GIUDICE DI PACE
RECCO
Sentenza 7 giugno 2006.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI RECCO
Nella persona dell’Avv. Rodolfo Longo Alaimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso ex art. 22 L. 689/81 di XXXXXXX, residente in Xxxxxxx, domiciliato nella cancelleria, rappresentato dall’Avv. Francesca Mazzoni per delega posta in calce all’atto. RICORRENTE
Contro
MININTERNO – Polizia Stradale di Genova, rappresentata dal Prefetto di Genova, con delega contenuta nella comparsa di costituzione e risposta. RESISTENTE
Conclusioni. Le parti concludevano come nei rispettivi atti, rispettivamente per l’accoglimento ed il rigetto del ricorso, entrambe con vittoria delle spese di giudizio.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso regolarmente depositato nella cancelleria, il XXXXXXX, attraverso il proprio procuratore chiedeva al giudice di annullare, previa la sospensione della esecutorietà, il verbale di Polizia Stradale di Genova che gli aveva contestato la violazione dell’art. 142/9 del C.d.s. commessa in data 14.10.2005 sull’autostrada A/12 in località Recco e rilevata con l’apparecchio autovelox 104/C2 1552, applicando la sanzione pecuniaria prevista e quella accessoria della detrazione di punti dalla patente di guida. Sosteneva il ricorrente la nullità del verbale per inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica dell’accertamento, per mancanza della omologazione e della taratura dell’apparecchiatura. Richiamava ai fini dell’accoglimento del ricorso diverse sentenze di altri uffici del giudice di pace e quella del Tribunale di Lodi n. 363/2000. questo Giudice, previa la concessione della richiesta di sospensione della esecutorietà del verbale, fissava l’udienza del 7.6.2006 ordinando alla resistente il deposito della documentazione riguardante il fatto. Si costituiva per la Polizia Stradale la Prefettura di Genova, depositando la comparsa di risposta con i vari allegati e contestando il ricorso perché infondato, spiegando che gli apparecchia autovelox adoperati dagli agenti, alla loro presenza, erano regolarmente omologati e che non era prevista la necessità della taratura, non richiesta per la misurazione della velocità, non essendo questa prevista fra le grandezze metrologiche riportate nel D.M. n. 591 del 30.11.1993 e succ. D.l. e non essendo stato ancora identificato in Istituto Metrologico cui conferire la competenza. All’udienza di discussione non compariva il delegato del Prefetto che giustificava l’impedimento con necessità di ufficio, chiedendo tuttavia al giudice di pace di decidere qualora avesse ritenuto la causa matura per la decisione a tal fine ed insistendo nella richiesta di rigetto della domanda. Il giudice invitava il procuratore del ricorrente a discutere la causa. Quest’ultimo vi provvedeva riportando a verbale i motivi del ricorso e la richiesta di annullamento del verbale. Sulle conclusioni risultanti dagli atti ed a verbale, il giudice decideva come da dispositivo che leggeva in aula.
Motivi del decidere
Il ricorso del Sig. XXXXXXX è fondato e sarà accolto dal Giudice. La prefettura di Genova, attraverso la copiosa documentazione depositata con la comparsa di risposta, ha chiesto al giudice di respingere la domanda in quanto essa, nell’applicazione delle norme contenute nei decreti ministeriali e degli uffici addetti alla materia, sostiene che gli apparecchi rilevatori della velocità, omologati e revisionati ed adoperati in presenza degli agenti accertatori, non hanno bisogno di taratura; non essendo tale misura prevista tra le grandezze metrologiche riportate in alcuni decreti legislativi, citati nella comparsa di risposta. Il giudicante, che in passato ha accolto tali motivi di difesa, recentemente non è più convinto della loro fondatezza giuridica; e confortato da altre sentenze di accoglimento di analoghe domande da parte di altri uffici, con le sue decisioni n. 115/2006 e 120/2006, si è recentemente uniformato alle dette sentenze; motivandole nel senso che la rilevazione della velocità a mezzo apparecchiature elettroniche deve essere condotta secondo rigorose procedure “accertabili” e non lasciare al libero arbitrio e totale discrezionalità degli agenti accertatori. Lo stesso C.d.s. all’art. 345 del reg. prevede che le apparecchiature in questione devono essere costruite in modo da raggiungere lo scopo di verificare la velocità dei veicoli in modo chiaro ed accertabile. Ciò viene confermato da quanto disposto dal decreto Dir. Gen. Della motorizzazione n. 1123 che all’art. 4 prevede specificatamente che “ gli organi di P.S. che utilizzano il dispositivo autovelox 104/C2 sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso il Ministero e comunque, con un intervallo non superiore ad un anno”. Aggiunge il giudicante che tale verifica deve essere necessariamente riportata anche nel verbale di contestazione insieme a quella, come avviene, della perfetta funzionalità dell’apparecchio. Quanto detto ai fini della indispensabile trasparenza nei riguardi del cittadino, anche per la tutela del suo diritto di difesa. È stato dimostrato, nel corso di istruttorie riguardanti casi similari a quello che stiamo esaminando, che sopralluoghi disposti dal giudice ed effettuati da CTU hanno accertato che gli apparecchi non sottoposti alla taratura, hanno rilevato degli scostamenti tra la velocità del veicolo e quella accertata nella misura del 15-20%, ben lontana dalla tolleranza che viene applicata nella misura del 5% nei verbali che contestano l’eccesso di velocità. Questa considerazione di per se stessa giustifica la preoccupazione che, in caso di errata misurazione della velocità, potrebbe trovare applicazione la più severa sanzione prevista dall’art. 142/9 con l’automatica aggiunta di quelle accessorie anziché quella più mite di cui all’art. 142/8. inoltre, mentre negli altri paesi della Comunità Europea la taratura è eseguita presso istituti metrologici accreditati, nel nostro paese, come notorio e riferito dagli organi di stampa, ciò ancora ed inspiegabilmente non avviene; nonostante l’esistenza del SIT, Servizio di Taratura, al quale non è stato ancora dato incarico di precedere all’incombenza. Le numerose recenti circolari ministeriali e le copiose sentenze e meno recenti, in particolare quella richiamata da ricorrente, del Tribunale di Lodi n. 363/2000 hanno convinto il giudicante della fondatezza del ricorso; in quanto non vi è certezza, in mancanza della taratura dell’apparecchio che ha rilevato la velocità, che la velocità impiegata dal veicolo del ricorrente potesse corrispondere a quella indicata nel verbale. Infatti è da ritenersi che la taratura è l’unico modo per correggere eventuali errori e per verificare che l’incertezza della misurazione della velocità sia contenuta entro i limiti previsti. L’accoglimento della domanda non comporterà per la resistente il pagamento delle spese di giudizio che il giudice, per giusti motivi di convenienza ed opportunità, compenserà integralmente.
PER QUESTI MOTIVI
IL GIUDICE DI PACE DI RECCO
ACCOGLIE la domanda di XXXXXXX ed ANNULLA il Verbale della Polizia Stradale di Genova opposto. Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Recco 7.6.2006.