Giudice di Pace di Taranto Sent. del 31 maggio 2007

Sentenza del Giudice di Pace di Taranto in cui si afferma la non necessarietà della taratura del dispositivo di accertamento utilizzato (nel caso di specie Photored F17A), essendo viceversa ritenuta sufficiente una regolazione e massa a punto che garantisca il buon funzionamento dell’apparecchiatura. La valutazione del Giudice dovrà in questi casi fondarsi sui riscontri fotografici depositati in atti della Pubblica Amministrazione,

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

nella persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al R.G. n. 9706/06 avente per oggetto:
Opposizione a sanzione amministrativa avversa il verbale di contestazione n. 2653H/2006/V, relativo all’accertamento di violazione in data 10.06.2006 per l’importo di euro 148,17 redatto dalla P.M. del Comune di Massafra, promossa daO. MARIA ROSARIA, residente in Taranto alla Via Lago di Cecita Opponente-ricorrente
CONTROCOMUNE DI MASSAFRA, in p. del Sindaco pro-tempore Opposto- resistente

Conclusioni per 1’opponente:
” il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, voglia così provvedere:
a) dichiarare nullo e/o illegittimo l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n. 2653H/2006/V, redatto dalla Polizia Municipale di Massafra (TA), relativo alla violazione al C.d.S. rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici.
b) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI;
c) in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta .senza la decurtazione dei punti dalla patente di guida.”

Conclusioni per il Comune opposto:
” Alla stregua delle argomentazioni che precedono, si chiede che 1’On.le Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la legittimità dell’accertamento in attenzione, Voglia rigettare l’opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 01.12.2006 la sig.ra O. Maria Rosaria, in qualità di proprietaria si opponeva al pagamento della sanzione di cui al verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 2653H/2006/V, relativo alla presunta violazione in data 10.06.2006 con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 41 in relazione all’art. 146, comma 3, c.d.s. ” perché il giorno 10.06.2006 alle ore 15,13 il conducente dell’autoveicolo targato CY.FS di sua proprietà superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione e ciò dalla visione dei due fotogrammi prodotti dall’apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso – Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento e confermato con decreto n. 1130 del 18.03.2004 ed installata in Massafra, S.S. n. 7 Appia -Via Chiatona.”
Detta violazione, come sopra detto, era verbalizzata in ufficio il 30.09.2006 a seguito delle due fotografie effettuate a mezzo apparecchiatura elettronica sopra indicata denominata “PHOTORED F 17A.”
Eccepiva l’opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato:
A- Violazione dell’art. 383 comma 4 regolamento CDS;
B- violazione dell’art. 41, comma 10, C.d.s.
C- inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento di violazione.
D- violazione dell’art. 345, comma 4, Regol. del C.d.s.
E- violazione dell’art. 192, comma 7, del Reg. Cds.
F- violazione dell’art. 4 della L. 168/02;
H- violazione dell’art. 4 e 12 del C.d.S.;
G- violazione della legge 20.11.1982 n. 890;
I – mancanza elementi costitutivi del verbale.
L- omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento;
M- violazione dell’art. 201 c.d.s.
N- nullità del verbale per difetto di notifica.
O- inattendibilità del rilevamento elettronico.
P- Onere di provare i fatti accertati.
Q- nullità del verbale per inattendibilità della data dell’infrazione.
R- violazione dell’art. 200, comma 4 C.d.S. e dell’art. 383, comma 3 del reg.to di Esec.
S – violazione dell’art. 383, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
T-Mancanza dell’elemento soggettivo.
Disposta la comparizione delle parti, il Comune di Massafra, depositava in cancelleria la documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81, precisando che secondo giurisprudenza prevalente (ex multis, Cass. 7.11.2003, n. 16713) non era consentito al giudice un apprezzamento sull’uso di apparecchi più adeguati o la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in un’ inammissibile ingerenza nel “modus operandi” della p.a., in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario, richiamando, altresì, il principio cardine del nostro ordinamento previsto nell’art. 2697 c.c. in forza del quale l’attore ha l’onere di provare i fatti che costituenti il fondamento della domanda, mentre l’odierno opponente non offriva alcuna prova del suo assunto impugnativo.
Nel merito la nota depositata dal Comune controdeduceva puntualmente tutte le eccezioni di nullità contenute nell’atto del ricorrente con richiami giurisprudenziali di merito e di legittimità,.
