IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE IN GEMONA DEL FRIULI
Nella persona dell’avv. Vincenzo Zappalà
nella pubblica udienza del 19 gennaio 2006 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni, la seguente
(art. 23, 8° comma, L. 689/1981)
nella causa per controversia in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione Prot. n. M_ITPR_UDUTG00147292005-07-06 Area IV – Dep, emessa il 6 luglio 2005 dalla Prefettura di Udine – Ufficio Territoriale del Governo,
avente ad oggetto: irrogazione della sanzione amministrativa di . 137,01, oltre . 15,99 per accessori, per violazione dell’art. 158, commi 1 e 5, del Codice della Strada, d. lgs. n° 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (C.d.S.),
promossa
con domanda in data 16 agosto 2005
da
omissis con proc. e dom. l’avv. Nunzia Barra, con studio in Gemona del Friuli, Via S. Giovanni n. 17
OPPONENTE
contro
PREFETTURA DI UDINE #8211; UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
AMMINISTRAZIONE OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE: previa sospensione dell’ordinanza-ingiunzione, annullare la sanzione di euro 153,00.
CONCLUSIONI DELL’AMMINISTRAZIONE OPPOSTA: nessuna conclusione.
La Prefettura di Udine ha respinto il ricorso amministrativo presentato dal sig. omissis avverso il il verbale di contestazione n. 531/2004/V emesso il 13.12.2004 dalla Polizia Municipale del Comune di Gemona del Friuli (UD) per violazione dell’art. 158, commi 1 e 5, del C.D.S. perché “lasciava il veicolo in sosta sul marciapiede” in Via Chiamparis n. 100 del Comune di Gemona del Friuli.
Nelle motivazioni dell’ordinanza si legge:”Viste le controdeduzioni…con cui il Comando accertatore ha confermato che: 1) l’area in questione è destinata ai pedoni che devono raggiungere l’Ufficio postale, il pubblico esercizio all’insegna “Osteria con cucina”, nonché le abitazioni ivi esistenti, come evincesi dalla fotografia dimessa dal ricorrente; 2) Allo stato di fatto in detta area non vi è nulla che faccia presagire agli utenti che si tratti di un’area privata, che se anche fosse, si tratterebbe di un’area soggetta a servitù di pubblico passaggio. Ritenuto pertanto non esimenti le eccezioni addotte dal ricorrente stante le peculiari caratteristiche della predetta area, qualificabile inequivocabilmente quale marciapiede e quindi destinata al traffico pedonale, nonché l’assenza di diversa prescrizione derogatoria al divieto di cui all’art. 158 del C.d.S. Ritenuto, quindi, che dagli atti risulta provata la fondatezza dell’accertamento…”
1) L’art. 3, comma 33, del C.d.S. definisce il marciapiede come: “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”, mentre n° 10) definisce il confine stradale come: “Limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato”.
2) Il luogo nel quale il sig. R. ha lasciato in sosta il proprio autoveicolo, come si evince dall’allegato contratto di compravendita (doc. 3) è di proprietà esclusiva del sig. Rampazzo e quindi non fa parte della strada e non può essere considerato “marciapiede”, così come definito dall’art. 3 del C.d.S.
3) Inoltre tale proprietà non è mai stata oggetto d’alcun esproprio da parte del Comune di Gemona del Friuli.
Il G. di P. avv. Marcello Milesi, in sostituzione del Giudicante assegnatario della causa, con decreto del 16.08.05, ha fissato l’udienza di comparizione del 15 novembre 2005, negando la richiesta sospensione per mancanza dei gravi motivi previsti dall’ultimo comma dell’art. 22 L. 689/1981. La Prefettura si è costituita in data 7 novembre 2005, mediante il deposito degli atti.
All’udienza di comparizione l’opponente, sentito liberamente, dichiara che il sig. Colussi Mariano – contraente nel contratto di c.v. allegato – è il suo dante causa, nello specifico, nonno materno. Il Giudicante osserva che è pregiudiziale l’accertamento della servitù di pubblico passaggio e che tale materia è di competenza del Tribunale di Tolmezzo. L’avv. Barra, procuratrice dell’opponente, chiede che il Giudice decida “incidenter tantum” sulla proprietà della zona contesa e chiede termine per depositare memorie. Il Giudicante, considerato che gli atti non sono pervenuti nel termine di 10 giorni previsto dall’art. 23, 2° comma, L. 689/1981, concede termine fino al 12.01.2006 e rinvia la causa all’udienza del 19.01.06.
