Giudice di Pace di Taranto Sent. n. 20/07 del 3 gennaio 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO


nella persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa civile iscritta in primo grado al R.G. n. 5955/06 avente per oggetto:

Opposizione a sanzione amministrativa avversa il verbale di contestazione n. 460H/2006/V, relativo all’accertamento di violazione in data 15.02.2006 per l’importo di euro 148,17 redatto dalla P.M. del Comune di M., promossa daM. EBE, residente in Taranto, al Corso Annibale, ed elettivamente domiciliata in M., Piazza Vitt. Emanuele presso e nello studio dell’avv. Vito M. che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell’atto di opposizione

Opponente-ricorrente

CONTRO

COMUNE DI M., in p. del Sindaco pro-tempore, rappresentato dall’agente Gianfranco C., giusta delega in data 11.12.2006

Opposto- resistente

Conclusioni per l’opponente:

“il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, Voglia :a) dichiarare rilevante e….b) dichiarare illegittimo l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n. 460H/2006/V, redatto dalla Polizia Municipale di M. in data 05.06.2006, relativo alla violazione al C.d.S. rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti; c) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI; d) condannare il Comune di M. al pagamento delle spese e competenze di lite all’avv. Vito M. anticipatario; e) in subordine confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta senza la segnalazione della patente di guida e la decurtazione dei sei punti sulla patente di guida.”

Conclusioni per il Comune opposto:

“Alla stregua delle argomentazioni che precedono, si chiede che l’On.le Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, accertata la legittimità dell’accertamento in attenzione, Voglia rigettare l’opposizione proposta perché infondata in fatto e in diritto, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto depositato in data 18.07.2006 la sig.ra M. Ebe si opponeva al pagamento della sanzione di cui al verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 460H/2006/V, relativo alla presunta violazione in data 15.02.2006 con il quale le era stata contestata la violazione dell’art. 41 in relazione all’art. 146, comma 3, c.d.s. “ perché il giorno 15.02.2006 il conducente dell’autoveicolo targato BX…ZW di sua proprietà, superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione e ciò dalla visione dei due fotogrammi prodotti dall’apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso – Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento e confermato con decreto n. 1130 del 18.03.2004 ed installata in M., S.S. n. 7 Appia -Via Delle Concerie.”

Detta violazione, come sopra detto, era verbalizzata in ufficio il 05.06.2006 a seguito delle due fotografie effettuate a mezzo apparecchiatura elettronica sopra indicata denominata “PHOTORED F 17A.”
Eccepiva l’opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato:

A- violazione dell’art. 383, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
B- violazione dell’art. 345, comma 4, Regol. del C.d.s.
C- violazione dell’art. 41, comma 10, C.d.s.
D- inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento di violazione.
E- violazione dell’art. 192, comma 7, del Reg. Cds.
F- violazione dell’art. 4 della L. 168/02.
H- violazione dell’art. 4 e 12 del C.d.S.
I – mancanza elementi costitutivi del verbale.
L- omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento.
M- violazione dell’art. 201 c.d.s.
N- nullità del verbale per difetto di notifica.
O- inattendibilità del rilevamento elettronico.
P- Onere di provare i fatti accertati.
Q- nullità del verbale per inattendibilità della data dell’infrazione.
R- elenco sentenze che avevano accolto le opposizioni ai documentatori fotografici di infrazione.
S- violazione dell’art. 200, comma 4 C.d.S. e dell’art. 383, comma 3 del regolamento di Esec.
T- Mancanza dell’elemento soggettivo.
U – Incostituzionalità dell’art. 126-bis del C.d.S.
V- pericolosità nell’uso del PHOTORED.

Disposta la comparizione delle parti, il Comune di M., depositava la documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81, premettendo che il luogo, ove era stata rilevata la violazione di che trattasi, era stato in passato teatro di gravissimi eventi funesti, in conseguenza dell’inosservanza da parte di conducenti dei veicoli delle prescrizioni in tema di segnalazioni semaforiche. Inoltre, secondo giurisprudenza prevalente (ex multis, Cass. 7.11.2003, n. 16713) non era consentito al giudice un apprezzamento sull’uso di apparecchi più adeguati o la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in un’ inammissibile ingerenza nel “modus operandi” della p.a., in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario, richiamando, altresì, il principio cardine del nostro ordinamento previsto nell’art. 2697 c.c. in forza del quale l’attore ha l’onere di provare i fatti che costituenti il fondamento della domanda, mentre l’odierno opponente non offriva alcuna prova del suo assunto impugnativo.

