Giudice di Pace di Sestri Ponente Sent. del 30 luglio 2004

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI SESTRI PONENTE

In persona del dott. Roberto GARIBBO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa promossa da:

 

E. M., opponente, rappresentato e difeso dal Dott. Patr. Simone Baffico

AVVERSO

Il Comune di Genova, rappresentato e assistito dal funzionario delegato in relazione a verbale del Comune di Genova nr. <-> del 16/06/2003

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Dell’opponente

 

piaccia al G.d.P., contrariis reiectis,

dichiarare che l’omologazione del Telelaser in oggetto è avvenuta in violazione della legge e conseguentemente disapplicare detta normativa dichiarando il verbale illegittimamente elevato;

in subordine dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 142 comma 6 C.d.S. (D.lg. 30/4/92 nr. 285) in violazione dei precetti costituzionali ex art. 3 e 24 nella parte in cui prevede l’omologazione e conseguente utilizzo di apparecchiature che consentano il rilevamento della velocità in modo non oggettivo e senza lasciare traccia alcuna di tale rilevazione per le motivazioni meglio viste in premessa, rimettendo di conseguenza gli atti alla Corte Costituzionale con ogni conseguenza di legge

Dell’Amministrazione opposta

piaccia al G.d.P., respingere il ricorso perché infondato, con vittoria di spese.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

In data 24.12.2003 con sentenza nr. 875, questo giudice revocava la precedente sentenza nr. 705 del 2003, in quanto emessa per errore materiale risultante dai documenti di causa, sentenza intervenuta tra le stesse parti di cui in epigrafe e per lo stesso oggetto.

 

Con ordinanza in pari data il giudice ordinava:

a) la rimessione della originaria causa sul ruolo;

b) convocava le parti, per la discussione nel merito, all’udienza del 26.01.2004.

In tale sede l’opponente chiedeva l’annullamento della sanzione irrogata con conseguente disapplicazione del decreto di omologa per mancanza di prova documentale attestante la veridicità nel verbale oggi impugnato.

In difetto chiedeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della normativa afferente l’omologazione.

La Amministrazione opposta si opponeva ritenendo del tutto legittima la normativa in questione e pienamente affidabile lo strumento adoperato per la contestazione dell’infrazione.

Il giudice rinviava la causa all’udienza del 1/3/04 dando alle parti termine per memorie scritte.

L’1/3/04 le parti presentavano le memorie di cui trattasi.

Con ordinanza in pari data, il giudice di pace, esaminata l’eccezione preliminare di incostituzionalità sollevata dall’opponente in relazione all’articolo 345 comma 1 Reg. att. C.D.S., la respingeva perché l’eccezione stessa non era accoglibile ai sensi dell’art. 134 c. 1° alinea della Costituzione repubblicana che limita la giurisdizione di illegittimità della Corte alle leggi e agli atti aventi forza di legge, costituendo per contro il D.P.R. 16/12/1999 nr. 495 “atto amministrativo a contenuto normativo” ovvero “atto normativo di grado secondario” (vedasi Corte Cost. 5/5/80 nr. 689; 22-27/2/1980 nr. 21).

Il Giudice, tuttavia, dava termine alle parti per escussione e assegnazione della causa, comprendente anche eventuale riproposizione dell’eccezione preliminare da qua secondo i criteri di legittimità procedurale, ale 30/7/04.

Il 14 giugno 2004 il legale dell’opponente riformulava nuova memoria con conclusioni di cui in epigrafe.

Il 30/07/04, acquisite le richieste finali delle parti, il giudice di pace dava immediata lettura del dispositivo della presente sentenza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

A) La questione di legittimità della normativa che regola “le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate” utili quali “fonti di prova” (art. 142 c.6 del Codice della Strada) va esaminata tenendo conto del complesso assetto sanzionatorio delle trasgressioni al Codice della Strada.

 

E’, quindi, da ricordare, da un lato, la complessa normativa della L. 24/11/1989 nr. 681 recante “Modifiche al sistema penale”, normativa principalmente improntata alla “depenalizzazione di delitti e contravvenzioni” (se ne veda il capo III), dall’altro il graduato sistema sanzionatorio del Codice della Strada che, in coerenza con la citata L. 681/89, prevede solo in via residuale la competenza del giudice penale per alcune fattispecie ritenute dal legislatore di maggiore gravità.

In tale sistema, pacificamente di derivazione penale, basato sul principio di legalità e non estendibilità della fattispecie per analogia (vedasi art. 1 L. 689) e di applicazione delle prescrizioni di diritto processuale penale per gli atti di accertamento (vedasi art.13 della L. 689), non può non trovar vigore quale fonte primaria l’art. 234 c. 1 c.p.p. che definisce nella sottospecie delle prove documentali gli “scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo”.

Gli elementi essenziali dei documenti rappresentativi dei fatti storici si individuano pertanto,

nell’integrità della produzione dell’evento rappresentato;

nella disponibilità del relativo documento ai fini procedurali.

B) L’art. 142 c. 6 del Codice della Strada, testo, in verità non molto preciso, pone come fonti di prova per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità “le risultanze di apparecchiature debitamente omologate nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.

La norma è, apparentemente, “in bianco” anche se ne è ricostruibile la “ratio”, rifacendosi al generale assetto dell’art. 234 c.1 c.p.p. che regola la generalità delle prove documentali.

Ritenendo compito dell’interprete quello di considerare, quale è, norma valevole per la fattispecie il combinato disposto degli artt. 142 c. 6 C.d.S. e 234 c.1 c.p.p., si respinge l’eccezione di incostituzionalità tesa a interessare l’art. 142 c. 6 del C.d.S..

