Il Giudice di Pace di Ribera dichiara la nullità del verbale relativo ad infrazione rilevata tramite dispositivo Traffipax Speedophot, nell’ipotesi in cui il controllo, senza la contestazione immediata, avvenga lungo un tratto di strada non rientrante fra quelli di cui all’art.4 L.168/2002.
La Legge 168/2002 prevede infatti che la contestazione differita dell’infrazione possa legittimamente avvenire solo quando il controllo avvenga su una strada ritenuta, sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto, ad alto tasso di incidentalità o presenti comunque condizioni tali, per la quali sia impossibile o particolarmente difficoltoso applicare gli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata.
Ne consegue che, gli agenti accertatori, in assenza di autorizzazione prefettizia, nelle strade di cui all’art.4 L.168/02 devono contestare immediatamente l’infrazione, altrimenti il verbale è nullo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RIBERA
dott.ssa avv. Giovanna Cannizzaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 82 R.g.a.c. dell’anno 2003, promossa da C. M., nata a Favara (AG) il 28.11.1973, rappresentata e difesa, giusto mandato a margine del ricorso, dall’Avv. Antonino Tornambè con studio in Ribera via Guastella n. 15 ove è elett.te domiciliata.
RICORRENTE
Contro
COMUNE DI RIBERA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato, giusta delega agli atti dall’Ispettore di P.M. Caruana Emanuele,
RESISTENTE
Conclusioni del ricorrente:”insiste nell’accoglimento del ricorso sulla base dell’art. 4 Legge 1°/8/2002 n. 168 che richiama l’art. 2 del C.d.S. in quanto la strada interessata al rilevamento della velocità rientra tra quelle per le quali necessita l’autorizzazione del Prefetto. L’avv. Tornambè ribadisce così come in ricorso la violazione dell’art. 8 legge 675/96. L’avv. Tornambè chiede che la causa venga posta in decisione”.
Conclusioni del Comune di Ribera: “ insiste su quanto già dedotto in precedenza e ribadisce che non è necessaria alcuna autorizzazione Prefettizia stante il modulo della P.M. così detto ordinario previsto dalla circolare n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03.10.2002 del ministero dell’Interno all’art. 1 ultimo comma. L’Ispettore Caruana si associa alla richiesta di controparte e cioè di porre la causa in decisione” .
Oggetto: Opposizione ex art. 22 legge 689/81.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20/06/2003 C. M. proponeva ricorso avverso l’accertamento di violazione n.610/2003-544/V del’16.05.2003 redatto in data 19.05.2003 dalla Polizia Municipale di Ribera e notificato alla ricorrente in data 11.06.2003, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 comma 8 del C.d.S. poiché “teneva una velocità di Km/h 119 superando di km/h 23 il limite stabilito in Km/ 90. Velocità rilevata con apparecchiatura Traffipax Speedophot-omologa M.LL.PP. n. 1969 del 06.08.1993 matricola 504-001/0807 del 99……”.
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell’esecuzione del provvedimento nonché la sua dichiarazione di nullità ed inefficacia perché, a suo dire, non contestata nell’immediatezza del fatto contrastando con quanto disposto dal C.d.S e da enunciati giurisprudenziali che il ricorrente riportava nel proprio ricorso.
Il ricorrente, altresì, chiedeva che venisse accertato presso il Comando dei Vigili Urbani del Comune Ribera se, alla luce dell’art. 4 della L. n.168/2002, il tratto di strada interessato all’accertamento delle violazioni al C.d.S. fosse stato inserito tra quelle che rientrano nei parametri previsti dalla legge, necessitando che il Prefetto con decreto indicasse la pericolosità del tratto stradale oltre a dare l’autorizzazione di usare i rilevatori di velocità.
La Polizia Municipale presso il Comune di Ribera, conformemente al disposto di cui all’art. 23 co. 2° L.689/81, depositava, presso l’Ufficio di questo G.d.P., rapporto e relativi atti di accertamento in riferimento alla contestazione de quo, adducendo che la contestazione immediata non era stata possibile poiché la pattuglia era impegnata all’atto della violazione della ricorrente in analoga contestazione.
Il Comune di Ribera si costituiva a mezzo dell’Ispettore di Polizia Municipale presso il Comune di Ribera, Emanuele Caruana, giusta delega agli atti di causa in data 16.09.2003.
Il G.d.P. con decreto fissava l’udienza del 15.11.2003 ed, apparentemente, non sussistendo gravi motivi, non sospendeva l’esecuzione del provvedimento opposto.
All’udienza del 15.11.2003 i procuratori delle parti concludevano come in epigrafe riportato.
Il G.d.P. decideva la causa dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e per quanto di ragione va accolto.
La legge 1° Agosto 2002 n. 168 prevede che “sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al Prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni…sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 comma 1 C.d.S. e su conforme parere degli enti proprietari delle strade”. La norma fa riferimento all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione nonché all’impiego di strumenti che automaticamente registrano l’infrazione senza neppure la presenza dell’operatore di polizia.
Tali tratti di strada, tuttavia, secondo legge, sono individuati con provvedimento del Prefetto non escludendo la possibilità, prevista per tutti i soggetti indicati dall’art. 12 c.1 C.d.S., di procedere al controllo della velocità secondo i moduli operativi ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione.
La legge testé citata recita, altresì, che sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al Prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzato all’accertamento delle violazioni di cui all’art. 142 e 148 C.d.S., sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 121 C.d.S..
La norma della citata legge all’articolo 4 disciplina l’attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui all’art. 142 e 148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione preventiva del Prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi possono essere collocati, manifesta un elevato tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano altimetrica, per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata.
