Giudice di Pace di Gemona del Friuli Sent. n. 39/06 del 28 febbraio 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI


Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà

nella pubblica udienza del 28 FEBBRAIO 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

 

SENTENZA


(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700000876773, emesso il 04.08.2005 dalla Polizia Stradale di Udine,

avente ad oggetto: violazione dell’art. 142, commi 1 e 8 del Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.).

promossa

con domanda in data 09.11.2005

da

B.A., nato a Udine il 04.09.1944 e residente a omissis, Via omissis, con proc e dom. l’avv. Barbara Viezzi, con studio in Udine, Via Cosattini n° 32

OPPONENTE

contro

PREFETTURA DI UDINE-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione della sua efficacia, annullarsi il verbale opposto.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: respingersi il ricorso.

 

FATTO E DIRITTO


Il verbale impugnato riporta le seguenti indicazioni:

In data 04.08.2004, ora 15,25, Km. 42+400, strada AA23, località Buja (UD), Comune Buja, verbalizzanti Lorenzon e Politi; trasgressore: cognome parzialmente leggibile, nome A., nato il omissis a Udine, residente a omissis (UD) in località S. Caterina n. 20/2, patente A13 num. UD51487991 rilasciata il 29.08.2003, prov. UD, tipo di veicolo ATVV, targa omissis.

Descrizione dell’infrazione: “Ha violato le norme di cui all’art. 142 1° e 8° comma C.D.S. Circolava alla guida del suindicato veicolo ad una velocità di 172 km/h., concessa la tolleranza del 5%, pari a 9 Km/h, eccedeva di 33 Km/h il limite di 130 Km/h. Velocità accertata a mezzo di apparecchiatura “TELELASER” matricola 013275 perfettamente funzionante con preventiva verifica. Al trasgressore è stata consegnata copia dello scontrino di accertamento dando atto che la violazione è stata commessa a metri 609,3 dal Km. 42+500 S. Territorio nel Comune di Buja”.

Pagamento in misura ridotta: euro 143,00. Punti decurtati: 02. Seguono le firme del trasgressore e degli accertatori.

Lo scontrino, rilasciato dalla stampante collegata al TELELASER, riporta le seguenti indicazioni: sigla del telelaser ed estremi delle omologazioni ministeriali; località, chilometrica e Comune in cui è avvenuto l’accertamento; limite di velocità della strada e velocità misurata; distanza di misurazione, data e ora; targa del veicolo; firma dell’operatore e del trasgressore.

 

MOTIVI DEL RICORSO


Violazione dell’art. 383 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada) perché vi è discordanza fra la data e l’ora indicate nello scontrino (04.08.2005, ore 15.16) e quelle indicate nel verbale (04.08.2004, ore 15.25), inoltre il cognome del trasgressore risulta illeggibile.

Nullità dell’intero verbale per mancata o erronea indicazione, anche di uno solo degli elementi essenziali indicati nell’art. 383 del regolamento C.d.S.

Nullità dell’accertamento per mancata indicazione in modo preciso e corretto del momento in cui si è verificata la contestazione dell’addebito, perché in un momento precedente o successivo l’autovettura poteva trovarsi in un luogo diverso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Il Giudicante, con decreto del 10.11.2005, ha fissato l’udienza di comparizione del 28 febbraio 2006, negando la richiesta sospensione per mancanza dei gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. Il Comando accertatore ha fatto pervenire gli atti in data 24.02.06. La Prefettura si è costituita in data 27 febbraio 2006, mediante il deposito delle controdeduzioni.

All’udienza di comparizione è presente il procuratore attoreo, che conclude come in atti e, in subordine, chiede applicarsi la sanzione minima edittale.

Il Giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)

L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto va respinta.

In fatto, il Giudicante osserva che, nella copia del verbale allegata agli atti, il cognome del trasgressore è parzialmente leggibile a causa di una scritta ad esso sovrapposta.

Dall’esame del verbale originale (che non contiene cancellazioni o sovrapposizioni di scritte) si evince in maniera evidente che la scritta (che rende parzialmente leggibile il cognome sulla copia) non appartiene al verbale, ma deriva da una sovrapposizione di scrittura (effettuata su altro foglio appoggiato sul verbale) che ha lasciato l’impronta sulla copia sottostante, trattata chimicamente.

Questo probabilmente è successo nella fase precedente alla consegna della copia al trasgressore, il quale, apponendo la propria sottoscrizione in calce al verbale ha, di fatto, annullato ogni dubbio circa il suo cognome.

Comunque, il dubbio sull’eventuale generalità del trasgressore, è abbondantemente fugato anche dalla precisione di tutti gli altri dati che lo riguardano: dal nome, ai dati di nascita e di residenza, al numero della patente, alla targa del veicolo e, infine, dalla sua sottoscrizione.

Osserva inoltre che la discordanza fra l’ora segnata sullo scontrino e quella segnata sul verbale ha una giustificazione pratica: la prima è quella dell’accertamento, la seconda è quella della verbalizzazione.

Infine, per quanto riguarda la data, trattasi di un errore materiale che non inficia il verbale, perché tutti gli altri dati riportati nello scontrino corrispondono esattamente con quelli riportati nel verbale ed è materialmente impossibile che lo stesso veicolo, a distanza di un anno esatto sia sottoposto a due accertamenti identici.

In diritto, osserva il Giudicante che il citato art. 383 Reg. C.d.S. è una norma “zoppa” perché, a fronte di una prescrizione, non determina la corrispondente sanzione e, in ogni caso la sanzione della nullità dell’atto (ricavabile per analogia dall’ordinamento giuridico) non può riguardare errori o imprecisioni facilmente riconoscibili in base alla buona fede.

L’opposizione al verbale è pertanto basata su motivazioni speciose ed al limite della temerarietà, poiché si limita a sollevare vuote eccezioni di forma, senza negare la sostanza dell’accertamento, vale a dire la violazione contestata.

Per quanto riguarda la misura della pena amministrativa pecuniaria, visto l’art. 11 L. 689/1981, il Giudicante ritiene applicabile la sanzione edittale.

 

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:

Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida il verbale di contestazione n. 700000876773, emesso il 04.08.2005 dalla Polizia Stradale di Udine.
Determina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 143,00.
Spese compensate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 28 febbraio 2006.

IL GIUDICE DI PACE
COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il

28 febbraio 2006

Ti potrebbe interessare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *