Ebbrezza, falsa identità e tenutità del fatto

Il codice di procedura penale, recentemente riformato con il D.lgs 28/15, prevede la non punibilità per i reati meno gravi (applicando il principio della “tenuità della condotta penalmente rilevante”).
La norma prevede l’azzeramento di tutti i reati punibili con la detenzione fino a cinque anni oltre che di quelli sanzionati con pena pecuniaria, a condizione che il giudice ravvisi che il fatto è tenue e la condotta non è abituale.
Il provvedimento che segnaliamo riguarda una delle prime applicazione di questa recente normativa ed è stato emesso dal Giudice delle Indagini preliminari di Belluno (in data 2 aprile 2015).
Nel caso di specie, il conducente di un veicolo, fermato dagli agenti per un controllo e risultato palesemente ubriaco, al fine di evitare le sanzioni previste dalla guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.s.) aveva fornito false generalità (nome di fantasia e data di nascita falsa).
Il fatto, qualificato come false dichiarazioni sulle identità, è punibile, ai sensi dell’art. 496 del codice penale, con cinque anni di reclusione.
Il magistrato tuttavia in sede dibattimentale ha ritenuto non punibile la condotta per la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.).La pronuncia del GIP di Belluno rappresenta uno dei primi casi di concreta applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2015 con il quale, se da un lato, si otterrà un significativo smaltimento del carico processuale penale ed una consequenziale deflazione delle attività di indagini, dall’altro si potrebbe creare un sistematico indebolimento del meccanismo preventivo del sistema penale. In questo caso infatti per evitare la contestazione della guida in stato di ebbrezza è bastato “inventarsi” un’altra identità.

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