il 3 settembre 2021. Ben oltre il termine di 90 giorni.

Nello specifico, l’organo giudicante sottolinea che tale ritardo è stato dovuto alla semplice inerzia della Pubblica Amministrazione, poiché il verbale è stato restituito al comando di polizia il 23 giugno 2021 e rimasto in tale sede fino al 31 agosto 2021. Dunque, non esiste alcuna valida giustificazione al ritardo della notifica del verbale.

Premesso ciò, il Giudice sottolinea che il verbale notificato tardivamente e dunque nullo, è prodromico all’ordinanza di ingiunzione impugnata. In altre parole, se è nullo il verbale, lo è anche l’ordinanza. 

Sulla base di quanto appena stabilito, il Giudice ha ritenuto assorbiti gli altri motivi del ricorso, ed ha annullato l’Ordinanza Prefettizia.

Conclusioni

In conclusione, le nostre richieste avanzate nel ricorso miravano a far dichiarare la nullità dell’ordinanza prefettizia

A tal fine, abbiamo eccepito i vizi relativi alla prova del corretto funzionamento del dispositivo e della tardività della notifica del ricorso. Accessoriamente, abbiamo chiesto la sospensione della sanzione e dell’ordinanza. Residualmente, in caso di rigetto, ci siamo preoccupati di chiedere la conferma della sanzione stabilita ante ricorso. 

Il Giudice di Pace ha annullato l’ordinanza, rilevando la tardività della notifica e ritenendo assorbiti gli altri motivi.

Sempre orgogliosi di un buon lavoro portato a termine e lieti degli ottimi risultati, vi ricordiamo che potete contattarci per sottoporci l’esame del vostro caso.   

sentenza GdP. 1 page 0002 min 1
sentenza GdP. 1 page 0003 min
Ti potrebbe interessare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *