Giudice di Pace di Taranto Sent. del 24 maggio 2006

Il Giudice di Pace di Taranto rigetta il ricorso avverso il verbale relativo all’asserita infrazione rilavata tramite l’autovelox 104 c2, anche in assenza di mancato deposito di certificato di taratura dello strumento di rilevazione adoperato.  La decisione del Giudice si fonda, in particolare, sulla sufficiente attendibilità attribuita alla dichiarazione di conformità redatta e sottoscritta dalla stessa ditta produttrice dell’autovelox 104 c2. 

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

nella persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 542/06 avente per oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa n. 000405/R/2005 n. reg. 000687/05 del Comune di S., promossa da:.
M. L., nato a Taranto il 05.07.1945 ed ivi residente alla Via C. S. n. 2, elettivamente domiciliato in Taranto al Corso Umberto nr presso e nello studio dell’avv. M. I. R, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso Opponente-ricorrente

CONTRO
COMUNE DI S., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Erminia I., in qualità di Comandante della P.M. ed in forza di apposita delega in atti Opposto-resistente

Conclusioni per il ricorrente:
” Che il giudice adito, contrariis reiectis, Voglia:
1) In via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. M. L. per i motivi suesposti.
2) Nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo ii verbale di contestazione n.000405/R/2005 , per i motivi esposti in epigrafe.
3).annullare la sanzione comminata.
4) in estremo subordine ed in caso di rigetto del presente ricorso, confermare le sanzioni anzidette nella misura al minimo edittale.
5) Vittoria di spese.”

