IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
G. G. Battista, nato a Sava il 10.03.1926 e residente in L., località Santomai alla Via Margherite ang. Stelle Alpine s.n.c. ed ivi elettivamente domiciliato Opponente
CONTRO
COMUNE DI T., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A. G. ed elettivamente domiciliato alla Via Umbria n. 19, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione opposto
Conclusioni per l’opponente:
” Voglia il Giudice di Pace di Taranto annullare del verbale di cui si allega copia, con vittoria di spese.”
Conclusioni per il Comune opposto:
“..si conclude per il rigetto dell’avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto e diritto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sosteneva l’opponente che:
1) i vigili urbani avrebbero potuto contestare la presunta infrazione. Invero, si asseriva nel verbale che la mancata contestazione sarebbe emersa dopo il transito del veicolo a causa della sua velocità. Si dovrebbe dedurre che una velocità di circa 50 km/h avrebbe impedito ai vigili, se fossero stati presenti, di emettere un trillo col fischietto in dotazione, per avvertire il presunto trasgressore, data anche la notoria larghezza della strada a due corsie,dove la fermata del veicolo non avrebbe potuto intralciare il traffico;
2) probabilmente nessun vigile era effettivamente presente sul posto alle ore 09.47, ora che non poteva classificarsi “ora di punta”, ma la rilevazione era stata desunta a posteriori senza alcuna possibilità della dovuta contestazione.
Alla fissata l’udienza del 30.03.2005, l’opponente, comparso personalmente, ai motivi già dedotti aggiungeva che dalla documentazione depositata dal Comune non vi erano nè quello dell’omologazione, né della taratura dello strumento utilizzato autovelox 104/C-2.
Per il Comune di Taranto, in sostituzione dell’avv. G. A. si costituiva l’avv. D. C., senza essere munito di alcuna delega, né richiamandola in atti, depositando comparsa di risposta, con allegata la documentazione in copia informale ex art. 23 L.689/81, comprendente la copia della delibera di G.M. n. 252 del 20.06.05, copia dell’annotazione di accertamento, controdeducendo quanto sostenuto nel ricorso dall’opponente, e non accettando il contradditorio sui nuovi motivi ( mancato deposito della certificazione di omologazione e taratura). Anzi, il difensore del Comune, eccepiva il mancato deposito della busta della raccomandata dalla quale si potesse evincere la data della notifica per l’ammissibilità del ricorso.
In detta comparsa il Comune, in riferimento alla mancata contestazione, la stessa era infondata, in quanto 1’art.201 del cds prevede espressamente i casi in cui può essere omessa la contestazione immediata, tra questi risultano compresi gli accertamenti delle violazioni per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi dì Polizia e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto dì accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato ìn tempo utile o nei regolamentari. In tal senso si era anche espressa la Cassazione con la sentenza n. 3017 del 17.02.2004 in cui era stato ribadito il principio secondo il quale ove l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito dopo il transito del veicolo è sempre consentita al contestazione successiva, orbene nel caso di che trattasi la velocità del veicolo di controparte era stata accertata a mezzo dell’autovelox 104/C-2 quale apparecchiatura che consentiva il rilevamento della velocità solo al passaggio del veicolo.
Aggiungeva il Comune che nel caso di specie si trattava di veicolo lanciato a velocità eccessiva e pertanto sarebbe stato alquanto pericoloso, dato lo stato dei luoghi, lanciarsi all’inseguimento dello stesso senza recare alcun pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
Alla stessa udienza, vista la documentazione acquisita, e sentite le parti, la causa era decisa, con lettura del dispositivo della sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative uno specifico potere decisorio, che non può essere circoscritto alle richieste e deduzioni delle parti. In particolare, il giudice di Pace, presso il quale in diversi processi il cittadino può stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve considerare il sistema processuale speciale nel quale opera, il cui titolo ” Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modifiche, tra le quali ultima dovuta al D.to L.vo 30.12.1999, n. 507, relativo alla ” Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.”, già indicando tutto ciò un tipo di procedimento misto che sussume le norme sia da quello penale, sia da quello amministrativo, sia da quello civile. Come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l’opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A., devolvendosi al giudice adito ” la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa”, come precisato da ultimo nella sentenza del 10.02.1999 n. 1122, nella quale é detto: ” L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell’atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorita’ amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal comma 6 dell’art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente. Detta opposizione puo’, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimita’ e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtu’ del citato art. 23, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l’intera vicenda,..”.
In via preliminare, si rileva l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione.
Il Comune di Taranto, tramite il sostituto del difensore incaricato e risultante nella delibera come sopra depositata, ha dichiarato di non accettare il contradditorio sui motivi nuovi, sostenendo, inoltre, l’inammissibilità del ricorso proposto dal ricorrente, poiché non risulta depositata la busta contenente il verbale contestato sulla quale é indicata la data del ricevimento. Orbene, a tal riguardo, sul primo punto, si osserva che la dichiarata non accettazione del contradditorio dell’Ente opposto é irrilevante, poiché come accennato sopra l’art. 23 della legge n. 689/81, applicabile nel processo di opposizione a sanzione amministrativa, concede al giudice competente poteri istruttori che esorbitano da quelli di cui all’art. 112 del c.p.c., per cui il motivo nuovo eccepito dall’opponente é per l’Ufficio ammissibile e rilevante.
Relativamente all’ammissibilità del ricorso, a fronte del mancato deposito della busta, di solito sulla stessa non é riportata alcuna data di ricevimento, ma solo di spedizione della raccomandata, poiché solo questa comincia a comparire nelle sommarie attuali relate di notifica del Comune di che trattasi. La data é riportata sulla cartolina postale di ritorno, di cui il postino non rilascia nessuna copia al destinatario. Pertanto, solo il Comune che ritorna in possesso della cartolina di ritorno, firmata dal ricevente, é in grado di provare la tempestività del deposito del ricorso. Adempimento che il Comune non ha provveduto ad effettuare, per cui in mancanza di ciò il ricorso é senz’altro da dichiarare ammissibile.
Ancora, in via preliminare, si osserva che il Comune ha depositato in un’unica copia la comparsa sopra richiamata, omettendo il deposito della copia per l’Ufficio e quella per la controparte. Anche, tale irregolarità é considerata irrilevante, sempre nell’ambito della precisazione in via pregiudiziale sopra espressa.
Precisato quanto sopra, si esamina nel merito il verbale impugnato.
L’opposizione è fondata e merita accoglimento.
E’ ovvio che ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, qualora una violazione a una norma del Codice della strada non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore.
L’articolo 384 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, senza carattere di esaustività, individua dei casi di impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione, la cui indicazione, nel verbale di accertamento, ne implica di per sè l’affermazione “ex lege’.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha precisato il principio: ” Nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonche’ alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non e’ necessario in applicazione della disciplina di cui agli art. 2699 e 2700 c.c., l’esperimento di detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verita’ sostanziale di tali dichiarazioni ovvero la fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante, alle quali non si estende la fede privilegiata del documento; cio’ non significa, tuttavia, che l’impugnativa dell’opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell’opponente. ” ( Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n. 2988).
Pertanto, da rigettare é l’affermazione dell’opponente della mancata presenza dei vigili al momento del rilevamento della velocità..
Nella comparsa dell’Ente opposto, in riferimento alla mancata contestazione immediata, il Comune la giustifica poiché ” si trattava di veicolo lanciato a velocità eccessiva..” Orbene, non può considerarsi velocità eccessiva quella di Km. 46/h ( già ridotta del 5 %), tenuto conto che il tratto di strada risulta a doppia corsia in ogni senso di marcia, regolata da semafori nei punti di intersezione.
E’ fuori dubbio che la velocità di Km/h di 46 non é da considerare ” eccessiva”, e comunque, si ritiene irrilevante la mancata contestazione immediata ai fini dell’annullamento del verbale impugnato.
Di fondamentale rilevanza é la inadeguata documentazione prodotta dal Comune opposto in merito all’attestazione della verifica della preventiva funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata il giorno della presunta violazione, atteso che l’opponente ha eccepito l’attendibilità dello strumento utilizzato.
A tal riguardo, si osserva che il Comune di T. nel verbale ha precisato che l’autovelox in dotazione mod. 104/C-2 con matr. n. 912958 risulta omologato il 10.11.1993 con decreto nr. 2483.
Orbene, sul punto, dalla suddetta documentazione informale non si evincono le operazioni di “taratura” del misuratore di velocità utilizzata, per la quale ne é stata richiamata genericamente solo la vecchia omologazione.
A tal riguardo il vigente art. 192 del D.P.R. 16/12/1992 n.495, Omologazione ed approvazione (art. 45 C.s., all’8° comma prevede:
” Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo ( l’unico effettivamente sottoposto all’omologazione) depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale.”
La norma UNI 30012, relativo alle apparecchiature, le cui risultanze della misurazione sono utilizzate per dimostrare la conformità a determinati requisiti , riporta la necessità “…di una taratura periodica e della definizione dell’incertezza di misura.
Dal combinato disposto delle due suddette normative ( tenendo presente che la normativa europea é di rango superiore a quella nazionale regolamentare, che va disapplicata qualora in contrasto) scaturisce la necessità di sottoporre a taratura periodica la strumentazione utilizzata nel rilevamento delle velocità, soprattutto dopo l’entrata in vigore della modifiche introdotte con il d.l. n. 151, convertito con legge nr. 214 del 01.08.2003, che da un lato ha aggravato la sanzione precedentemente prevista, consentendo, inoltre, la facoltà della non immediata contestazione ed introducendo la sanzione accessoria della decurtazione dei ” punti” dalla patente, giungendo fino alla sua sospensione in caso di superamento di km. 40/h rispetto alla velocità massima consentita.
Si comprende da quanto evidenziato sopra che all’attualità é di fondamentale rilevanza che l’apparecchiatura sia rigorosamente di una piena e completa attendibilità, onde evitarne l’applicazione errata o il suo discostamento dalla tolleranza ufficialmente imposta con l’omologazione.
Soltanto la “taratura” dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento ha funzionato regolarmente o se era affetto da tutta una serie di errori anche di tipo sistematico.
Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e T. in sede di emissione del decreto di omologazione dell’autovelox 104/C2 in data 16.05.2005 n. 1123, ha imposto all’art. 4 l’obbligo di taratura almeno annuale.
Per quanto sopra, il verbale impugnato e la documentazione esibita, non consentono di avere alcuna certezza sulla consistenza della violazione, certezza che é il presupposto fondamentale per la conferma dell’accertamento della presunta violazione, per cui il verbale stesso non può che essere annullato.
Relativamente alla richiesta di spese avanzate dall’opponente, le stesse per il principio della soccombenza, sono liquidate come in dispositivo in via equitativa e per giusti motivi di natura esistenziale.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso di G. G., depositato il 12.04.2005 avverso il verbale di contestazione n. 102001046 r.g. n. 782/2005 in data 07.01.2005, redatto dalla Polizia Municipale di T., per il pagamento della sanzione amministrativa di ? 42,42 per violazione dell’art. 142, 7° comma del Codice della Strada;
2) di conseguenza annulla il verbale impugnato;
3) condanna il Comune di T., in persona del sindaco pro-tempore al pagamento della somma di ? 150,00, liquidata in via equitativa.
Così deciso a Taranto il giorno 30.06.2005
Il Giudice di Pace
( Dr. Martino Giacovelli)