La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente dell’originale del verbale di contestazione e da parte del Comune opposto della seguente documentazione: copia conforme all’originale del p.v. di notificazione; prova della avvenuta notificazione e stampa a colori dei rilievi fotografici; copia di verifica tecnica dell’apparecchiatura PHOTORED F17A installata nel Comune giusto il disposto dell’art. 3 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18 marzo 2004; copia della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4243/2004 del 03.01.2005, contenete chiarimenti per le verifiche e le eventuali tarature annuali del PHOTORED F17A da effettuate presso il produttore del dispositivo stesso, che ne garantisce la conformità al prototipo depositato, in alternativa al centro SIT.
Non essendo comparso il Comune all’udienza di discussione del 31.05.2007 la causa era decisa sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, con lettura del dispositivo della sentenza, depositata in udienza con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, nel merito l’opposizione è fondata e va, pertanto, accolta.
Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura “PHOTORED F 17 A, omologata, come da verbale, in data 18.03.2004 con decreto Ministero dei Trasporti n. 1130, per cui è necessario esaminare i motivi di nullità eccepiti dal ricorrente e secondo l’ordine dallo stesso dato.
A – Violazione dell’art. 383, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
I – mancanza elementi costitutivi del verbale.
L- omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento
Questi punti possono essere trattati insieme, poiché ineriscono lo stesso aspetto formale del verbale notificato.
Dall’esame del verbale impugnato non è evidente alcuna difformità sostanziale rispetto al modello approvato ai sensi dell’art. 383 del Reg. di Esec. del C.d.S. Anzi, gli elementi contenuti in detto verbale sono più che sufficienti al trasgressore per disporre di tutti i dati necessari ad identificare il tipo di violazione commessa con tutte le altre circostanze di luogo e di tempo della presunta violazione.
Ne consegue la insussistenza di tale motivazione.
B)- violazione dell’art. 345, comma 4, Regol. del C.d.s.
Il 4° comma dell’art. 345 del reg. Cds prevede: “Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1° devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi”.. E’ chiaro che nel caso in esame non si tratta di accertamento di violazione di velocità, ma di rilevamento di attraversamento d’incrocio stradale con semaforo proiettante “luce rossa”, per cui anche questa motivazione si può considerare infondata.
C- violazione dell’art. 41, comma 10, C.d.s.
V- pericolosità nell’uso del PHOTORED.
Anche questi motivi possono essere trattati insieme, poiché interconnessi.
Il ricorrente afferma di aver impegnato l’incrocio quando il semaforo proiettava il “giallo” e che l’intervallo tra il passaggio dal giallo al rosso sarebbe stato così esiguo da renderle impossibile lo sgombero dell’area di intersezione.
Orbene, la presenza sul primo fotogramma dell’autovettura, fa ritenere che effettivamente la ricorrente abbia impegnato l’incrocio con il colore ” giallo”, durato molto poco. E’ necessario rilevare che anche il ” Photored” ha istantaneamente scattato il primo fotogramma, senza il ritardo del tempo prefissato, per come prescritto nel D.M. di approvazione ministeriale n. 1130. Questa anomalia si può dedurre facilmente dal 2° fotogramma, dove risulta che l’autovettura di che trattasi ha già completata la svolta a destra.
A differenza di quanto sostenuto dallo scrivente GDP nella sentenza del 29.09.06 con la frase: “i due fotogrammi dimostrano in modo certo l’avvenuta violazione dell’art. 146, comma 3 del C.d.S, in particolare, il primo fotogramma inquadra il veicolo dell’opponente che sta superando la linea di arresto e chiaramente prima del semaforo, e la seconda fotografia rileva l’autovettura più meno al centro dell’intersezione: ció conformemente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18/03/2004..”, nel caso di specie, anzitutto, non è evidenziata alcuna linea di arresto e poi l’autovettura della ricorrente nel 2° fotogramma ha già superato l’incrocio. A tal proposito si rileva l’anomala geometria planimetrica dell’incrocio che avrebbe necessità oltre di una segnaletica più evidente e chiara, anche di una dimostrazione da parte della P.M. dei tempi di sequenza dei segnali luminosi del semaforo, sarebbe a dire quanti secondi dura il ” verde, quanti il ” giallo” e quanti il rosso e dopo quanti secondi l’apparecchio fotografico entra in funzione con l’accensione del colore ” rosso”.
Tutto ciò risulta necessario, stante l’assenza umana necessaria per dirimere questi casi di traffico particolare, per come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. II civile, in data 17.11.2005 n° 23301 per evitare, appunto, la permanenza di dubbi che certamente un rilevatore automatico può far sorgere.
L’idoneità di una rilevazione fotografica può non essere più certa nell’ipotesi, come nel caso in esame, la quale situazione può non consentire al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente, conformemente al 10 ° comma dell’art. 41 del CDS., il quale prescrive: ” Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.”
Da quanto sopra evidenziato, non si può escludere la non corrispondenza ai dettati dell’art.41 comma 10 del CDS per l’attraversamento avvenuto da parte del ricorrente, per cui il verbale va annullato.
D- inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica ed accertamento della presente violazione.
O- inattendibilitá del rilevamento elettronico.
P- Onere di provare i fatti accertati.
Anche questi motivi possono essere trattati insieme, poiché interconnessi
Le suddette censure sono prive di fondamento tecnico-scientifico. Nessuna prova o presunzione viene offerta da controparte per corroborare l’assunto. In ogni caso, per sgomberare il campo da equivoci é bene richiamare il principio del S.C. secondo cui non “… puó ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell’apparecchiatura, la assenza di una revisione periodica, necessitando all’uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all’ari. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell’uomo di media cultura” (cfr. Cass. 5542/99).
Con riferimento all’apparecchiatura adoperata per l’accertamento della violazione, é il caso di affermare che essa non necessita di alcuna ulteriore omologazione ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina dettata dalla L. 214/03. Il testo novellato dell’art. 201 Cds al comma 1 -ter prescrive che” Nei casi previsti alle lettere b), e g) del comma 1-bis non é necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate “.
Il decreto ministeriale del 18.03.2004 n. 1130, all’art. 1, riconferma l’approvazione del Photored 17A, ribadendo che gli organi di Polizia possono utilizzare tale dispositivo non solo come ausilio ma anche in modalità automatica senza necessità di adattamenti o modifiche.
Le condizioni indicate dalla commissione tecnica hanno previsto che l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario, inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. Infine, l’apparecchio deve essere verificato ogni anno.
L’apparecchiatura che si esamina anche se non rispetta tutte le condizioni indicate nel decreto di approvazione n. 1130, poiché per es., l’istallazione fissa inserita é in una colonnina in lamiera zincata e blindata, facilmente oscurabile ( altezza da terra di circa mt. 1,60 e non mt. 2,50, ma questa circostanza non è determinante, poiché se qualcuno dovesse oscurarla, produrrebbe solo l’effetto del suo totale inutilizzo e non l’uso irregolare). Le altre condizioni possono ritenersi rispettate: il rilievo fotografico riporta la panoramica dell’incrocio controllato ed il semaforo che ne regola l’attraversamento; per ogni infrazione ci sono almeno due scatti; il secondo scatto avviene secondo un tempo prefissato e riporta gli stessi elementi prima descritti e lo stesso veicolo che si trova circa al centro dell’intersezione controllata; in ogni fotogramma sono riportati la località dell’infrazione, la data del rilevamento e l’ora ( anche se aggiunte manualmente); l’apparecchiatura dovrebbe essere predisposta per entrare in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. Questo ultimo elemento, da considerare di fondamentale rilevanza, non è stato fornito dalla P.M., ma si potrebbe controllare facilmente con l’aiuto di un semplice cronometro come per es. con un parere tecnico pro-veritate).
Si pone ora il problema controverso della necessità o meno della taratura.
Questo dubbio è superato anche dalla recente nota della Segreteria Centrale del SIT in data 22.03.2007, che ha precisato, tra l’altro, a proposito dei dispositivi documentatori fotografici di passaggio con semaforo rosso, “. essi consistono sostanzialmente in un apparecchio fotografico, quindi non esiste evidenza che siano strumenti o sistemi di misura su cui si possano effettuare tarature secondo quanto definito nel Vocabolario Internazionale di Metrologia. Si tratta di apparecchi sottoponibili a certificazione di prodotto, su cui le autorità competenti esercitano il controllo previsto dalla legge.”
Pertanto, viene meno la necessità della taratura dei ” Photored”, sostenuta in alcune sentenze da altri colleghi GDP di Taranto, sulla base di quanto prescritto in fase di omologazione di tali tipi di apparecchi.