Conclusioni per l’opposto Comune di S.:
.”..il Giudice di Pace adito, voglia ritenere non meritevole di accoglimento il ricorso, confermando il verbale n. 000405/R/05 – N.REG. 000687/05 del 26.10.2005.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 20.01.2006 il sig. M. L. proponeva ricorso avverso l’accertamento di violazione n. 000405/R/2005 del 26.10.2005 al C.d.S. (depositato in copia informale da parte del ricorrente), redatto dalla Polizia Municipale di S. e notificato al ricorrente in data 23.11.2005, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 comma 9 del C.d.S., poiché il conducente dell’autovettura “Daimler-Crysler” targata BL.KR di proprietà del sig. M. L. il giorno 26.10.2005 alle ore 16,26, sulla S.S. n.172 direz. Sud Km. 67+000 del Comune di S. teneva una velocità di Km/h 184,00 che detratto il 5 %, superava di km/h 85 il limite stabilito in Km/ 90. Velocità rilevata con apparecchiatura “Autovelox 104/C-2-omologato M.LL.PP. n. 2483 del 10.11.93 matricola n. 52477.”
Sosteneva l’opponente di non essere stato alla guida dell’autovettura suddetta in occasione di rilevamento, depositando copia informale della comunicazione ai sensi dell’art. 126 bis, 2° comma con la quale conducente era stata indicata la sig.ra G. S.. Di conseguenza, il ricorrente, in via preliminare, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva. Si aggiungeva nel ricorso l’inattendibilità del rilevamento effettuato a mezzo dell’apparecchiatura ” Autovelox 104/C-2″ privo di certificato di taratura e poi la insufficiente motivazione della mancata immediata contestazione dell’infrazione.
Fissata l’udienza del 20.04.2006 per la comparizione delle parti, la Polizia Municipale del Comune di S., in seguito al disposto di cui all’art. 23 comma 2° L.689/81, si costituiva in cacelleria, depositando con nota in data 16.02.2006, prot. P.M. n. 517/XIX copia della delibera G.M. autorizzativa n. 316 del 22.12.2004; dichiarazione di conformità dell’autovelox rilasciato in data 11.03.2005 dalla ditta produttrice S.S.; conferma di approvazione da parte del Ministero in data 16.05.2005, nonché circolare del Ministero dell’Interno del 30.06.2005. Nella nota depositata il Comune con conferenti richiami giurisprudenziali sosteneva, tra l’altro, che la contestazione immediata non era più necessaria ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lett. e) del C.d.S.
Inoltre, il Comune, precisava che l’apparecchiatura in dotazione al Comando Polizia Municipale dì S. era costituita dal c.d. ” AUTOVELOX 104-C/2″, omologato dal Ministero LL.PP. con il n. 2493 del 10.11.1993, consentiva a mezzo raggi laser intercettanti il veicolo transitante davanti allo strumento di accertare la violazione solo dopo che il veicolo era transitato e quindi quando lo stesso si trovava già a distanza dal posto di accertamento. L’ipotesi, quindi, rientrava pienamente nel disposto della lettera e) dell’art. 384 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del CdS, trattandosi di “…accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.” Di conseguenza, dal combinato disposto degli articoli 201 , comma 1-bis C.d.S. e 384 Reg. Esec. ed Attuaz. risultava che ai fini dell’applicazione delle modalità di contestazione non immediata bastasse che il veicolo oggetto del rilievo fosse transitato dinanzi allo strumento e non possa essere stato fermato nei modi regolamentari ovvero in tempo utile.
All’udienza del 20.04.2006 compariva solo il difensore dell’opponente che si riportava al ricorso, chiedendone l’accoglimento; nessuno compariva per il Comune di S.
Alla successiva udienza del 26.04.2006 compariva la sig.ra S. G., che dichiarava spontaneamente di aver inviato la comunicazione al Comune di S. e di essere stata conducente in occasione del rilevamento, non potendo, comunque, ricordare in modo assoluto di essere stata alla guida dell’autovettura nelle circostanze di cui al verbale.
Infine, all’udienza del 24.05.2006 la causa era decisa sulla base della documentazione agli atti, dandosi lettura dell’allegato dispositivo e con riserva di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui ne imponeva il deposito.
Relativamente alla eccepita mancata contestazione immediata, si osserva che l’art. 200 del codice della strada, dispone che la contestazione immediata deve essere compiuta, ove sia possibile, mentre nel caso di che trattasi sussistono almeno due concrete ragioni per cui essa non é stata possibile, e cioé la circostanza della notevole velocità ( 184 Km/h) e la determinazione dell’illecito da parte dell’autovelox solo contestualmente al transito. Ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, qualora una violazione di una norma del Codice della strada non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, al presunto trasgressore, adempimento che risulta eseguito nei termini.
Di fondamentale rilevanza é la documentazione prodotta dal Comune opposto in merito all’attestazione della certificazione di conformità in data 11.03.2005 dell’apparecchiatura utilizzata il giorno della presunta violazione, atteso che l’opponente ha eccepito l’esibizione del mancato certificato di taratura dell’apparecchio utilizzato.
La nota sentenza del Tribunale di Lodi n. 363/00 del 22-05-2000, tra l’altro precisa:
“In assenza di tarature, non è possibile correggere eventuali errori sistematici di uno strumento, né rilevare e conseguentemente correggere, errori derivanti da variazioni nel tempo delle sue caratteristiche metrologiche, dovute ad esempio a variazioni delle regolazioni interne intervenute durante l’uso. Nel caso in questione, i possibili errori di misura derivanti dalla mancanza di tarature, ed in particolare dal possibile disallineamento dei due fasci laser intervenuto nel tempo e con l’uso, possono portare a valori dell’incertezza di misura dal +/-14,7% al +/-15,9%, diventando in questo caso uno strumento illegittimo in quanto l’art. 345 del regolamento al C.d.S. al comma 2 riporta che non possono essere impiegate per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. “
Orbene, la certificazione di conformità sottoscritta in data 11.03.2005 dalla stessa ditta costruttrice ” S. S.” ed esibita in copia dal Comune, non può sostituire la taratura, ma consente di considerare lo strumento utilizzato con una buona e sufficiente attendibilità, essendo, nel caso di specie, tecnicamente più garantista del risultato del rilevamento attualmente effettuato, certificazione e controllo del tutto mancante per lo stesso strumento matr. 52477 utilizzato all’epoca della sentenza del 27.10.2004 di questo stesso giudice, depositata in copia dal ricorrente.
Si osserva, inoltre, che la sentenza in data 27.10.2004 si riferiva ad una velocità che superava di appena 16 Km/h la velocità massima di 90 Km/h consentita (velocità netta determinata pari a 106 Km/h). Nel caso ora in esame si tratta di una velocità rilevata in eccesso di ben 85 Km/h rispetto a quella consentita, (cioè al netto del 5 %, pari a 175 Km/h): difficilmente una operazione di taratura potrebbe scientificamente abbattere del quasi 50 % la velocità rilevata, ( si consideri l’incertezza del +/-14,7% al +/-15,9% sopra indicata dal C.T.U. di Lodi).
Per quanto sopra, rigettati tutti gli altri motivi e/o ritenuti assorbiti, il verbale impugnato non può che essere confermato.
In ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27, depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005, laddove ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente, quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, non si ritiene applicabile alcuna decurtazione dei punti dalla patente di guida del sig. Merico Luigi, avendo dichiarato lo stesso di non essere stato conducente dell’autovettura in occasione della trasgressione.
Sussistono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese per giusti motivi,

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta dal sig. M. L. con ricorso depositato in data 20.01.2006 avverso il verbale di contestazione n. 000405/R/2005, n.reg.000687/2005, così provvede:
1) rigetta il ricorso depositato in data 20.01.2006;
2) non ritiene applicabile alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida del sig. M.L.;
3) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.
Così deciso in Taranto 24 maggio 2006 Il Giudice di Pace

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