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La condotta è chiaramente non solo da condannare moralmente, ma soprattutto da sconsigliare perché potrebbe portare a conseguenze gravissime.
L’offerta di denaro in cambio “del favore” integra, infatti, indiscutibilmente gli estremi del reato di corruzione, sicché potremmo solo peggiorare (di tanto!) la nostra situazione, anziché farla franca.
Il fatto
Il caso che esaminiamo riguarda proprio un’ipotesi del genere. In breve, la pattuglia in sevizio di vigilanza intima l’alt ad un automobilista per sottoporlo alla prova dell’alcoltest. Risultato positivo, l’uomo offre 100,00 euro agli agenti sperando che per gratitudine gi risparmino la sanzione per guida in stato d’ebbrezza. Gli agenti non hanno apprezzato l’offerta e hanno imputato all’automobilista non solo l’accusa per guida in stato d’ebbrezza, ma anche il tentativo di corruzione.
La causa
Sia in primo grado che in appello, entrambe le accuse sono state confermate e l’automobilista è stato condannato anche per il tentativo di corruzione. In modo abbastanza imprevedibile, la Cassazione (con sentenza n. 1935/15) ha, tuttavia, ribaltato i precedenti orientamenti, trasformato la sentenza di condanna in assoluzione. I giudici puntualizzano come “ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 322 c.p.p., è necessario che l’offerta sia adeguatamente seria”. Va quindi fatta una valutazione sulle condizioni di idoneità psico-fisica dell’offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l’episodio si colloca.
Le ragioni della sentenza
Dunque i giudici di merito avrebbero dovuto esaminare il contesto, al fine di verificare se l’offerta fosse cosi seria da provocare nel pubblico ufficiale un concreto ed effettivo turbamento ed esaminare quindi l’idoneità potenziale della stessa a ledere o porre in pericolo l’interesse tutelato dalla norma. Il principio di offensività necessita la verifica non solo della sussistenza della tipicità del fatto ma anche della sua effettiva capacità di offendere il bene protetto. In questa prospettiva dunque spetta al giudice di merito verificare se la condotta oggetto della contestazione risulti effettivamente pericolosa e quindi idonea a porre in pericolo il bene giuridico tutelato; dunque in caso contrario occorre propendere per una condotta inoffensiva con la conseguente applicazione della disciplina del reato impossibile. Nel caso specifico la risibilità della somma offerta e l’evidente stato di ubriachezza dell’imputato depongono per la mancanza di serietà dell’offerta e per la consequenziale inidoneità della condotta a ledere l’oggetto giuridico della norma. Quindi l’imputato va assolto per il fatto non sussiste.