Giudice di Pace di Amantea Sent. del 18 luglio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
Ufficio del Giudice di Pace del Mandamento di Amantea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, in persona del dott. Francesco DE LUCA, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo in pubblica udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 253/06 R.G.A.C. promossa
DA omissis OPPONENTE
CONTRO Amministrazione Comunale di omissis, in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante OPPOSTO – CONTUMACE
OGGETTO: OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA
CONCLUSIONI: come precisate negli scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente e ritualmente depositato in Cancelleria, omissis proponeva opposizione avverso il verbale numero 0000/0000 elevato dalla Polizia Municipale di omissis, notificato addì 00/00/00 ed ingiungente il pagamento di della somma di euro 152,84, comprensiva di spese, in violazione dell’art. 142/2-8 C.d.S. per eccesso di velocità e la decurtazione di 2 punti sulla patente.
All’udienza del 18 luglio 2006 compariva la ricorrente la quale, riportandosi al proprio ricorso, ne chiedeva l’accoglimento; nessuno compariva per l’opposta Amministrazione nonostante la comparsa di costituzione fosse stata fatta pervenire in Cancelleria ritualmente e tempestivamente.
La causa veniva, quindi, tenuta a decisione, previa lettura in aula di separato dispostivo di sentenza, allegato agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Legittimazione a stare in giudizio
Preliminarmente, questo Giudicante osserva che la mancata regolare costituzione in giudizio da parte dell’opposta Amministrazione non consente di considerare la memoria di costituzione, a firma dell’avv. omissis in quanto la stessa si appalesa irrituale ed irricevibile sia per la mancata allegazione della delibera di giunta municipale in copia conforme all’originale e non in semplice copia fotostatica priva di valore probante, che espressamente avrebbe dovuto manifestare la volontà di resistere nel giudizio de quo e sia, per come rileva questo giudicante, dalla firma del mandato all’avv. omissis che in ogni caso avrebbe dovuto essere apposta dal sindaco pro tempore ma che dalla lettura della memoria non si evince l’identità del sottoscrittore della stessa. Per cui la memoria difensiva a firma dell’avv. omissis deve considerarsi prodotta “sine titulo” per la difesa dell’Ente.
Al riguardo è bene evidenziare che la Corte di Cassazione, sez. 1a civile, con sentenza n. 6546 dell’11 maggio 2001 ha espressamente affermato che sussiste riserva esclusiva in capo alla Giunta Municipale del potere di autorizzare il Sindaco al promovimento della lite od alla resistenza in giudizio.
Merito
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea, dott. Francesco DE LUCA, definitivamente decidendo sul ricorso proposto da omissis contro l’Amministrazione Comunale di omissis, nella causa civile n° 253/06 R.G.A.C., ogni contraria istanza e deduzione disattese,
COSÌ PROVVEDE
DICHIARA la contumacia dell’opposta Amministrazione
ACCOGLIE il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione impugnato con ogni sanzione accessoria e conseguente.
Nulla per le spese.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Amantea addì 18 luglio 2006

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