Or dunque, alla luce di quanto detto dagli atti di causa è emerso che la SS 115 Km 139+400 in oggetto è strada extraurbana secondaria ai sensi dell’art. 2 lett. C e c.6 lett. C) C.d.S., pertanto, la difficoltà di operare una contestazione immediata della violazione trova una sua giustificazione solo alla luce dei parametri previsti tassativamente dalla legge n. 168/2002. Difatti le condizioni plano-altimetriche e di traffico, costituendo parametri tassativamente indicati dalla norma, impediscono che vengano presi in considerazione situazioni ambientali diverse o altre esigenze (cfr. nota del ministero dell’Interno n. 300/A/1/54585/101/3/3/9 del 03.10.2002).
Nella fattispecie de qua la P.M. presso il Comune di Ribera ha inserito nel verbale di contestazione la seguente motivazione: “ la violazione non è stata immediatamente contestata perché la seconda pattuglia, situata a valle, era momentaneamente impegnata in analoga contestazione”.
Tale motivazione è completamente avulsa da quelli che sono i parametri indicati dalla legge citata.
Né, tuttavia, dalla fotografia prodotta in originale agli atti di causa, appare che le condizioni climatiche del giorno dell’avvenuta violazione o morfologiche o altimetriche della strada in questione né la composizione ed il volume del traffico siano conformi al dettato della legge e tali, dunque, da giustificare la mancata contestazione immediata.
Va rilevato che, sulla base della normativa in questione, il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il controllo, finalizzato all’accertamento a distanza delle violazioni, è avviato in base a delle istanze presentate dagli organi di Polizia Stradale componenti per territorio, corredato dagli elementi valutativi e completati con il pare dell’ente proprietario o concessionario della strada.
In merito all’esistenza di tale istanza ed al relativo parere enunciato dalla normativa citata, nessuna prova è stata fornita dal Comune di Ribera né a cura della Prefettura di Agrigento è stato prodotto il decreto prefettizio, giusta Circolare del Ministero dell’Interno del 03.10.2002 n. 300, la cui acquisizione era stata ordinata ex art. 213 c.p.c. .
Con riferimento alla mancata contestazione immediata si rileva che la Corte Costituzionale con sent. 17 giugno 1996 n. 198 ha precisato come non possa tollerarsi che “l’inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione” gravino “ direttamente sul diritto di difesa del cittadino” . Tale pronuncia induce a ricercare un’interpretazione corrispondente agli interessi costituzionalmente rilevanti, stabilendo l’obbligo di procedere ove possibile alla contestazione immediata. La stessa Cassazione ha ripetutamente stabilito che il parametro per valutare l’incidenza del vizio determinatosi è proprio la sussistenza o meno di un pregiudizio per il diritto di difesa dell’incolpato (cfr. Cass. 17 settembre 1992; Cass. 27 marzo 1996 n. 2767).
Nella fattispecie de quo le motivazioni indicate nel verbale di accertamento della violazione e confermate dalla teste escussa all’udienza del 15.11.2003 non sono tali da giustificare la mancata immediata contestazione.
Non può non rilevarsi che, in tema di violazioni del C.d.S., la mancata contestazione personale dell’infrazione pur non costituendo causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento delle correlate sanzioni pecuniarie ex art. 14 u.c. L.689/81, qualora il giudice dell’opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento, che la contestazione immediata sarebbe stata, in concreto, possibile in relazione alle circostanze del caso e che tale contestazione non è stata, ciò nonostante, effettuata in violazione dell’art. 201 C.d.S., legittimamente provvede all’annullamento del verbale di accertamento della violazione contestata, (cfr. Cass. 18.06.1999 n. 6123).
V’è da dire, altresì, che nella fattispecie de quo l’illecito è stato accertato in data 16.05.2003, il verbale redatto in data 19.05.2003 e notificato alla ricorrente l’11.06.2003 contribuendo ancora una volta a contravvenire, in tal modo, al principio giuridico della immediatezza della contestazione.
La doglianza addotta dal ricorrente in merito alla mancata contestazione immediata ed alla assenza del decreto Prefettizio costituisce motivo assorbente rispetto agli altri motivi.
Il ricorso, alla luce di quanto detto, può trovare accoglimento.
Le spese del presente giudizio ex art. 92 c.p.c. sono poste a carico del Comune di Ribera, onerandolo al pagamento di spese processuali oltre che di onorario di avvocato che si liquidano in € 150,00 oltre il 20% di IVA, il 2% di c.p.a. ed il 10% di spese forfetarie come per legge.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Ribera dott. avv. Giovanna Cannizzaro
Definitivamente pronunciando
Visti gli artt. 205 C.d.S.; 383 – 384 Reg. C.d.S.; art. 142 co 8 C.d.S.; 1° Agosto 2002 n. 168 nonché artt. 22 e 23 L. 689/81;
Accoglie il ricorso depositato in data 20.06.2003 da C. M. nata il 28.11.1973 a Favara (AG) opponente avverso il verbale di accertamento di violazione n. 610/2003-544/V redatto in data 16.5.2003 dalla Polizia Municipale presso il Comune di Ribera, che per l’effetto annulla.
In assenza di nota spese, d’ufficio, condanna il Comune di Ribera al pagamento delle spese processuali ed onorario di avvocato che liquida in € 150,00 oltre il 20% di IVA, il 2% di c.p.a. ed il 10% di spese forfetarie come per legge.
Ribera, lì 15.11.2003
Il Giudice di Pace Coordinatore
Dott. Avv. Giovanna Cannizzaro