REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MONSUMMANO TERME
In persona del Giudice Avv. Walter Vavalle ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta sul ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 163 dell’anno 2005 avente ad oggetto: ricorso verbale contravvenzione
TRA
il sig. L. A., rappresentato e difeso dall’avv. Yuri Rosati, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
opponente
TRA
il sig. L. A., rappresentato e difeso dall’avv. Yuri Rosati, come da delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio
opponente
CONTRO
il Comune di M. T. – Polizia Municipale, in persona del legale rappresentante pro tempore, come da delega in atti opposto All’odierna pubblica udienza il Giudice, previa discussione, pronuncia la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti
il Comune di M. T. – Polizia Municipale, in persona del legale rappresentante pro tempore, come da delega in atti opposto All’odierna pubblica udienza il Giudice, previa discussione, pronuncia la presente sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex Lege nr. 689/1981 e nr. 285/1992 ritualmente e tempestivamente depositato, l’opponente adiva l’intestato Giudice avverso il verbale impugnato emesso in forza
di violazione al cds nel Comune di M. T..
Con provvedimento del 25.02.2005 l’intestato Ufficio del Giudice di Pace fissava l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 25.07.2005.
Alla suddetta udienza compariva l’amministrazione comunale, come in atti rappresentata, che contestava le ragioni dedotte nel ricorso in opposizione e ribadiva la legittimità e fondatezza del procedimento sanzionatorio.
L’opponente si riportava ai motivi di ricorso.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, veniva discussa e decisa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata.
L’ art. 345 co. 4 del DPR 16 dicembre 1992 nr. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada) dispone che “per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità le apparecchiature … devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice della strada e devono essere nella disponibilità degli stessi”.
La messa in funzione degli apparecchi autovelox senza la presenza del pubblico ufficiale è evidentemente una modalità illegittima. Ebbene nel verbale impugnato nulla si dice su chi gestiva l’apparecchiatura né se lo stesso fosse nella disponibilità degli organi di polizia.
Invero l’inciso contenuto nel verbale “la cui funzionalità è stata
verificata prima dell’uso”, a parere di questo Giudice, non concretezza una formale attestazione circa la presenza degli agenti al momento della rilevazione.
Alla luce di quanto innanzi poiché non vi è la certezza che l’accertamento sia stato eseguito attraverso la gestione diretta dell’apparecchio ne consegue che il verbale dovrà essere annullato.
L’accoglimento di siffatta eccezione rende superflua la, trattazione degli ulteriori motivi di opposizione.
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite,
di violazione al cds nel Comune di M. T..
Con provvedimento del 25.02.2005 l’intestato Ufficio del Giudice di Pace fissava l’udienza di comparizione delle parti per il giorno 25.07.2005.
Alla suddetta udienza compariva l’amministrazione comunale, come in atti rappresentata, che contestava le ragioni dedotte nel ricorso in opposizione e ribadiva la legittimità e fondatezza del procedimento sanzionatorio.
L’opponente si riportava ai motivi di ricorso.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale, veniva discussa e decisa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata.
L’ art. 345 co. 4 del DPR 16 dicembre 1992 nr. 495 (regolamento di attuazione del codice della strada) dispone che “per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità le apparecchiature … devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice della strada e devono essere nella disponibilità degli stessi”.
La messa in funzione degli apparecchi autovelox senza la presenza del pubblico ufficiale è evidentemente una modalità illegittima. Ebbene nel verbale impugnato nulla si dice su chi gestiva l’apparecchiatura né se lo stesso fosse nella disponibilità degli organi di polizia.
Invero l’inciso contenuto nel verbale “la cui funzionalità è stata
verificata prima dell’uso”, a parere di questo Giudice, non concretezza una formale attestazione circa la presenza degli agenti al momento della rilevazione.
Alla luce di quanto innanzi poiché non vi è la certezza che l’accertamento sia stato eseguito attraverso la gestione diretta dell’apparecchio ne consegue che il verbale dovrà essere annullato.
L’accoglimento di siffatta eccezione rende superflua la, trattazione degli ulteriori motivi di opposizione.
Sussistono giusti motivi per procedere alla compensazione delle spese di lite,
P. Q. M,
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accoglie l’opposizione proposta da L. A. e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Cosi deciso in Monsummano Terme in pubblica udienza il 23.2.2006;
Sentenza immediatamente depositata in cancelleria
Compensa integralmente le spese tra le parti.
Cosi deciso in Monsummano Terme in pubblica udienza il 23.2.2006;
Sentenza immediatamente depositata in cancelleria