Con memoria depositata in data 11.01.2006, la procuratrice dell’opponente osserva che il veicolo multato occupava un’area di proprietà privata e non intralciava il passaggio sul marciapiedi pubblico. Osserva inoltre che, in assenza di una dichiarazione di pubblica utilità e di un atto di esproprio o di acquisizione dell’area contestata, non può parlarsi di “servitù di pubblico transito”. Anche il Comune di Gemona del Friuli deposita memoria dd. 12.01.06, con la quale insiste sulla validità del proprio accertamento.
All’udienza del 19.01.06 il Giudicante dichiara la mancanza di legittimazione passiva dei rappresentanti del Comune di Gemona del Friuli (UD) e la contumacia della Prefettura, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza mediante lettura delle motivazioni e del dispositivo.
(ex art. 23, 8° comma, L. 689/91)
L’opponente ha allegato un contratto di compravendita, registrato il 14.06.1962, da cui risulta che il Comune di Gemona del Friuli ha ceduto al sig. Colussi Mariano, nato a Gemona il 29.09.1906 ed ivi residente in Via Chiamparis – Ospedaletto, il “ritaglio stradale antistante, dal lato ovest, il fabbricato e l’orto di proprietà del sig. Colussi medesimo”. Dal dibattimento è risultato che gli il Comune di Gemona del Friuli ha costruito un marciapiedi che occuperebbe parte del suddetto ritaglio stradale e che gli eredi del sig. Colussi e tra questi il nipote omissis accampano il diritto di parcheggiare sulla parte di marciapiede che risulta di loro proprietà, sulla base di una planimetria allegata agli atti. Tuttavia bisogna verificare se tale utilizzo è legittimo alla luce della situazione oggi esistente (rebus sic stantibus) e cioè in presenza di un marciapiede che occupa parzialmente il ritaglio stradale, originariamente di proprietà della famiglia Colussi.
Tutto ciò premesso il Giudicante osserva che il “ritaglio stradale” acquistato dalla famiglia Colussi non è mai stata recintato o altrimenti delimitato, anzi vi è stato costruito un marciapiede rialzato che ha contribuito a costituire una servitù ad uso pubblico, senza opposizione da parte dei proprietari privati.
Inoltre osserva che dalle fotografie allegate agli atti è evidente che il veicolo di proprietà dell’opponente è parcheggiato sul marciapiede. Orbene, ai sensi del comma 1, lettera h) dell’art. 158 C.d.S., “la fermata e la sosta sono vietate sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione”.
Infine, il 1° comma dell’art. 2 C.d.S. stabilisce che: “ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” ed è pacifico che tale destinazione è avvenuta con il consenso ovvero senza opposizione dei proprietari.
Pertanto, mentre da un lato è interdetto al Giudice di Pace di accertare, seppure “incidenter tantum” la proprietà privata o quella pubblica, e gli è comunque vietato intervenire sugli atti della Pubblica Amministrazione diversi da quelli disciplinati dalla L. 689/1981, dall’altro la situazione esistente dev’essere valutata alla luce delle norme del vigente Codice della strada.
Dalle suddette norme del C.d.S. si evince che, salvo diversa segnalazione, non si può occupare il marciapiede, neppure parzialmente e cioè con auto di dimensioni ridotte (come la SMART delle foto allegate), neppure lasciando uno spazio sufficiente al passaggio di un pedone.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il Giudice di Pace di Gemona del Friuli, definitivamente decidendo, così provvede:
– Respinge l’opposizione e per l’effetto convalida l’ordinanza-ingiunzione Prot. n. M_ITPR_UDUTG00147292005-07-06 Area IV – Dep, emessa il 6 luglio 2005 dalla Prefettura di Udine – Ufficio Territoriale del Governo.
– Spese compensate.
– Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Gemona del Friuli, li 19 gennaio 2006.
IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE
Avv. Vincenzo Zappalà
Depositata in Cancelleria il
19 gennaio 2006