Diffamazione del vigile urbano

Interessante e molto particolare il caso affrontato dalla Corte di Cassazione (con sentenza 33550 del 29 luglio 2015). La Quinta Sezione Penale della Corte ha annullato, senza rinvio poiché il fatto non costituisce reato, la condanna di un cittadino che era stato punito, se non addirittura “vessato” da un vigile urbano particolarmente rigoroso nell’espletamento delle sue funzioni.
Il privato cittadino aveva inviato all’amministrazione comunale territorialmente competente uno scritto nel quale definiva il vigile urbano “autentico educatore e castigatore di inermi cittadini”.
Secondo la Suprema Corte la missiva non è da ritenersi diffamatoria e le espressioni riguardanti la disapprovazione del comportamento tenuto dal pubblico ufficiale rientrano pienamente nel diritto di critica senza appunto sfociare in comportamenti penalmente rilevanti. In tema di diffamazione infatti le critiche di scarsa professionalità ed inadeguatezza rivolte ad un pubblico ufficiale, a patto che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore correlati all’agire pubblico del destinatario e per questo non offensive di per sé.Il limite “tollerabile” di questa condotta deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto ai fatti specifici narrati e compiuti.

La critica sollevata dall’imputato, nel caso di specie, aveva ad oggetto una serie di episodi relativi ad uso sproporzionato ed inaudito delle ganasce applicate alle ruote del veicolo di proprietà e l’assenza, nella “lettera di protesta”, di frasi denigratorie o ingiustificate escludeva quindi la punibilità di fatti penalmente rilevanti.

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