Giudice di Pace di Gemona del Friuli Sent. 52/05 del 16 giugno 2005

 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 16 giugno 2005, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente

SENTENZA
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)

nella causa per controversia in materia di opposizione a verbale di contestazione n. 700000868745, emesso il 18.01.05 dalla Polizia Stradale di Udine e notificato il 18.01.05,
avente ad oggetto: violazione dell’art. 41, comma 10 e dell’art. 146, comma 3, del Codice della Strada, D. Lgs. N° 285/1992,

promossa
con domanda in data 17.03.05
da
omissis
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA NON COMPARSA

CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:
Previa sospensione della sua efficacia, annullarsi il verbale opposto.

CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA:
Respingersi il ricorso.

FATTO E DIRITTO
In data 18.01.05, alle ore 09:40, al Km. 15,400 della S.P. 49, in località Bivio SP 46, in Comune di Buja (UD), gli Agenti Bulfon Gianfranco e Ellero Claudio hanno accertato che l’attuale opponente, alla guida dell’autoveicolo tg. AG325BY, proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce gialla e nel frangente avesse lo spazio necessario per arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza. A seguito dell’accertamento gli accertatori hanno immediatamente notificato al trasgressore il verbale citato in premessa, applicando la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura ridotta di euro 138,00, oltre alla decurtazione di n° 6 punti sulla patente. Il sig. Trevisan Gianluca dichiarava a verbale: “Secondo me sono passato appena scattato il giallo e non avevo spazio sufficiente per fermarmi”.

MOTIVI DEL RICORSO
L’opponente assume:
1) Procedevo ad andatura moderata e nei limiti di velocità stabiliti dalla segnaletica.
2) La luce gialla si è accesa quando il veicolo era così prossimo all’incrocio da non poterlo fermare in condizioni di sicurezza per mancanza dello spazio sufficiente. Pertanto ho proseguito la marcia, senza recare alcun disagio al flusso veicolare della strada in intersezione, ancora fermo ai rispettivi semafori.
3) Trattasi di un furgone costruito nel 1995 e, pur essendo in perfette condizioni, non è dotato dei dispositivi elettronici di assistenza di frenata quali l’ABS, pertanto lo spazio di arresto non è lo stesso di un veicolo di nuova generazione. Di conseguenza un arresto brusco del veicolo mi avrebbe portato comunque in mezzo all’incrocio.
4) Ancor prima di giungere in prossimità dell’incrocio avevo notato la pattuglia che mi ha contestato l’infrazione, che procedeva nel mio stesso senso di marcia, ma si trovava ben distante da me, come potevo notare nello specchietto retrovisore.
5) Contesto pertanto il criterio adottato dagli Agenti ed affermo di aver rispettato il dettame del 10° comma dell’art. 41 C.d.S., avendo sgomberato celermente l’incrocio, senza recare pericolo per gli autoveicoli in procinto di impegnarlo a loro volta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudicante, con decreto del 17.03.05, ha fissato l’udienza di comparizione del 16.06.05, respingendo la richiesta sospensione perché non ha ravvisato i gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 della L. n° 689/1981.
La Prefettura si è costituita il 18.05.05 mediante il deposito degli atti e successivamente ha depositato le proprie controdeduzioni.
All’udienza di comparizione l’opponente conclude come in atti e, in subordine, chiede applicarsi il minimo della sanzione pecuniaria.
Il Giudicante invita l#8217;opponente a concludere e, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opposizione è infondata in fatto ed in diritto e pertanto non merita accoglimento.
Osserva il Giudicante che il 3° comma dell’art. 146 del Codice della Strada recita testualmente: “Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 138,00 ad euro 550,00”. La norma deve essere interpretata alla luce dell’art. 41, che al secondo comma definisce la lanterna semaforica a luce gialla come “preavviso di arresto” e al comma 10 descrive il comportamento da tenersi durante l’accensione della luce gialla: “Durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l’arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell’accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l’area di intersezione con opportuna prudenza”.
Il successivo comma 11 definisce quali sono i punti stabiliti per l’arresto: “Durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l’area di intersezione, nè l’attraversamento pedonale, nè oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni”.
Nella fattispecie gli Agenti accertatori hanno certificato che il trasgressore aveva lo spazio necessario per arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza. Tale accertamento, inserito nella verbalizzazione sottoscritta da due pubblici ufficiali, costituisce prova legale fino a querela di falso (artt. 2699 e 2700 c.c.) e non può essere annullato su semplice dichiarazione del trasgressore, il quale tra l’altro ammette che lo spazio di frenata necessario al veicolo da lui condotto è superiore a quello dei veicoli dotati del dispositivo di frenata denominato “ABS”. Questa consapevolezza avrebbe dovuto indurlo a comportarsi in modo da potersi fermare in ogni evenienza. In particolare, approssimandosi al semaforo, avrebbe dovuto predisporsi all’arresto del veicolo in caso di accensione della luce gialla, valutando tale possibilità anche in relazione al tempo trascorso dal momento dell’accensione della luce verde.
Per quanto riguarda l’entità della sanzione pecuniaria, visto l’art. 11 L. 689/1981, il Giudicante ritiene di poterla determinare nel minimo edittale.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
– Respinge l#8217;opposizione e per l#8217;effetto convalida il verbale di contestazione n. 700000868745, emesso il 18.01.05 dalla Polizia Stradale di Udine.
– Determina la sanzione amministrativa pecuniaria in #8364;. 138,00.
– Spese compensate.
– Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Gemona del Friuli, li 16 giugno 2005.

Il Cancelliere B3
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà

Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.
IL CANCELLIERE B3

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