C) Invero la norma dell’art. 142 c. 6 del Codice della Strada, oltre che improntarsi ai ricordati principi di derivazione penale, persegue altresì i criteri di buon andamento e di imparzialità dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione ed i derivanti criteri di trasparenza dell’attività amministrativa perseguiti dalla L. 7 agosto 1990 nr. 241 che, tra le sue finalità, comprende l’accesso ai documenti amministrativi.

In altre parole, il legislatore, nel redigere,sia pure con imprecisioni, il ricordato articolo, ha inteso garantire all’utente della strada la massima trasparenza nella documentazione della velocità dallo stesso seguita ed esaminata dalla P.A.

L’amministrazione opposta testualmente dichiara che “l’agente accertatore”, nel caso in esame, “effettuò la contestazione della violazione di cui all’art. 142 comma 9 C.d.S. dopo aver personalmente accertato la velocità del veicolo sanzionato utilizzando l’apparecchiatura Trafficpatrol matr. 1255 con omologazione Min. L.L.P.P. n. 3739 del 14/6/2000, e che quindi il collegamento tra il dato rilevato e il soggetto trasgressore è garantito dallo stesso agente, si rileva che il display di cui è dotato l’apparecchiatura, conservando la memoria della velocità rilevata, raggiunge certamente lo scopo di fissare la velocità del veicolo in dato momento in modo chiaro ed accertabile, come richiesto dall’art. 345 del Regolamento per il C.d.S.”.

La tesi del Comune di Genova è, quindi, interamente basata sull’affidabilità, su cui si può convenire, del Trafficpatrol matr. 1255, quale registratore della velocità del mezzo. Ma ciò non basta. Infatti l’Ente pubblico che voglia integralmente applicare il comb. disp. dei citati artt. 142 c. 6 del C.d.S. e 234 c. 1 c.p.p., in un’opera di doverosa trasparenza dell’attività amministrativa, non può che autolimitare la propria attività garantendo la durevolezza della documentazione dell’infrazione nella sua integrità con tutti i mezzi contemplati dall’art. 234 c. 1 c.p.p.

D) L’art.345 c. 1 del Regolamento di attuazione del C.d.S. testualmente recita:

“Le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente”.

La norma è caduta in gravi illegittimità, scostandosi dai criteri contenuti nella legge delegata e nell’art. 234 c. 1 c.p.p. e non conferendo, conseguentemente, chiari criteri all’Autorità preposta all’omologazione dei dispositivi di rilevazione della velocità del veicolo.

Poiché, val la pena qui di ricordarlo, la prova documentale reca quali elementi essenziali l’integrità dell’evento rappresentativo di esso, non v’è chi non veda come l’ambigua dizione regolamentare permetta il coesistere di varie apparecchiature di rilevazione della velocità dei veicoli tra le quali alcune, come la Trafficpatrol, che non consentono l’utilizzo procedimentale e processuale del dato.

Se, infatti, numerose apparecchiature sono disposte per garantire:

1) l’esatta individuazione del veicolo “fermato” tramite scatto fotografico;

2) l’esatta individuazione dell’ora e del giorno dell’evento, mediante stampigliatura automatica nello scatto fotografico;

3) la registrazione della velocità contenuta in apposito tagliando,

la rilevazione mediante il Trafficpatrol non registra la totalità dell’evento, riproducendone soltanto, e per di più in via effimera, soltanto l’elemento sub. 3).

A tanto non può spingersi la discrezionalità della Pubblica Amministrazione nello scegliere i modelli di controllo della velocità dei veicoli in un’autolimitazione dei proprio poteri ai fini della piena documentabilità dell’azione amministrativa.

Non resta, quindi, a questo giudice che preliminarmente dichiarare l’illegittimità del richiamato art. 345 c. 1 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada nella parte in cui la disposizione non prevede un chiaro richiamo ai criteri garantistici circa l’acquisizione dei mezzi di prova fissati dall’art. 234 c. 1 c.p.p., consentendo l’omologazione di apparecchiature che non permettono la produzione e la conservazione di documentazione integrale dell’evento sanzionato, conforme a tale disposto.

Pertanto la norma de qua va disapplicata, trattandosi di regolamento generale, ex art. 5 della L. 20/3/1865 nr. 2248 all. E.

Di conseguenza, non sussistendo nella fattispecie, il riscontro probatorio oggettivo documentale dell’avvenuta infrazione, M. E. va prosciolto da ogni addebito.

Le spese vanno compensate, stanti i numerosi contrasti giurisprudenziali nella controversa materia.

 

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Visto il comb. disp. degli artt. 142 c.6 del Codice della Strada e 234 c. 1 del c.p.p.;

visto l’art. 5 della L. 20 marzo 1865 nr. 2248 all.E;

definitivamente pronunciando

a) dichiara, in via preliminare l’illegittimità del richiamato art. 345 1° comma del Regolamento generale di attuazione del Codice della Strada e procede alla sua disapplicazione ai sensi dell’art. 5 della L. 20/3/1865 nr. 2248 all.E;

b) di conseguenza accoglie il ricorso di M.E. avverso il verbale di cui in epigrafe, non costituendo l’accertamento effettuato tramite Trafficpatrol riscontro probatorio oggettivo dell’infrazione ai sensi del comb. disp. degli artt. 142 c. 6 del Codice della Strada e 234 c. 1 del codice di procedura penale e assolve l’opponente da ogni addebito;

c) dispone la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti, stanti i numerosi contrasti giurisprudenziali nella controversa materia.

Sentenza esecutiva.

Così deciso in Genova il 30 luglio 2004

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Roberto Garibbo

Depositata in cancelleria il 30 luglio 2004

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