Nel merito la nota depositata dal Comune controdeduceva puntualmente tutte le eccezioni di nullità contenute nell’atto del ricorrente con richiami giurisprudenziali di merito e di legittimità.

La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente dell’originale del verbale di contestazione e da parte del Comune opposto della seguente documentazione: copia conforme all’originale del p.v. di notificazione; prova della avvenuta notificazione e stampa a colori dei rilievi fotografici; copia di verifica tecnica dell’apparecchiatura PHOTORED F17A installata nel Comune giusto il disposto dell’art. 3 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18 marzo 2004; copia della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4243/2004 del 03.01.2005, contenete chiarimenti per le verifiche e le eventuali tarature annuali del PHOTORED F17A da effettuate presso il produttore del dispositivo stesso, che ne garantisce la conformità al prototipo depositato, in alternativa al centro SIT. Dopo la discussione, la causa era decisa all’udienza del 21.12.2006, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, con lettura del dispositivo della sentenza, depositata in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE


Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione, indi, nel merito l’opposizione è fondata e va, pertanto, accolta. Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura “PHOTORED F 17 A, omologata, come da verbale, in data18.03.2004 con decreto Ministero dei Trasporti n. 1130, per cui è necessario esaminare i motivi di nullità eccepiti dalla ricorrente e secondo l’ordine dalla stessa dato.

A – Violazione dell’art. 383, comma 4 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

I – mancanza elementi costitutivi del verbale.

L- omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento

Questi punti possono essere trattati insieme, poiché ineriscono lo stesso aspetto formale del verbale notificato. Dall’esame del verbale impugnato non è evidente alcuna difformità sostanziale rispetto al modello approvato ai sensi dell’art. 383 del Reg. di Esec. del C.d.S. Anzi, gli elementi contenuti in detto verbale sono più che sufficienti al trasgressore per disporre di tutti i dati necessari ad identificare il tipo di violazione commessa con tutte le altre circostanze di luogo e di tempo della presunta violazione.

Ne consegue la insussistenza di tale motivazione.

B)- violazione dell’art. 345, comma 4, Regol. del C.d.s.

Il 4° comma dell’art. 345 del reg. Cds prevede: “Per l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1° devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi”.. E’ chiaro che nel caso in esame non si tratta di accertamento di violazione di velocità, ma di rilevamento di attraversamento d’incrocio stradale con semaforo proiettante “luce rossa”, per cui anche questa motivazione si può considerare infondata.

C- violazione dell’art. 41, comma 10, C.d.s.

V- pericolosità nell’uso del PHOTORED.

Anche questi motivi possono essere trattati insieme, poiché interconnessi.

Il ricorrente afferma di aver impegnato l’incrocio quando il semaforo proiettava il “giallo” e che l’intervallo tra il passaggio dal giallo al rosso sarebbe stato così esiguo da renderle impossibile lo sgombero dell’area di intersezione. Orbene, la presenza sul primo fotogramma dell’autovettura, preceduta da un autocarro seguito da un’altra autovettura fanno ritenere che effettivamente la ricorrente abbia impegnato l’incrocio con il colore “ giallo”, durato molto poco. E’ necessario rilevare che anche il “ Photored” ha istantaneamente scattato il primo fotogramma, senza il ritardo del tempo prefissato, per come prescritto nel D.M. di approvazione ministeriale n. 1130. Questa anomalia si può dedurre facilmente dall’arresto dell’autovettura che segue quella del ricorrente e riportata nel 2° fotogramma. A differenza di quanto sostenuto dallo scrivente GDP nella sentenza del 29.09.06 con la frase: “i due fotogrammi dimostrano in modo certo l’avvenuta violazione dell’art. 146, comma 3 del C.d.S, in particolare, il primo fotogramma inquadra il veicolo dell’opponente che sta superando la linea di arresto e chiaramente prima del semaforo, e la seconda fotografia rileva l’autovettura più meno al centro dell’intersezione: ció conformemente al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18/03/2004..”, nel caso di specie, anzitutto, non è evidenziata alcuna linea di arresto e poi l’autovettura della ricorrente nel 2° fotogramma ha superato appena 1/3 dell’incrocio e non la metà. A tal proposito si rileva l’anomala geometria planimetrica dell’incrocio che avrebbe necessità oltre di una segnaletica più evidente e chiara, anche di una dimostrazione da parte della P.M. dei tempi di sequenza dei segnali luminosi del semaforo, sarebbe a dire quanti secondi dura il “ verde, quanti il “ giallo” e quanti il rosso e dopo quanti secondi l’apparecchio fotografico entra in funzione con l’accensione del colore “ rosso”. Tutto ciò risulta necessario, stante l’assenza umana necessaria per dirimere questi casi di traffico particolare, per come stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione sez. II civile, in data 17.11.2005 n° 23301 per evitare, appunto, la permanenza di dubbi che certamente un rilevatore automatico può far sorgere. L’idoneità di una rilevazione fotografica può non essere certa nell’ipotesi, come nel caso in esame, di presenza di più autovetture procedenti in coda, la quale situazione può non consentire al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente, conformemente al 10 ° comma dell’art. 41 del CDS., il quale prescrive: “ Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza.” Da quanto sopra evidenziato, non si può escludere la non corrispondenza ai dettati dell’art. 41 comma 10 del CDS per l’attraversamento avvenuto da parte della ricorrente, per cui il verbale va annullato.

D- inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica ed accertamento della presente violazione.

O- inattendibilitá del rilevamento elettronico.

P- Onere di provare i fatti accertati.

Anche questi motivi possono essere trattati insieme, poiché interconnessi

Le suddette censure sono prive di fondamento tecnico-scientifico. Nessuna prova o presunzione viene offerta da controparte per corroborare l’assunto. In ogni caso, per sgomberare il campo da equivoci é bene richiamare il principio del S.C. secondo cui non “… puó ritenersi pregiudizievole ad un corretto funzionamento dell’apparecchiatura, la assenza di una revisione periodica, necessitando all’uopo accertamenti tecnici e specifici che non possono ricondursi al fatto notorio di cui all’ari. 115 c.p.c., nel quale vanno comprese le nozioni tecniche solo quando siano certe, incontestabili e acquisite al patrimonio dell’uomo di media cultura” (cfr. Cass. 5542/99).
Con riferimento all’apparecchiatura adoperata per l’accertamento della violazione, é il caso di affermare che essa non necessita di alcuna ulteriore omologazione ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina dettata dalla L. 214/03. Il testo novellato dell’art. 201 Cds al comma 1 -ter prescrive che” Nei casi previsti alle lettere b), e g) del comma 1-bis non é necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate “.

Il decreto ministeriale del 18.03.2004 n. 1130, all’art. 1, riconferma l’approvazionedel Photored 17A, ribadendo che gli organi di Polizia possono utilizzare tale dispositivo non solo come ausilio ma anche in modalità automatica senza necessità di adattamenti o modifiche.

Le condizioni indicate dalla commissione tecnica hanno previsto che l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione,la data e l’ora; è necessario, inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. Infine, l’apparecchio deve essere verificato ogni anno e con eventuale taratura.
L’apparecchiatura che si esamina anche se non rispetta tutte le condizioni indicate nel decreto di approvazione n. 1130, poiché per es., l’istallazione fissa inserita é in una colonnina in lamiera zincata e blindata, facilmente oscurabile ( altezza da terra di circa mt. 1,60 e non mt. 2,50, ma questa circostanza non è determinante, poiché se qualcuno dovesse oscurarla, produrrebbe solo l’effetto del suo totale inutilizzo e non l’uso irregolare). Le altre condizioni possono ritenersi rispettate: il rilievo fotografico riporta la panoramica dell’incrocio controllato ed il semaforo che ne regola l’attraversamento; per ogni infrazione ci sono almeno due scatti; il secondo scatto avviene secondo un tempo prefissato e riporta gli stessi elementi prima descritti e lo stesso veicolo che si trova circa al centro dell’intersezione controllata; in ogni fotogramma sono riportati la località dell’infrazione, la data del rilevamento e l’ora ( anche se aggiunte manualmente); l’apparecchiatura dovrebbe essere predisposta per entrare in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. Questo ultimo elemento, da considerare di fondamentale rilevanza, non è stato fornito dalla P.M., ma si potrebbe controllare facilmente con l’aiuto di un semplice cronometro come per es. con un parere tecnico pro-veritate).

Si pone ora il problema controverso della necessità o meno della taratura.

