Equitalia, Agenzia delle Entrate, falsi dirigenti e cartelle nulle

È la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (con la sentenza n. 784 del 2015) il primo organismo giurisdizionale ad aderire in modo quasi letterale ai dettami della ormai nota sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015.
Con tale pronuncia infatti si stabilisce che i ruoli esattoriali basati su atti di accertamento posti in essere da funzionari dell’Agenzia delle Entrate “privi” della qualifica dirigenziale acquisita a seguito di apposito concorso sono nulli. Va pertanto considerato nullo non solo l’accertamento fiscale in sé ma anche il successivo (e collegato) atto generato dall’agente per la riscossione (ossia Equitalia).
L’accertamento fiscale rappresenta una forma di riscossione delle imposte ed è munito, come confermato da costante giurisprudenza, del valore di titolo esecutivo. La normativa di riferimento (DPR 602/73 art. 12) dispone che l’ufficio competente formi ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali, iscrivendo in ciascuno di essi tutte le somme dovute dai contribuenti. Il ruolo esattoriale deve contenere: il codice fiscale del contribuente, il riferimento dell’atto di accertamento e la motivazione della pretesa economica. Su questo punto la norma su indicata appare molto rigorosa e prevede che, in difetto di tali indicazioni, non può darsi luogo all’iscrizione.
Ai sensi dell’art. 2 del D.L. 3 settembre 1999, n. 321 (regolamento emanato in attuazione del su indicato dettato normativo), i ruoli possono essere formati direttamente dall’ente creditore ed in tal caso sono redatti e firmati (anche elettronicamente) e consegnati, mediante trasmissione telematica, al Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i concessionari (il C.d. CNC), ai competenti agenti per la riscossione, oppure possono essere formati direttamente dal CNC sulla base di minute (cartacee o informatizzate) consegnate dall’ente creditore. Si noti bene che i ruoli esattoriali vengono formati su base territoriale ed non più a seconda del tipo di imposta; in ciascun ruolo vanno perciò iscritte le somme dovute da ogni contribuente con domicilio fiscale nei comuni compresi nell’ambito territoriale in cui opera ciascun Agente per la Riscossione.Censurare come nullo il ruolo esattoriale formato da funzionari dell’Agenzia delle Entrate privi di tale qualifica dirigenziale significa consentire al contribuente di sollevare questa eccezione, dinanzi all’autorità giudiziaria, in qualsiasi momento e quindi senza alcun limite prescrizionale proprio per il fatto che tale nullità non può mai essere sanata.
Nel caso specifico è stato accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso il ricorso di un contribuente avverso una Cartella Esattoriale di pagamento emessa per mancato pagamento Irap e Iva.
L’atto impositivo era stato emesso da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate privo della qualifica di dirigente e di conseguenza l’accertamento fiscale è risultato fondato su nome incostituzionali e pertanto radicalmente nullo.

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