REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE IL GIUDICE DI PACE
Avv. Anna Rita DISTANTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero del ruolo generale 4080/04 , avente ad oggetto O S A , discussa e passata in decisione all’udienza del 15-03-2005, promossa da:
Conte Pantaleo – rappresentato e difeso dall’avv. S. De Gaetanis, Antonio Tanza e Massimo Melpignano domiciliatari RICORRENTE
CONTRO
Comune di Melendugno, in presenza del suo sindaco protempore
RESISTENTE CONT.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto depositato in cancelleria il 13.12.2004 il signor Conte Pantaleo proponeva ricorso avverso il verbale di accertamento n PH 1156/04 del 24.07.2004, notificato il 22.11.2004, elevato dalla P.M. del Comune di Melendugno per violazione dell’art. 146 c. 3 C.d.S.. Eccepiva che detto verbale, redatto attraverso le risultanze fornite da apparecchiatura PHOTORED F17A mancasse dell’autorizzazione ministeriale all’installazione di detta apparecchiatura e sosteneva l’invalidità del verbale stesso per mancata contestazione immediata delle violazioni dello stesso rilevante. Sospesa , con decreto 20.12.2004 l’efficacia esecutiva del provvedimento de quo, era fissata la comparizione delle parti per l’udienza del 09.03.2005; in essa parte ricorrente chiedeva un breve rinvio per esaminare la documentazione prodotta dal comune resistente e depositata in cancelleria il 05.03.2005. Nessuno compariva per parte resistente – la causa era quindi rinviata all’udienza del 15.03.2005, in cui risultava presente solo parte ricorrente che contestava il verbale de quo, il cui accertamento risultava eseguito in violazione di quanto stabilito dal D.D. n. 1130/04. La causa era quindi decisa come da dispositivo, letto pubblicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La violazione contestata all’odierno opponente risulta rilevata attraverso le risultanze fornite da apparecchiatura PHOTORED F17A, che deve essere usata seguendo le disposizioni indicate dal Decreto Dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 . Tale decreto statuisce in particolare che dato l’impiego del PHOTORED senza verbalizzanti, è necessario che detta apparecchiatura sia installata in modo fisso, non manomettibile o facilmente oscurabile; detto PHOTORED , inoltre, risultava omologato all’origine, ma non risulta dal verbale che esso sia più stato sottoposto a tarature periodiche, onde garantirne il regolare e perfetto funzionamento. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento del verbale contestato. Seguono la soccombenza le spese di lite come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice di pace di Lecce Definitivamente pronunciando su ricorso proposto da Conte Pantaleo nei confronti del Comune di Melendugno in data 13.12.2004 avverso il V.A. n. PH 1156/04 del 24.07.2004 notificato il 22.11.2004, elevato dalla P.M. del Comune di Melendugno, così provvede: Accoglie il ricorso Annulla il predetto verbale Condanna il resistente Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 103.29, aumentate del 12,50% ex T.P.F. – CAP ed IVA come per legge, con distrazione.
Lecce, 15.03.2005
IL GIUDICE DI PACE Avv. Anna Rita DISTANTE