Equitalia: ipoteca nulla se non è rispettato il procedimento

Segnaliamo un’interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro (sent. n. 87 del 27 gennaio 2051), che ha il pregio di passare in rassegna gli obblighi procedimentali che gravano sul concessionario del servizio pubblico di riscossione (Equitalia), per l’iscrizione di ipoteche immobiliari.
Si tratta di obblighi e limiti tassativi, posti a tutela e a garanzia dei contribuenti, la cui violazione comporta la nullità dell’intero procedimento amministrativo.
Seguendo l’iter tracciato dai giudici tributari di Catanzaro, descriviamo le singole fasi.
    • Equitalia non può iscrivere ipoteca, in assenza di preliminare e rituale notifica dell’atto impositivo posto a base della riscossione. L’atto impositivo potrebbe essere, a seconda della natura del tributo da riscuotere, un avviso di accertamento, una cartella esattoriale ecc. L’iscrizione può avvenire anche quanto l’atto preliminare sia stato oggetto di impugnazione (e quindi in presenza della cd “litispendenza” che quindi non è considerata elemento di ostacolo).
    • Equitalia deve iniziare la procedura di iscrizione dell’ipoteca entro un anno dalla notifica dell’atto preliminare (quindi l’avviso di accertamento, la cartella esattoriale ecc.). Se l’Agente per la riscossione fa decorrere tale termine, potrà procedere all’iscrizione ipotecaria solamente dopo aver notificato al debitore un ulteriore avviso – l “intimazione ad adempiere”. In questa intimazione ad adempiere Equitalia deve riepilogare quale sia il debito richiesto e deve concedere al debitore 5 giorni per effettuare l’eventuale adempimento.
      Sul punto i Giudici Tributari di Catanzaro hanno considerato nulla l’ipoteca iscritta dopo un anno dalla notifica dell’atto preliminare (Avviso di Accertamento, Cartella Esattoriale) senza che sia stata preceduta dall’intimazione ad adempiere.
    • Scaduti 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (30 giorni se si tratta di avviso di accertamento esecutivo), Equitalia può procedere all’iscrizione dell’ipoteca. Se non rispetta questo termine minimo l’ipoteca è nulla.
    • In ogni caso, prima dell’iscrizione dell’ipoteca, Equitalia è sempre tenuta a notificare un preavviso di ipoteca: si tratta di un avvertimento con cui si comunica al contribuente che, se entro 30 giorni non pagherà le somme richieste, avrà luogo l’iscrizione di ipoteca. Anche in questo caso, la mancata notifica di tale atto comporta la nullità dell’ipoteca.
    • L’ipoteca si può iscrivere anche sulla prima casa, a condizione che il debito sia superiore a 20.000 euro. Tuttavia, precisa la Commissione Tributaria non è consentito il pignoramento e quindi l’esecuzione forzata se l’immobile ipotecato è: destinato a uso abitativo; il debitore vi è residente per come risulta all’anagrafe; è l’unico immobile di proprietà del debitore; non rientra nelle categorie catastali A/8 e A/9 (immobili di lusso).

Fuori dai suddetti casi, invece, è possibile avviare il pignoramento e la vendita all’asta, ma solo a condizione che il debito per il quale Equitalia procede superi 120.000 euro.

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