È nullo il verbale relativo ad una presunta infrazione rilevata tramite PHOTORED F 17, quando esso non sia stato utilizzato secondo le prescrizioni contenute nel relativo decreto di omologazione, ed in particolare quando l’amministrazione non abbia preventivamente depositato in atti tutti i dovuti riscontri fotografici, il ceritficto di collaudo dell’apparecchio utilizzato, nè alcun certificato di taratura rilasciato da centro SIT autorizzato ex legge 11.08.1991 n. 273.
È ribadito il principio secondo cui, in assenza di ceritficato attestante l’avvenuta taratura dello strumento di rilevazione automatica, l’accertamento amministrativo non può ritenersi fondato su un dato certo, attesa l’inattendibilità delle rilevazione effettuate.
TRA
R.A., elettivamente domiciliata in Martina Franca alla via Paolo Grassi n° 9, presso e nello studio dell’avv. Raffaello Esposito
Ricorrente
CONTRO
Comune di Massafra
Resistente
Con ricorso depositato in cancelleria il 18.07.2006 R.A. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n. 501H/2006 Prot. 1840/2006 redatto dalla Polizia Municipale di Massafra il 17.02.2006 con il quale veniva contestata al conducente dell’autoveicolo Hyundai targato XXXXXX la violazione di cui all’art. 146 3° comma del Codice della Strada commessa il giorno 17.02.2006 poichè superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione; violazione accertata in ufficio dalla visione dei due fotogrammi prodotti in sequenza dalla apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso PHOTORED F 17 omologata dal Ministero LL.PP. con decreto n. 3653 del 18.11.1986 esteso con decreto n. 430 del 27.01.2000 e confermato con decreto Ministero dei Trasporti n. 1130 del 18.03.2004.
Il ricorrente si opponeva alla pretesa della predetta amministrazione ed eccepiva a sostegno della nullità del verbale molteplici violazioni di legge ed in particolare l’inefficacia e l’inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento della presunta violazione; l’inattendibilità del rilevamento elettronico attesa la mancanza di certezza del passaggio dell’autovettura sulla linea di arresto con il segnale rosso; l’utilizzo non conforme alle condizioni previste dal decreto n. 1130 del 18.03.2004 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; la carenza di segnaletica informativa. La signora R.A. concludeva chiedendo l’annullamento della sanzione amministrativa de qua e di tutti gli atti dipendenti con la condanna del Comune di Massafra al pagamento delle spese e competenze di lite. Veniva fissata con decreto, regolarmente notificato, la comparizione delle parti per il giorno 3.10.2006. Il Comune di Massafra non si costituiva in giudizio ma provvedeva in data 21.09.2006 al deposito in cancelleria della documentazione prescritta dall’art. 23 della Legge n. 689/1981 richiesta con il decreto di fissazione di udienza unitamente ad una memoria difensiva con la quale contestava le eccezioni dell’opponente e concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione perchè infondata in fatto ed in diritto con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.
Alla udienza fissata compariva per la ricorrente l’avv. Raffaello Esposito il quale si riportava al ricorso introduttivo chiedendone l’integrale accoglimento, contestava, altresì, la documentazione esibita dall’amministrazione opposta, la quale si presentava in giudizio con un proprio delegato, l’Agente di P.M. G.C., il quale insisteva per il rigetto del ricorso.
Stante la documentazione in atti, la causa veniva decisa come da dispositivo letto alla medesima udienza con riserva della motivazione alla stesura della sentenza
In via preliminare, va dichiarata l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 114 del 05.04.2004, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente Codice della Strada nella parte in cui prevede il versamento di una cauzione al momento del deposito del ricorso.
L’opposizione è altresì ammissibile stante la tempestività del ricorso nei termini di legge. Nel merito l’opposizione è fondata e va accolta.
Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento dell’infrazione si basano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura PHOTORED F17 che al momento della presunta rilevata infrazione 17.2.2006 era debitamente omologata così come espressamente previsto dalla vigente normativa. Tale omologazione è avvenuta infatti il 18.3.2004 con il decreto n. 1330 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale all’art. 2 prevede l’utilizzazione del dispositivo in modalità automatica con l’osservanza, comunque, di apposite condizioni necessarie a garantire l’esatto funzionamento. Inoltre l’art. 3 del predetto decreto prescrive che le amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazione al semaforo rosso in maniera automatica sono tenute a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura con cadenza almeno annuale. Per garantire il perfetto funzionamento, poichè l’apparecchiatura viene fatta funzionare senza ausilio dell’organo di polizia, l’amministrazione deve osservare tutte le condizioni previste dal decreto altrimenti non vi può essere la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura. Nella fattispecie in esame, se da un lato vi è stato l’utilizzo di una apparecchiatura omologata per funzionare senza l’ausilio degli organi accertatori, dall’altro, dalla lettura del verbale contestato, solo alcune disposizioni sembrano essere state rispettate. Invero, dalla documentazione esibita dal Comune di Massafra non è individuabile l’istante in cui è avvenuto il secondo scatto; né è rilevabile il fissato intervallo temporale fra i due scatti, non vi è alcuna indicazione sul tempo di entrata in funzione dell’apparecchiatura dopo l’inizio del segnale rosso. In tale situazione è evidente come l’apparecchiatura sia stata utilizzata in maniera non conforme alle tassative condizioni previste dal Ministero, e pertanto non consente di accertare in maniera precisa e rigorosa l’infrazione oggetto della contestazione. L’amministrazione comunale di Massafra, inoltre non ha dato alcuna prova del presunto collaudo effettuato in data 12.12.2004 né risulta prodotto alcun certificato di taratura relativamente all’apparecchio utilizzato e rilasciato da appositi centri SIT così come previsto dalla legge 11.08.1991 n. 273. E’ noto, infatti, che solo tali centri sono autorizzati al rilascio di un apposito certificato di taratura che, secondo le norme UNI 30012 deve contenere i dati completi identificativi sia dell’ente che emette il certificato che dello strumento tarato (marca, modello, numero di matricola e descrizione), l’identificazione univoca di ogni certificato e data di emissione, i dettagli ambientali (temperatura ed umidità), i campioni di riferimento utilizzati per eseguire la taratura e loro riferibilità ai campioni nazionali, il risultato della conferma metrologica, l’intervallo di conferma metrologica (ossia il tempo che deve intercorrere fino alla prossima taratura), l’errore minimo ammesso per ogni misura, le incertezze coinvolte nella taratura dell’apparecchiatura, l’identificazione della persona che esegue la conferma metrologica e l’identificazione della persona responsabile per la correttezza delle informazioni registrate. E’ ben noto che, in assenza di idonea procedura di taratura, il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura elettronica risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. Per quanto esposto, poichè la contravvenzione è stata elevata sulla base di una apparecchiatura non utilizzata secondo le tassative condizioni previste dal decreto dirigenziale n. 1130 del 18.03.2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e, peraltro, da una apparecchiatura non sottoposta a taratura secondo le disposizione di legge, non può riconoscersi l’attendibilità dell’accertamento effettuato.
Inoltre, dalla sequenza delle foto depositata dal comune di Massafra non vi è la certezza che il conducente dell’autovettura Hyundai targata XXXXXX abbia superato la linea di arresto con il semaforo proiettante la luce rossa. Invero dai fotogrammi esibiti si nota la lanterna semaforica con il rosso e la suddetta autovettura che ha già superato la linea di arresto, ma non è certo che abbia superato la medesima nel momento in cui il semaforo proiettava la luce rossa. Nella fattispecie in esame non vi è, pertanto, la prova sufficiente per accertare la responsabilità dell’opponente. Per quanto sopra, il verbale impugnato e la documentazione prodotta non consentono di avere certezza sulle circostanze della violazione de qua, certezza che è il presupposto fondamentale per la conferma dell’accertamento della presunta violazione, per cui il verbale stesso non può che essere annullato in applicazione del comma 12 dell’art. 23 della legge 689/1981, non essendo stata fornita dalla Pubblica Amministrazione opposta la piena prova della responsabilità del ricorrente. E’ noto, infatti, che l’oggetto della opposizione a sanzione amministrativa è costituito non già dalla legislatura o meno dell’atto amministrativo, ma dalla stessa pretesa sanzionatoria, così che il giudice è chiamato ad esprimersi non tanto sull’operato della P.A. da presumersi legittimo sino a prova contraria, bensì sulla responsabilità dell’opponente, la quale gli va dimostrata in giudizio. Ne consegue l’inversione dell’onere della probatorio a beneficio dell’opponente, la cui responsabilità deve quindi essere provata dalla P.A. e non viceversa.
Per le suesposte ragioni ed alla luce delle richiamate disposizioni, ritenuti assorbiti tutti gli altri motivi di nullità eccepiti dal ricorrente, in accoglimento della domanda si annulla l’opposto verbale e tutti gli atti dal medesimo dipendenti perchè l’amministrazione comunale di Massafra non ha assolto all’obbligo di aver agito bene nell’accertamento della presunta infrazione al Codice della Strada e non ha fornito in modo pieno la prova della responsabilità dell’opponente.
Per il principio della soccombenza l’amministrazione opposta va condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in diapositivo.
Il Giudice di Pace di Taranto definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta da R.A. con ricorso depositato il 18.7.2006 contro il comune di Massafra così provvede: accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il verbale di contestazione n. 501H/2006 Prot. 1840/2006 elevato dal Comando della Polizia Municipale di Massafra, nonché tutti gli atti dal verbale medesimo dipendenti.
Condanna il comune di Massafra al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 150,00 da distrarsi in favore dell’avv. Raffaello Esposito che si è dichiarato anticipatario.
Così deciso il 06/10.2006
Il Giudice di Pace
Carmine Corrado
Depositato in cancelleria il 07.10.2006