Per lo stesso strumento, come sostenuto in altre sentenze precedenti, è necessaria, invece, soltanto una buona regolazione o messa a punto da eseguire in loco, poiché dipende molto dalla geometria dell’incrocio o intersezione ( non si tratta dell’apparecchiatura autovelox, che potrebbe avere i bracci di proiezione dei raggi laser non perfettamente paralleli): nel caso del documentatore fotografico digitale è sufficiente, invece determinare i tempi di accensione e durata delle varie fasi, operazione, che come detto sopra è abbastanza semplice e controllabile da parte di chiunque. Sono i tempi delle suddette fasi che hanno rilevanza, onde stabilire: se le stesse hanno una durata proporzionata alla lunghezza specifica dell’incrocio da attraversare o se la fase del ” giallo” è congrua a consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli che hanno già in precedenza impegnato l’incrocio. Discende da ciò la necessità tecnica fondamentale che i rilevatori devono entrare in funzione dopo almeno due o tre secondi dopo l’accensione del “rosso”, e non di un semplice secondo come spesso avviene. Anche questo aspetto fondamentale è controllabile da parte dell’utente della strada e difficilmente un corpo di Polizia accertatore può rischiare di rendere quel tempo incongruo a danno degli automobilisti e della sicurezza stradale.
L’apparecchiatura di rilevazione semaforica, deve ,quindi, prevedere l’entrata in funzione (in mancanza di un dettato esplicito da parte del Ministero) dopo almeno due o tre secondi, dall’inizio dei segnale rosso, poiché, come detto sopra, detta inosservanza è fondamentale per la validità dell’accertamento, pena il suo annullamento.
C’è da rilevare che la Suprema Corte di Cassazione non risulta d’accordo sull’utilizzo del “Photored” in assenza di accertatori (per come stabilito nella sentenza nr. 8465 dell’11.04.06: In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura “photored”). Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto; d’altra parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.)
Orbene, l’applicazione generalizzato di questo principio comporterebbe il mettere nel nulla tutto lo sforzo tecnologico che le forze dell’Ordine stanno eseguendo per rendere sempre più sicure le nostre strade, anche da atti di teppismo e delinquenza comune (ma questo è un discorso di altra portata che non rientra nel giudizio di che trattasi).
Importante, a sommesso parere di questo giudicante, è che l’operatore di giustizia interpreti con diligenza ciò che le Forze dell’Ordine depositano come documentazione fotografica a prova della violazione commessa e rilevata, poiché la normativa sia essa primaria o sia secondaria, se consente la rilevazione in automatico del “Photored” tramite almeno due rilievi fotografici, è sull’esame degli stessi che deve basarsi per la formazione della prova sufficiente per la conferma o meno della violazione contestata, escludendo in modo certo qualsiasi causa esterna di attraversamento condizionato ( come nel caso di specie coda di veicoli in attraversamento nei due sensi di marcia, evidente nei due rilievi fotografici, per cui è applicabile il 13 ° comma della legge nr. 689/81, non essendo certa la violazione di che trattasi).
Irrilevanti si possono ritenere ai fini della decisione gli altri motivi dedotti dalla ricorrente (violazione dell’art. 192, comma 7, del Reg. Cds.; violazione dell’art. 4 della L. 168/02; violazione dell’art. 4 e 12 del C.d.S.; omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento; violazione dell’art. 201 c.d.s.; nullitá del verbale per difetto di notifica; violazione dell’art. 200, comma 4 C.d.S. e dell’art. 383, comma 3 del regolamento di Esec.; Mancanza dell’elemento soggettivo; e che si ritengono assorbiti dall’esame dei due fotogrammi che nel caso di specie non consentono di confermare il verbale impugnato, non essendo certa la commissione della violazione, ricadendo la stessa fattispecie nell’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge nr. 689/81, atteso l’annullamento del verbale per come sopra delineato.
Ricorrono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
il giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, rigettata o ritenuta assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da O. Maria Rosaria, e depositato il 01.12.2006, avverso il verbale di contestazione n. 2653H/2006/V redatto in data 30.09.2006 dal Comando Polizia Municipale di Massafra, per la presunta violazione dell’art. 146 comma 3°, così decide:
1) accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione impugnato;
2) annulla il verbale impugnato ed ogni atto dallo stesso dipendente;
3) compensa le spese processuali.
Così deciso a Taranto il 31.05.2007 Il Giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli)
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