Giudice di Pace di Civita Castellana Sent. n. 788/06 del 29 settembre 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI CIVITA CASTELLANA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace, Dott.Fabio Ruffo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. 290/06
TRA
Xxxxxx xxxxxxx nella sua qualità di Amministratore della Soc. xxxxxxxxx, domiciliata presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Civita Castellana
RICORRENTE
CONTRO
Prefetto di Viterbo, domiciliato presso la ben nota sede della Prefettura
RESISTENTE

OGGETTO: OPPOSIZIONE ex ART. 23 DELLA LEGGE 689/1981 avverso il provvedimento amministrativo irrogativi di sanzione di cui agli atti. Ordinanza ingiunzione n. xxxx/05 Cds avente come oggetto il verbale n. ATXxxxxx per violazione dell’art. 142/9 del CdS
Conclusione come da verbale in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 

Con ricorso depositato a norma e nei termini di cui all’art. 23 L. 689/1981 il ricorrente di cui all’intestazione ha proposto opposizione avverso il provvedimento amministrativo di cui sopra.
proponeva
Ne ha dedotto l’illeggitimità;:
mancanza di taratura del rilevatore di velocità.
Si costituiva l’Amministrazione che chiedeva la conferma del provvedimento impugnato.
Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
 

L’opposizione va accolta ed annullato il provvedimento impugnato in quanto sulla regolarità del funzionamento dell’apparecchiatura, l’Amministrazione, non avendo prodotto in atti il certificato di taratura rilasciato dal Centro di Taratura Accreditato SIT previsto dalla legge 273/91 relativo al misuratore di velocità, non ha dato prova dell’esatto funzionamento dell’apparecchiatura per la determinazione della velocità. Sul contenuto del certificato attestante l’esatta funzionalità dell’apparecchiatura accertatrice della velocità, vi è da precisare che solo i Centri SIT sono autorizzati al rilascio di un apposito Certificato di taratura che deve contenere, secondo le norme UNI 30012: i dati completi identificativi dell’Ente che emette il certificato; i dati completi identificativi dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione); l’identificazione univoca (per esempio mediante numeri di serie) di ogni certificato e data di emissione; i dettagli ambientali (temperatura ed umidità); i campioni nazionali di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai Campioni Nazionali; il risultato della conferma metrologica (cioè le misure fatte); l’intervallo di conferma metrologica (tempo che deve intercorrere fino alla prossima taratura, esempio 1 anno); l’errore massimo ammesso per ogni misura; le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura; l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica, e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate.
Pertanto in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Le spese di causa come da dispositivo

 

P Q M
 

Il Giudice di Pace di Civita astellana, accoglie l’opposizione proposta da xxxxx xxxxx nella sua qualità di Amministratore della Soc. xxxxxx nei confronti del Prefetto di Viterbo ed annulla l’Ordinanza Ingiunzione n. xxxxx/05 CDS.
Compensa tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Civita Castellana, lì 29/09/2006

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