Orbene, si precisa anzitutto che lo strumento in esame, a differenza di altre apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada, come detto in precedenti sentenze di questo giudice, non necessita di alcuna taratura, in quanto trattasi di un semplice documentatore fotografico. Per lo stesso strumento è necessaria, invece, soltanto una buona regolazione o messa a punto da eseguire in loco ( e non la taratura SIT, operazione del tutto diversa), poiché l’utilizzo dipende molto dalla geometria dell’incrocio o intersezione e quindi non è che si possa trasportare l’incrocio con tutto l’impianto semaforico presso un centro SIT ( cioè non si tratta dell’apparecchiatura autovelox, che potrebbe avere i bracci di proiezione dei raggi laser non perfettamente paralleli): nel caso del documentatore fotografico digitale è sufficiente, invece determinare i tempi di accensione e durata delle varie fasi, operazione, che come detto sopra è abbastanza semplice e controllabile da parte di chiunque. Sono i tempi delle suddette fasi che hanno rilevanza, onde stabilire: se le stesse hanno una durata proporzionata all’ampiezza specifica dell’incrocio da attraversare o se la fase del “ giallo” è congrua a consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli che hanno già in precedenza impegnato l’incrocio. Discende da ciò la necessità tecnica fondamentale che i rilevatori devono entrare in funzione, trascorsi almeno due o tre secondi dopo l’accensione del “rosso”, e non di un solo secondo come spesso avviene. Anche questo aspetto fondamentale è controllabile da parte dell’utente della strada e difficilmente un corpo di Polizia accertatore può rischiare di rendere quel tempo incongruo a danno degli automobilisti e della sicurezza stradale.

L’apparecchiatura di rilevazione semaforica, deve, quindi, prevedere l’entrata in funzione (in mancanza di un dettato esplicito da parte del Ministero) dopo almeno due o tre secondi, dall’inizio dei segnale rosso, poiché, come detto sopra, detta inosservanza è fondamentale per la validità dell’accertamento, pena il suo annullamento.

C’è da rilevare che la Suprema Corte di Cassazione non risulta d’accordo sull’utilizzo automatico del “ Photored” in assenza di accertatori (ciò si desume dalla sentenza nr. 8465 dell’11.04.06: In tema di violazioni del codice della strada, le condizioni che in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox consentono la contestazione differita dell’infrazione non ricorrono nella diversa ipotesi in cui l’attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (nel caso di specie, apparecchiatura “photored”). Infatti, in quest’ultimo caso l’assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto; d’altra parte, la istituzionale rinuncia alla contestazione immediata appare non conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad es. nel caso di coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente) e che solo la presenza di un agente operante “in loco” può ricondurre nell’alveo della corretta applicazione delle disposizioni relative.)
Orbene, l’applicazione generalizzato di questo principio comporterebbe il mettere nel nulla tutto lo sforzo tecnologico-scientifico che le forze dell’Ordine stanno eseguendo per rendere sempre più sicure le nostre strade, anche da atti di teppismo e delinquenza comune (ma questa considerazione non rientra nel giudizio di che trattasi).

Importante, a sommesso parere di questo giudicante, è che l’operatore di giustizia interpreti con diligenza ciò che le Forze dell’Ordine depositano come documentazione fotografica a prova della violazione commessa e rilevata, poiché la normativa sia essa primaria o sia secondaria, se consente la rilevazione in automatico del “Photored” tramite almeno due rilievi fotografici, è sull’esame degli stessi che deve basarsi la formazione della prova sufficiente per la conferma o meno della violazione contestata, escludendo in modo certo qualsiasi causa esterna di attraversamento condizionato (coda di veicoli in attraversamento, necessità di sgomberare l’incrocio già impegnato ex art. 41 CDS, impossibilità di arrestare in sicurezza il veicolo al segnale giallo, ecc.).

Infine, irrilevanti si possono ritenere ai fini della decisione gli altri motivi dedotti dalla ricorrente (violazione dell’art. 192, comma 7, del Reg. Cds.; violazione dell’art. 4 della L. 168/02; violazione dell’art. 4 e 12 del C.d.S.; omessa notificazione di copia autentica del verbale di accertamento; violazione dell’art. 201 c.d.s.; nullitá del verbale per difetto di notifica; violazione dell’art. 200, comma 4 C.d.S. e dell’art. 383, comma 3 del regolamento di Esec.; Mancanza dell’elemento soggettivo; Incostituzionalità dell’art. 126-bis del C.d.S.) e che si ritengono assorbiti dall’esame dei due fotogrammi che nel caso di specie non consentono di confermare il verbale impugnato, non essendo certa la commissione della violazione, ricadendo la stessa fattispecie nell’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge nr. 689/81, atteso l’annullamento del verbale per come sopra delineato.

Ricorrono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando, rigettate tutte le altre istanze, eccezioni, deduzioni, così decide:

1) accoglie l’opposizione depositata in data 18.07.2006 dalla sig.ra M. Ebe avversa il verbale di contestazione n. 460/2006/V, prot. 1799/2006, relativo alla violazione in data 15.02.2005 per l’importo di euro 148,17;

2) di conseguenza annulla il verbale impugnato;

3) compensa integralmente le spese di giudizio.

Così deciso a Taranto in data 21.12.2006


Il Giudice di Pace
(Dr. Martino Giacovelli)

Ti potrebbe interessare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *