Giudice di Pace di Empoli Sent. del 16 febbraio 2006

 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI EMPOLI,
Dott, Filippo lannitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Causa civile n. 7944 RG.C.
promossa da:
in proprio.
Contro
Sindaco del Comune di , con il comandante della P.M.
Oggetto: PVC a. 10175u4 del 2584 ore 15,55 perché , in violazione dell’art, 1428 CDS, circolava alla guida del veicolo tg. in , località , Via Provinciale Pisana, alla velocità di 80 Kmh, ma in misura inferiore a Kmh 40.
Fatto accertato tramite autovelox 104 C2, ubicato in box e di cui non è stata riportata la matricola.
Il tutto meglio descritto nel PVC in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso inoltrato, contestava il PVC in oggetto, eccependo la mancata omologazione dell’apparato autovelox e chiedendo che, in carenza di taratura, l’apparecchio non fosse idoneo, nè legittimasse l’emissione del Processo Verbale, del quale pertanto chiedeva l’annullamento.
Si costituiva il Sindaco di che contestava lo scritto, chiedendo la reiezione del ricorso ed asserendo che l’apparecchio invece risultava debitamente omologato.
Costituitesi le parti, la causa veniva trattata, con l’escussione del teste , che riferiva come la rilevazione dell’illecito fosse appunto avvenuta in via automatica da autovelox posizionato in box.
In data odierna, poi, venivano precisate le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo alla fine dell’udienza giomaliera.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dell’apparato non sì conosce nemmeno il numero di matricola, Né dal PVC si desume la taratura dello stesso che, giuste le circolari ministeriali di cui sotto, doveva invece essere effettuata, trattandosi di struttura fissa, sita in zona extraurbana e funzionante in modo automatico.
• Il Ministero infatti ha stabilito con la circolare 45 quanto segue.
“in ogni caso, si ritiene di dover ribadire che gli accertamenti in automatico delle violazioni previste agli articoli 146. comma 3, 142. 148 e 176 cds sono correttamente effettuati solo qualora vengano eseguiti mediante apparecchiature che abbiano ottenuto una specifica omologazione per tale impiego. Ne consegue che se i dispositivi di rilevamento attualmente in uso non hanno ottenuto la suddetta approvazione, possono essere utilizzati solo se gestiti direttamente dagli organi dì polizia stradale e nella loro disponibilità.
• inoltre si è ulteriormente precisato con la circolare numero 300/A/1/43252/144/5/20/3 del 30 giugno 2005 che, soltanto i dispositivi di controllo utilizzati in modalità completamente automatica, cioè senza la presenza dell’operatore di polizia stradale, approvati nel corso del 2005 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dovranno essere sottoposti ad una verifica di funzionalità presso la casa costruttrice entro un anno a decorrere dalla data di messa in uso, conformemente alle indicazioni contenute nel certificato di approvazione e dalle istruzioni di funzionamento fornite dal costruttore. Per quanto riguarda, infine, l’impiego dei dispositivi “Autovelox mod. 104/C2 o 105 SE”, l’obbligo di verifica iniziale e periodica sussiste soltanto per le apparecchiature commercializzate dopo il 16 maggio 2005, nonché per quelle commercializzate Prima del 16 maggio 2005 ma solo se a seguito del decreto di conferma, si intende impiegarle nella modalità di funzionamento automatica, cioè senza la presenza su strada dell’operatore di polizia.”
Ciò detto, si rileva come l’omologazione, riportata solo successivamente e nella memoria difensiva del Sindaco, risulti ininfluente e comunque risalente a data precedente, rispetto al dì dell’illecito.
il Giudice di Pace di Empoli,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Compensa le spese di giudizio.
Empoli, 1626
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