Giudice di Pace di Lecce Sent. n. 1765/05 del 20 maggio 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI LECCE

Avv. COSIMO ROCHIRA ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale indicato a margine, avente l’oggetto pure a margine indicato, discussa e passata in decisione all’udienza del 20.5.2005, promossa da:

STABILE GIOVANNA, rappresentata e difesa dagli avv. A. Tanza e A. Presicce; RICORRENTE

CONTRO

COMUNE DI VERNOLE RESISTENTE

*** *** ***

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 9.02.2005, la sig.ra Stabile Giovanna proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento n. PH 1675/2004, notificato in data 17.1.2005, elevato dalla Polizia municipale del Comune di Melendugno con il quale gli si contestava la violazione dell’art. 146, comma 3 c.d.s., per aver, in data 7.11. 2004, superato “la linea di arresto sulla via semaforizzata e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa”. Il ricorrente contestava la violazione dell’art. 201 c.d.s. e del decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con decreto veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 20.05.2005. In detta udienza si costituiva Comune di Vernole, il quale impugnava e contestava in ogni sua parte il ricorso e si riportava al contenuto della comparsa e della documentazione prodotta chiedendo il rigetto del ricorso; compariva, inoltre la parte ricorrente, a mezzo del proprio procuratore, la quale si riportava al contenuto del ricorso chiedendone l’accoglimento e contestando, oltre, la mancata taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A. altresì la violazione del corretto posizionamento del dispositivo ad un’altezza di almeno 2,20 metri da terra, depositando la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3.1.2005. La causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e va accolto. Riguardo alla prima contestazione sollevata dal ricorrente, in relazione alla mancata osservanza delle condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in merito all’utilizzo delle apparecchiature Photored, si osserva quanto innanzi. Con la modifica al codice della strada introdotta con il D.L. n. 151/2003, è stabilito che nel caso di attraversamento di un incrocio con semaforo indicante la luce rossa, non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate ai sensi dell’art. 201 c.d.s., comma 1-ter. Da ciò deriva che, nel caso in cui l’infrazione non sia accertata direttamente dagli organi di polizia, è necessario l’utilizzo di un’apposita apparecchiatura all’uopo omologata. L’utilizzo dell’apparecchiatura omologata, deve essere utilizzata in maniera appropriata e con particolare scrupolo dal momento che la stessa sostituisce l’accertatore. Tale utilizzo, inoltre, deve essere particolarmente preciso giacché deve trasferire in un momento successivo le percezioni che avrebbe dovuto avere l’accertatore se presente al fatto. L’Amministrazione comunale nel momento in cui decide di avvalersi di tale apparecchiatura, deve utilizzare non solo un’apparecchiatura omologata a funzionare senza ausilio dell’accertatore ma deve osservare tutte le condizioni necessarie per garantire l’esatto funzionamento, previste direttamente dal Ministero delle infrastrutture. Per garantire il perfetto funzionamento, dato che tale apparecchiatura viene fatta funzionare senza ausilio dell’organo di polizia, l’amministrazione deve sempre osservare tutte le condizioni previste dal decreto, altrimenti non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura. Nella fattispecie peculiare, se da un lato vi è stato l’utilizzo di un’apparecchiatura omologata per funzionare senza l’ausilio degli accertatori, dall’altro, dalla lettura del verbale, solo alcune disposizioni sembrano essere rispettate. L’apparecchiatura, infatti, è posizionata per terra e non in una posizione che non possa essere manomessa o facilmente oscurabile. Dalla visione delle fotografie allegate in atti si rileva che chiaramente che il dispositivo de quo è posizionato per terra e non come prescritto ad una altezza di almeno 2,20 metri , quale per esempio quella della segnalazione verticale, installata su marciapiedi, può garantire il soddisfacimento di detta prescrizione. In tale situazione è evidente come l’apparecchiatura sia stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste dal Ministero e, pertanto, non consente di accertare in maniera precisa e rigorosa l’infrazione oggetto della contestazione. Anche per quanto concerne la contestazione sulla mancanza della taratura dell’apparecchiatura Photored F17/A, l’opposizione è fondata e merita di essere accolta per i seguenti motivi. In assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. La taratura dell’apparecchiatura deve essere certificata da appositi centri SIT, coma previsto dalla L. 273/1991. Per quanto esposto, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura non utilizzata secondo le condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizioni di legge, ed installata ad una altezza inferiore a 2,20 metri come prescrive la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 3.1.2005, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da Stabile Giovanna il 9.2.2005, così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Vernole, in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive € 100,00.

Così deciso in Lecce, il 20.05.2005

IL GIUDICE DI PACE Avv. Rochira

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